Tuttavia, si ritiene possa essere utile presentare un piccolo “vademecum” che illustri in modo sintetico principali passi da compiere al fine di giungere ad una risoluzione soddisfacente della controversia.
Prima di tutto bisogna porre in evidenza come l’ordinamento preveda due distinte procedure per richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistri stradali: la procedura ordinaria, ed il c.d. indennizzo indiretto.
Di seguito cercheremo quindi di illustrare meglio in cosa consistono tali procedure e quando si debba applicare l’una o l’altra.
Incidenti stradali come far valere i propri diritti
Il primo passo da fare: la denuncia del sinistro
Al verificarsi di un sinistro i conducenti dei veicoli coinvolti (o, se diversi, i proprietari) sono tenuti a denunciare l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione su un apposito modulo fornito dalla medesima. Chi omette di denunciare il sinistro rischia di perdere il diritto all’indennizzo (art.1915 c.c. – si veda Corte di Cassazione, 28 novembre 2007, n.24733). Se la denuncia viene firmata congiuntamente da ambedue le parti, ciò che viene dichiarato deve essere presunto come veritiero, salvo ovviamente prova contraria.
E’ importante sapere che la denuncia va inoltrata entro 3 giorni dal sinistro (art.1913 c.c.).
Si ricorda inoltre che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dall’evento (art. 2947 c.c. – si veda il capitolo 5. “La prescrizione. Quanto tempo ho per agire in giudizio”). Entro tale termine, quindi, fermo restando l’obbligo di denunciare il fatto alla propria assicurazione entro tre giorni, vanno avviate le procedure di risarcimento.
Incidenti stradali come far valere i propri diritti
Guida al sinistro con procedura ordinaria
La procedura ordinaria trova applicazione della maggior parte dei casi di incidenti stradali e in particolare nelle seguenti ipotesi (cioè in tutte le ipotesi in cui non risulta essere applicabile l’indennizzo diretto):
- sinistri in cui risultino coinvolti più di due veicoli a motore
- sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli
- sinistri verificatisi per la responsabilità imputabile ad un terzo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato
- sinistri avvenuti all’estero
- sinistri avvenuti in Italia con controparte estera
- sinistri con veicolo di controparte macchina agricola/ciclomotore identificato solo da telaio
- sinistri la cui responsabilità è imputabile a ciclisti e/o pedoni
- sinistri con controparte ignota o non assicurata
- sinistri con veicolo responsabile rubato
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: come richiedere il risarcimento
Nel caso in cui l’intervenuto incidente rientri in una delle ipotesi sopra elencate allora il secondo passo che il danneggiato dovrà compiere, dopo aver denunciato l’incidente alla propria Compagnia, sarà l’invio di una richiesta del risarcimento dei danni subiti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., direttamente alla Compagnia Assicurativa del responsabile del sinistro ed al proprietario del veicolo danneggiante.
E’ indispensabile che la richiesta danni contenga:
Per danni a cose:
- Nomi e recapiti degli assicurati
- Targhe dei veicolo coinvolti
- Denominazione delle rispettive compagnie
- Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- Generalità e recapiti di eventuali testimoni
- Indicazione dell’eventuale Autorità intervenuta (Polizia Stradale, Comando dei Carabinieri, Polizia, Municipale)
- Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di accertamento dell’entità del danno.
- Codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento
- Copia del modulo Blu (Constatazione Amichevole d’Incidente) debitamente compilata e firmata a firma singola o congiunta
Per i danni a persona:
- Età, attività e reddito del danneggiato
- Codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento
- Entità delle lesioni subite
- Dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria attestazione medica comprovante l’avventa con o senza postumi permanenti
- Eventuale certificato di morte
- Copia del modulo blu qualora presente
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: le perizie
La perizia sul mezzo
La Compagnia Assicuratrice del danneggiante, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento procede con la nomina di un eventuale perito per l’accertamento del danno al veicolo. L’assicurazione dovrà infatti verificare l’entità dei danni subiti in modo da poter formulare una congrua offerta di risarcimento.
La perizia medico-legale
Ovviamente, laddove il danneggiato abbia subito anche delle conseguenze fisiche, l’Assicurazione dovrà essere messa in condizione di poter valutare tali danni patiti.
Per tale ragione – nel caso in cui la documentazione medica allegata non sia ritenuta sufficiente -l’Assicurazione potrà richiedere al danneggiato di sottoporsi a specifica perizia medica presso il medico-legale della Compagnia.
E’ bene sapere, nel che il danneggiato non può rifiutare gli eventuali accertamenti che la compagnia volesse compiere (perizie mediche, etc.).
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: tempi di gestione della richiesta
I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un’offerta di risarcimento oppure a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:
- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di
ricevimento ed alla quale sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente
(Modulo Blu) firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di
ricevimento se alla versione dei fatti non sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole
di Incidente (Modulo Blu), per danni ai veicoli o alle cose;
- 90 giorni dalla data di ricezione della prima richiesta danni inviata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento per danni a persona là ove prodotta tutta la documentazione richiesta (vedi
capoverso precedente).
