Qual’è l’ordine nella successione dei parenti legittimi
- Al padre ed alla madre succedono innanzitutto i figli legittimi e naturali in parti uguali. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
- La categoria dei discendenti esclude tutti gli altri parenti ad eccezione del coniuge. Se non vi sono discendenti, succedono i genitori o gli ascendenti legittimi, o gli adottanti con adozione speciale: in tal caso l’ascendente più prossimo esclude i remoti.
I diritti del coniuge superstite
Il coniuge può rivestire la qualifica di
- Erede, acquistando l’intera eredità, quando il defunto non lasci figli, ascendenti o fratelli
- Coerede, quando concorre con i figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali del de cuius, con gli ascendenti o con i fratelli del defunto.
- Si ricordi che al coniuge superstite spetta in ogni ipotesi di concorso, il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei mobili.
La successione dei legittimari
Devi sapere che ai componenti il nucleo familiare la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente da quanto possa aver stabilito il defunto.
Chi sono i legittimari?
- Il coniuge superstite
- I figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti in quanto succedono per rappresentazione
- I figli naturali
- Gli ascendenti legittimi
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti:
- La quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre;
- La quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Quando si ha la lesione di legittima?
Si ha lesione di legittima quando la quota spettante ai legittimari viene intaccata, da parte del titolare del defunto per effetto di atti di disposizione inter vivos (donazioni) oppure di disposizioni mortis causa.
Cosa puoi fare se ritieni che la legittima è stata lesa?
Quando la legittima è lesa, occorre reintegrarla, mediante l’azione di riduzione. Il presupposto indispensabile di tale azione è la riunione fittizia. La riunione fittizia è un’operazione contabile diretta a calcolare l’intera entità del patrimonio ereditario all’epoca dell’apertura della successione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari.
Che cos’è l’azione di riduzione e chi può esercitarla?
L’azione di riduzione è l’azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
I soggetti legittimati ad esercitare l’azione di riduzione sono:
- Il legittimato leso
- L’erede del legittimario
- L’avente causa del legittimario
L’azione di riduzione è soggetta a prescrizione decennale.
La comunione ereditaria
Sei erede, con altri, di un bene e vuoi procedere alla divisione?
Devi sapere che quando al de cuius succedono più eredi, questi diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità. Ogni coerede può cedere la propria quota, ma, comunque, deve notificare la proposta di alienazione ed il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno il diritto di essere preferiti a parità di prezzo. Se il coerede cede la propria quota a terzi e non compie la preventiva notificazione ai coeredi, questi hanno il diritto di riscattare dall’acquirente la quota alienata.
Come cessa la comunione ereditaria?
La comunione ereditaria cessa con la divisione. Ogni coerede ha un diritto imprescrittibile alla divisione. La divisione cui non partecipano tutti i coeredi è nulla. Le forme della divisione sono:
- Divisione amichevole o contrattuale, che ha luogo, nell’esercizio del potere di autonomia privata, con le modalità stabilite dagli stessi coeredi, sulla base del’unanimità dei consensi;
- La divisione giudiziale
- La divisione testamentaria
Che cos’è la collazione?
Hai il fondato timore che il de cuius abbia in vita fatto grosse donazioni agli altri eredi? Devi sapere che c’è un rimedio: la collazione è l’atto con il quale i figli o i discendenti legittimi, legittimati, adottivi e naturali, ed il coniuge del de cuius, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati donati in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote.
Non sono soggette a collazione:
- Le spese di mantenimento, educazione e malattia
- Le spese ordinarie per abbigliamento, nozze istruzione
- Le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità degli usi
- Le cose donate, perite, per causa non imputabile al donatario
- Le donazioni di modico valore fatte al coniuge