Le procedure:
La negoziazione assistita
Il D.L. n. 132/2014, convertito in L n. 162/2014, ha posto come obbligatoria la procedura della negoziazione assistita prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Essa rappresenta quindi una causa di procedibilità per la successiva domanda giudiziale.
Art. 3
- Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
La domanda giudiziale potrà essere proposta solo laddove:
– l’invito ad aderire alla negoziazione non sia seguito da adesione;
– o sia seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione
– ovvero quando sia decorso il tempo previsto dalle parti per la durata della procedura di negoziazione senza che sia stato raggiunto un accordo.
Cos’è?
La negoziazione assistita non è altro che un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, introdotto dal legislatore con l’intento di alleggerire le lungaggini caratterizzanti il processo civile.
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L’avvio della procedura
Affinché la negoziazione possa prendere avvio sarà necessario:
- Che la parte intenzionata ad attuare la procedura invii alla controparte, attraverso il proprio legale, un invito a stipulare una “convenzione di negoziazione”, cioè un accordo con cui le parti convengono di “cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”;
- All’Interno dell’invito dovrà essere indicato l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potranno essere valutati dal giudice “ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.1 c.p.c.”
Art. 4 c.1,2
1.L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entra 30 giorni dalla sua ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile
2.La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
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La convenzione di negoziazione
Laddove la controparte accetti l’invito verrà quindi redatta la c.d. “convenzione di negoziazione”. Quest’ultima dovrà necessariamente precisare:
- “Il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura”. Si ricorda che in ogni caso tale termine non potrà essere inferiore ad un mese o superiore tre mesi e potrà essere prorogato, laddove sussista un accordo tra le parti, di ulteriori 30 giorni;
- “L’oggetto della controversia”, che in ogni caso non potrà riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
Inoltre la convenzione dovrà necessariamente essere redatta in forma scritta, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati: quest’ultimi dovranno altresì certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
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In caso di raggiungimento dell’accordo
Laddove le parti, in seguito alla stipula della convenzione, raggiungano un accordo questo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.
Gli avvocati saranno altresì chiamati a certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il predetto accordo costituirà “titolo esecutivo e pel’iscrizione di ipoteca giudiziale” e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto. Costituirà inoltre illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione abbia partecipato.
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In caso di mancato accordo
Laddove la negoziazione abbia invece esito negativo i legali saranno chiamati a redigere una dichiarazione di mancato accordo: la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.Si ricorda poi che, nell’ipotesi in cui nonostante l’esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale il relativo giudizio prenda avvio, i difensori non potranno utilizzare le informazioni acquisite durante la procedura, tanto meno le stesse potranno costituire oggetto di deposizione da parte dei legali.
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Chi deve partecipare alla negoziazione assistita?
Rispetto a tale procedura si pone però una questione relativa all’individuazione delle parti che necessariamente dovranno prendere parte alla negoziazione, poiché nulla sembra dire in modo espresso il legislatore.
La Legge 24 dicembre 1969, n.990, articolo 18, (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 144 cod. ass.) stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile (cioè il responsabile del danno, così come individuato dall’art. 2054 c.c. – si veda il capitolo 4. “Fondamento della responsabilità ed onere probatorio. Art. 2054 c.c.” del presente elaborato).
Pertanto, pare opportuno traslare tale principio anche in relazione alla procedura di negoziazione assistita, coinvolgendo, quale parti necessarie, tanto il responsabile civile, quanto la relativa società assicurativa.
Tuttavia, se da un lato il responsabile del danno dovrà necessariamente essere invitato a partecipare alla negoziazione assistita, non si ritiene invece necessario che quest’ultimo sottoscriva l’accordo raggiunto all’esito della relativa procedura.
Non si può infatti trascurare come la necessità di rendere edotto il responsabile civile dell’avvio di un giudizio nei suoi confronti – così come (analogamente) dell’avvio di una procedura di negoziazione assistita rispetto ad un sinistro ad esso riconducibile – non ne imponga poi la necessaria partecipazione.
