Risarcimento danni provocati dal maestro

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Il presente contributo tratta il tema del risarcimento danni provocati dal maestro che nell’ultimo periodo ha visto numerosi casi di cronaca con protagonisti gli studenti, in particolare minori, vittime di vere e proprie violenze ed abusi perpetrati da insegnanti.

Molto si è quindi parlato di queste vicende, ma molto poco si è detto riguardo al risarcimento danni provocati dal maestro e agli strumenti che un genitore può utilizzare per tutelare il figlio.

A tal proposito diverse risultano essere le responsabilità ravvisabili, sia in ambito civile che penale.

Prima tutto tanto le Istituzioni Scolastiche, quanto il personale docente e non docente hanno un obbligo di vigilanza e di sorveglianza sugli alunni, affinché quest’ultimi non subiscano lesioni o non incorrano in pericoli durante le ore di permanenza nell’Istituto Scolastico. Tale obbligo risulterebbe oltremodo violato nel momento in cui il docente non solo non vigili sull’alunno ma ne sia la causa della sofferenza. Tutto ciò permetterebbe in primis di individuare una responsabilità diretta del docente nonché – come sottolineato dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 18.11.2005 n.24456- dell’Istituzione Scolastica. L’obbligo di vigilanza ricade infatti, come precedentemente sottolineato, anche su quest’ultima in virtù di quello che è un contratto concluso proprio tra l’Istituto e la Famiglia dell’alunno. Tale seconda responsabilità rimane in ogni caso esclusa laddove l’Istituto dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare fatti illeciti perpetrati ai danni dell’alunno e che l’evento risulti quindi essere stato assolutamente imprevedibile e repentino, tanto da non permettere di evitare l’evento lesivo. Una siffatta responsabilità permette quindi, prima di tutto, di richiedere ed ottenere un risarcimento danni provocati dal maestro siano essi patrimoniali, morali e biologici. La relativa richiesta deve essere previamente formulata in via stragiudiziale e solo laddove i responsabili o le relative assicurazioni non provvedano al risarcimento danni provocati dal maestro sarà possibile procedere con all’avvio di un giudizio per il risarcimento dello stesso. Si dovrà quindi proseguire con la citazione in giudizio non solo del diretto responsabile dell’evento dannoso ma anche dell’Istituto che aveva l’obbligo di vigilare affinché l’evento non avesse luogo. Si tenga presente che legittimato passivo sarà poi il Ministero dell’Istruzione il quale, non solo sarà chiamato a stare in giudizio in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, ma anche a risarcire il danneggiato, salvo la possibilità di rivalersi in seguito sul Docente responsabile.

Per quanto attiene alla responsabilità penale, invece, non potendo sussistere una responsabilità di tale natura dell’ente pubblico, essendo la responsabilità penale personale, delle lesioni causate ne dovrà rispondere solo il docente, e non anche l’Istituzione Scolastica. Sarà tutt’al più ravvisabile una responsabilità anche in capo al Dirigente scolastico, laddove si accerti non solo che quest’ultimo non abbia adempiuto ai suoi doveri di controllo e di azione, ma anche che adempiendo ai predetti obblighi l’evento dannoso sarebbe stato evitato.  Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui l’insegnante abbia dato anche il precedenza segni di aggressività o di disagio psichico, che avrebbero dovuto determinare un tempestivo allontanamento dello stesso dalla struttura scolastica.

Avv. Cristiano Cominotto

Dott.ssa Manuela Casati

AL Assistenza Legale

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