La norma di riferimento che determina negli incidenti stradali responsabilità e onere della prova rispetto la risarcibilità del danno da sinistro stradale è certamente l’art. 2054 c.c. il quale testualmente stabilisce che:
“1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
- Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
- In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Incidenti stradali responsabilità e onere: i 4 commi
La norma, composta da 4 commi, configura un tipico esempio di responsabilità extracontrattuale – cosiddetta aquiliana – fondata sul principio generale del neminem ledere (ex art. 2043).
Tale principio impone infatti a chiunque abbia cagionato un danno ingiusto ad altri, tramite la commissione di un fatto doloso o colposo, di risarcire il danno provocato.
Proprio riprendendo tale assunto, l’art. 2054 c.c. giunge a porre a carico del proprietario di un veicolo, ed eventualmente del conducente (se persona diversa dal primo), la responsabilità per i danni prodotti nei confronti di oggetti e persone terze nonché eventualmente occupanti del veicolo stesso.
Cerchiamo quindi di analizzare più da vicino la norma, in modo da poterne comprendere meglio la portata.
Incidenti stradali responsabilità e onere: primo comma
Il primo comma dell’articolo in oggetto indica che negli incidenti stradali responsabilità e onere oggettivi sono del conducente: questo è da considerarsi responsabile dell’evento lesivo a prescindere dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
L’unico modo che il conducente avrà per liberarsi dell’obbligo di risarcimento è quello di riuscire a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, laddove il conducente riesca a provare che l’incidente sia stato determinato da caso fortuito, (oppure da colpa del danneggiato o del terzo o da forza maggiore) verrà meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., e questo perché “non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile”(Così Cass. Civ., sez III, 6 giugno 2006 , n. 13268).
Così la Corte di Cassazione, in caso a lei sottoposto, è giunta ad escludere la responsabilità di un conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura, sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l’impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato – sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico – che l’impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo.
Sempre in tema di presunzione di colpa, nel caso di investimento del pedone, la Corte di Cassazione ha altresì stabilito che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità.
Anche il tale caso l’investitore dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Corte di Cassazione, Sez.III Civile, 28 marzo 2022, n. 9856.
Incidenti stradali responsabilità e onere: secondo comma
Passando ad un’analisi del secondo comma dell’art. 2054 c.c. quest’ultimo individua chiaramente una presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli: salvo prova contraria si ritiene che ciascuno dei conducenti coinvolti nell’incidente abbia concorso a cagionarlo.
In buona sostanza, in seguito all’incidente, (laddove non sia provata la colpa esclusiva di uno dei conducenti) si dovrà procedere alla somma dei danni subiti dall’uno e dall’altro veicolo, dividendo poi il totale per due.
Ovviamente la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
A riguardo, è stato altresì sottolineato che “l’accertamento dell’intervenuta violazione di uno dei conducenti, di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo eventualmente inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (Cass. Civ. sez. III, 12 giugno 2012, n.9528).
La Cassazione ha inoltre effettuato alcune precisazioni nell’ambito dei c.d. “tamponamenti a catena”, giungendo a statuire che: “ In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che da ultimo le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Civ. sez. III, 19 febbraio 2013, n.4021).
Tuttavia, vi è anche da segnalare che “Non si tratta di tamponamento a catana quanto i veicoli coinvolti nel sinistro non erano incolonnati sulla stessa corsia di marcia ma, dall’analisi della dinamica dei fatti, risultino provenienti da direzioni diverse ed opposte di marcia. Pertanto l’eventuale valutazione da parte del giudice di siffatta situazione ai sensi dell’art 2054 c.c. è un’errata valutazione giuridica da parte del giudice.” Corte di Cassazione, Sezione 6 3,Civile, 1 giugno 2022, n. 17896.
Incidenti stradali responsabilità e onere: terzo comma
Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. individua invece una serie di soggetti obbligati in solido con il conducente al risarcimento dei danni da quest’ultimo provocati (si tratta del c.d. istituto della solidarietà passiva).
Tali soggetti sono: il proprietario del veicolo ( se soggetto diverso dal conducente), o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio. Ciò vuol dire che il danneggiato potrà scegliere se richiedere il risarcimento del danno subito al conducente o a uno degli altri soggetti individuati dalla norma.
Il proprietario (o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) potrà infatti liberarsi dall’obbligo di rispondere dei danni provocati solo laddove dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Proprio rispetto a tale punto la Corte di Cassazione ha precisato che il proprietario dovrà in particolare dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta nonostante lui abbia posto in essere dei comportamenti ostativi alla circolazione stessa (in tal senso Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2011, n.15478).
Sempre rispetto ai soggetti coobbligati in solido con il conducente, si sottolinea altresì come l’art. 91, comma 2, del vigente codice della strada abbia altresì introdotto il principio della responsabilità solidale anche del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria “leasing”, che si aggiunge quindi all’elenco dei soggetti individuati dall’art. 2054 c.3.
Incidenti stradali responsabilità e onere: quarto comma
Da ultimo, il quarto comma dell’art. 2054 c.c. statuisce che “le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”. Tale comma individua dunque una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla sussistenza di una condotta colpevole. Tuttavia, “il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto” (Cass. Civ., sez.. III, 9 marzo 2004, n.4754).
L’art. 2054 c.c. – nello statuire che il conducente o il proprietario (o l’usufruttuario o l’acquirente con patto riservato dominio) sono responsabili “ in ogni caso” dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo – pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l’evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l’impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l’ordinaria diligenza. (in tale senso Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 1981, n.1019).
Chiaramente delle presunzioni di responsabilità individuate all’interno dell’art. 2054 c.c. può altresì godere il soggetto terzo trasportato coinvolto nel sinistro.
Infatti, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).
“Il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629).
Incidenti stradali responsabilità e onere
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