Quanto sostenuto trova conferma nella prassi, che spesso vede il concludersi di vertenze inerenti a sinistri con la sottoscrizione di atti di transazione da parte delle sole imprese assicurative coinvolte e del danneggiato.
Nel caso ricorra un’ipotesi di indennizzo diretto, saranno invece chiamati a partecipare alla procedura di negoziazione assistita tanto l’assicurazione del danneggiato quanto il responsabile del sinistro.
La giurisprudenza in passato ha spesso dibattuto sulla necessità o meno di citare nel giudizio anche il responsabile del sinistro, così come avviene per la procedura ordinaria. La cassazione ha risolto la questione stabilendo che anche nella procedura di risarcimento diretto è necessario che sia citato in giudizio il responsabile del danno individuato nel proprietario del veicolo di controparte, quale litisconsorzio necessario. (Cass. Civ. sez III, 19 luglio 2020. n. 14466)
Il responsabile civile, dunque, deve essere sempre partecipare alla negoziazione assistita e deve sempre essere chiamato in causa, nonostante con il sistema dell’indennizzo diretto, la questione verta tra il danneggiato e la propria assicurazione.
Anche nel caso di negoziazione assistita avviata in relazione ad un caso di indennizzo diretto non sarà necessario che il responsabile civile sottoscriva l’accordo eventualmente raggiunto all’esito della procedura: per la sua validità sarà quindi sufficiente che esso sia stato sottoscritto dalla Compagnia Assicurativa del danneggiato e dal danneggiato stesso.
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Cosa succede in caso di mancato avvio della procedura?
Come già ribadito la negoziazione assistita è condizione di procedibilità del giudizio: il danneggiato prima di potersi rivolgere al tribunale dovrà quindi necessariamente ricorrere a tale istituto.
Laddove il predetto obbligo non sia stato adempiuto, ma il giudizio sia comunque stato avviato, l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata di ufficio dal giudice comunque non oltre la prima udienza.
In tale caso il giudice sarà chiamato ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.Nell’ipotesi in cui il giudice rilevi invece che la negoziazione assistita sebbene iniziata non si sia ancora conclusa dovrà procedere con la fissazione dell’udienza successiva dopo lo scadere del termine individuato dalle parti per l’espletamento della procedura.
Si tenga inoltre presente che il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria non preclude, in ogni caso, “la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale”.
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Il giudizio ordinario di primo grado
Nel caso in cui le parti, non riescano a pervenire ad un accordo in sede di negoziazione assistita, sarà allora possibile procedere con l’instaurazione del procedimento di primo grado presso il Tribunale competente.
Il giudizio ordinario di primo grado sarà introdotto mediante la stesura dell’atto di citazione, il quale andrà notificato all’ufficiale giudiziario, che provvederà quindi a notificarlo alla controparte (nel linguaggio tecnico del giudizio civile, al convenuto).
Entro 10 giorni dall’avvenuta notificazione della citazione al convenuto, l’attore dovrà costituirsi tramite il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente l’originale dell’atto di citazione, della procura e di tutti i documenti ritenuti utili al fine di permettere al giudice la conoscenza della causa trattata e delle pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato dall’incidente stradale.
A questa fase, detta introduzione del giudizio, seguiranno le fasi della trattazione e poi quella decisionale.
Durante la fase della trattazione il giudice istruisce la causa, ossia procede nel suo svolgimento analizzando le richieste delle parti, le eccezioni addotte e adotta i provvedimenti che riterrà opportuni al fine di poter pervenire alla decisione della controversia.
È in questa fase che il giudice, tra le altre cose, potrà disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio, e si pronuncerà sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, compresa l’audizione dei testimoni. Potrà inoltre richiedere l’ispezione dei luoghi o chiamare egli stesso una determinata persona a testimoniare.