E’ bene sapere, nel caso vengano contestati danni alla persona, che il danneggiato non può rifiutare gli eventuali accertamenti che la compagnia volesse compiere (perizie mediche, etc.). Se ciò accade, il termine di risposta, i 90 giorni, si sospende.
Se la compagnia ritiene che la documentazione sia incompleta deve chiederne integrazione al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione.
In tal caso i termini di risposta decorrono, ovviamente, dalla ricezione della documentazione integrativa.
Se il danneggiato si rifiuta di sottoporsi a perizie, quali quelle individuate al paragrafo che precede, i termini di risposta (i 30, i 60 o i 90 giorni), si spendono.
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: l’offerta dell’assicurazione
1) Il danneggiato accetta il risarcimento. In tal caso la compagnia deve versargli le somme entro 15 giorni dall’accettazione. Di solito viene fatta firmare una quietanza liberatoria, che preclude al danneggiato il diritto di avanzare richieste di maggior danno.
2) Il danneggiato non accetta. In questo caso la compagnia paga lo stesso la cifra proposta entro 15giorni dalla non accettazione, ma la stessa deve considerarsi come “acconto”. E’ bene, in proposito, fare attenzione a cosa si firma. La riscossione da parte del danneggiato, di per se’, non preclude la possibilità di chiedere ulteriori risarcimenti -agendo giudizialmente- ma la firma di una quietanza liberatoria sì. Se viene richiesta la firma di una quietanza (ovvero di una ricevuta) e’ importante che su di essa sia specificato che non sono preclusi i diritti di avanzare, se si ritiene, ulteriori richieste di risarcimento. La formula potrebbe essere, per esempio: “salvo l’eventuale maggior danno”.
3) Il danneggiato non risponde. In questi casi la compagnia deve comunque liquidare il danno, entro 30 giorni dalla proposta. Gli effetti della riscossione sono gli stessi detti sopra, quindi ha importanza decisiva ciò che viene firmato all’atto di questa riscossione.
Prima di poter procedere alla promozione di un giudizio davanti al Tribunale competente il danneggiato dovrà promuovere un tentativo di conciliazione, dovrà cioè avviare la c.d. negoziazione assistita (istituto che analizzeremo meglio nel capitolo che segue).
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: l’ indennizzo diretto
Per i sinistri accaduti dal 1° Febbraio 2007 è operante la legge sull’Indennizzo Diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del 18 Luglio 2006.
Tale procedura, introdotta con l’obiettivo di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro prevede che, a determinate condizioni, a liquidare il danno sia direttamente l’assicurazione del danneggiato e non quella del danneggiante.
L’assicurazione della vittima del sinistro, una volta ricevuta la richiesta provvederà ad anticipare il risarcimento salvo poi ottenere dall’assicurazione di controparte un conguaglio forfetario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD).
L’unica fondamentale distinzione tra la procedura ordinaria (illustrata ai punti precedenti) e l’indennizzo diretto consiste quindi nel fatto che il danneggiato debba inviare la richiesta di risarcimento danni direttamente alla sua assicurazione e non a quella del danneggiante: il contenuto della richiesta di risarcimento, i tempi, le modalità di pagamento sono quindi analoghi a quelli illustrati nei punti che precedono.
Quando è applicabile
L’indennizzo diretto potrà trovare applicazione, solo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il sinistro deve consistere nell’urto tra due veicoli a motore;
- Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
- Entrambi i veicoli devono essere identificati ed assicurati per la responsabilità civile auto;
- Nel caso di sinistri stradali che abbiano prodotto lesioni lievi (inferiori al 9% di invalidità permanente) al conducente.
Quando non è applicabile
- Nel caso di sinistri stradali che coinvolgano più veicoli;
- Se uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato o non immatricolato/assicurato in Italia;
- Se uno dei due veicoli non è un veicolo a motore;
- Nel caso di sinistri che coinvolgano un pedone, un ciclista o un bene immobile;
- Se uno dei veicoli è un veicolo speciale o una macchina agricola;
- Nel caso di sinistri stradali che abbiano prodotto lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità permanente) al conducente.
Quali danni vengono risarciti
– Quelli subiti dal veicolo assicurato;
– Quelli a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
– Le lesioni di lieve entità. Con tale espressione, come già specificato, si intende indicare quelle lesioni che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9%.
Per i danni (anche lesioni di grave entità) subiti dai trasportati la richiesta di risarcimento andrà sempre presentata all’assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo, che risponderà entro il massimale minimo di legge (€ 775.000,00) ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Per danni più gravi, la somma ulteriore dovrà essere richiesta direttamente al responsabile civile ed alla sua assicurazione.
Incidenti stradali come far valere i propri diritti: le procedure
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