Tuttavia può succedere, in determinati casi, che durante le attese proprie del processo civile alcuni elementi possano subire delle variazioni e che queste variazioni o alterazioni possano essere determinanti al fine della controversia stessa.
Al fine di scongiurare una tale eventualità il legislatore ha previsto, all’art. 696 del codice di procedura civile, un apposito strumento cui la parte può fare affidamento, ossia la richiesta di un accertamento tecnico preventivo.
Art. 696 cpc
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se non ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
L’accertamento tecnico preventivo è un provvedimento di urgenza al quale si ricorre quando vi sia il fondato timore che si verifichino alcune situazioni di urgenza che andrebbero ad alterare lo stato di alcuni elementi fondamentali per la definizione della prova.
Si pensi per esempio al caso per il quale, per effetto del passare del tempo o della condotta altrui, vi possa essere il cambiamento o l’alterazione dei luoghi che non permetta un accertamento circa le condotte dei soggetti coinvolti nell’incidente, o che vi possa essere una alterazione o compromissione delle prove, se non un loro totale deperimento.
Da un punto di vista prettamente procedurale, la richiesta di accertamento tecnico preventivo può essere avanzata prima ancora che sia instaurato il processo di primo grado per mezzo di uno specifico ricorso da presentare al Tribunale territorialmente competente; che va comunicato a controparte mediante la notifica del ricorso.
Sull’accettazione del ricorso si esprime il giudice tramite ordinanza, il quale nomina quindi un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.
Seguirà poi la consegna di una relazione scritta redatta dal CTU, nella quale esporrà le proprie valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto è stato disposto di verificare.
Al termine della fase di trattazione ci sarà la fase finale, ovvero quella decisoria. Questa è ovviamente volta alla definizione della causa attraverso l’emissione della sentenza.
Incidenti stradali ecco come far valere i propri diritti, la provvisionale:
Un istituto che viene qui in rilievo è quello della richiesta di provvisionale ex art. 147 Codice delle Assicurazioni private.
La “provvisionale di condanna” in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna, immediatamente esecutivo, che può essere emesso nel corso della causa di primo grado instaurata nei confronti dell’assicurazione che non vuol pagare il risarcimento al danneggiato da un incidente.
Tale somma costituisce un “acconto” sulla successiva sentenza di condanna che sarà inflitta all’assicurazione al termine del giudizio.
La richiesta di provvisionale, da parte dell’assicurato, serve per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato prevenendo, in tal modo, i disagi cagionati dalla lunghezza del processo che può richiedere, a volte, un’istruttoria piuttosto complessa.
I presupposti per ottenere la provvisionale sono:
1) Che sia iniziata una causa risarcitoria nell’ambito esclusivo di un giudizio di primo grado
2)La sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento;
2) Il soggetto danneggiato deve versare in una condizione di difficoltà economica: questo elemento ( non più indispensabile per ottenere l’acconto), incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria. Quindi oggi la provvisionale può essere concessa, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno.
La provvisionale non può essere concessa quando, durante la causa, non è stato ancora aperto il dibattimento e ammesse le prove, posto che non si può ancora parlare, in tale fase, di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente-imputato che potrebbero giustificare la concessione della chiesta provvisionale.
Possono chiedere la provvisionale anche gli eredi del danneggiato.
In ogni caso il giudizio di primo grado si conclude con l’emissione della sentenza da parte del giudice. La sentenza potrà ovviamente essere di condanna oppure di non condanna.
In entrambi in casi, qualora si decida di portare avanti la causa in appello oppure qualora sia la controparte soccombente a procedere con il giudizio di gravame, il vostro avvocato specializzato in sinistri stradali sarà in grado di seguirvi ed accompagnarvi per tutta la durata dell’iter giudiziario, dal primo grado passando per l’eventuale appello e il ricorso in Cassazione; al fine di farvi raggiungere il miglior risultato possibile.
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