Come si dimostra la responsabilità medica

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Come si dimostra la responsabilità medicaQualora si voglia far valere il proprio diritto ad ottenere un risarcimento del danno per casi di malasanità, un primo profilo da tenere in considerazione riguarda l’opportunità nell’agire in giudizio.

Si ritiene infatti che l’obbligazione facente capo alla struttura ospedaliera e al medico curante sia un’obbligazione di mezzi, e non di risultati (con una piccola – ma rilevante – eccezione riguardate la chirurgia estetica per la quale, stante la sua particolarità, devono prevedersi alcuni accorgimenti).

La differenza è fondamentale. Le obbligazioni di mezzi sono quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività a prescindere dal conseguimento di una determinata finalità.

Le obbligazioni di risultato, invece, sono obbligazioni in cui il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato, e il mancato raggiungimento di questo comporta un inadempimento.

Nell’ambito sanitario è opinione prevalente che l’obbligazione cui soggiace il medico sia un’obbligazione di mezzi. Questo significa che l’obbligazione del medico consiste nel tenere un comportamento professionalmente adeguato, espressione quindi della diligenza che lo standard medio di riferimento richiede. Se il medico si atterrà alla diligenza specifica richiesta per la sua professione, potrà – salvo eventi a lui non imputabili – completare il proprio lavoro senza incorrere in alcun errore medico.

Il medico quindi non promette alcun risultato al paziente, s’impegna piuttosto a tenere un comportamento che soddisfi l’interesse del paziente stesso, ma senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato (ossia della guarigione o della riuscita dell’intervento) sia da ritenersi essenziale per l’adempimento dell’obbligazione.

Al fine quindi di voler individuare una precisa responsabilità del medico per il danno subito non basterà sostenere il mancato raggiungimento dei risultati sperati, ma occorrerà individuare la violazione del preciso dovere di diligenza che la legge, all’art. 1176 c.c., pone in capo al professionista.

Afferma infatti l’art. 1176 c.c. che:

Art. 1176

Nell’adempiere all’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

In particolare il secondo comma dell’articolo precisa che l’obbligo di diligenza in capo al professionista comporta che questo debba eseguire la prestazione secondo i canoni propri dell’attività esercitata.

Sarà allora possibile adire il giudice per un caso di malasanità solo quando vi sia un serio sospetto circa la violazione dell’obbligo di diligenza da parte del professionista.

Quello che viene qui in rilievo è la fondamentale questione inerente all’onere probatorio nell’ambito della responsabilità medica.

Questo, in particolare, risente della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità.

Avendo nel precedente ariticolo già affrontato la questione relativa al fondamento giuridico della responsabilità medica, si procede tenendo conto dell’orientamento maggioritario e quindi analizzando l’onere probatorio in capo alle parti proprio di un rapporto contrattuale.

Prima di procedere in qualsiasi senso è infatti fondamentale tenere a mente il concetto per il quale, qualora si voglia intentare una procedura per la richiesta di risarcimento dei danni subiti per effetto di un errore medico, la legge pone a carico delle parti dei precisi oneri con riferimento alle prove da allegare nel processo.

Il principio dell’onere della prova è una regola portante del nostro ordinamento giuridico, che trova fondamento nel brocardo latino secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit”, che significa, in sostanza, che chi allega in giudizio un fatto a sé favorevole ha il dovere di fornirne la prova dell’esistenza.

La legge prevede questo fondamentale principio di diritto nell’art. 2697 c.c.:

Art. 2697

Chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Il primo comma dell’articolo 2697 c.c. fonda il principio dell’onere probatorio in capo all’attore (e, quindi, al paziente vittima di malasanità che agisce in giudizio). Questa infatti deve provare i fatti che stanno alla base della sua domanda.

Il secondo comma dello stesso articolo riguarda invece l’onere probatorio in capo al convenuto, il quale, in sede di propria difesa, ha l’onere di dimostrare la non veridicità dei fatti allegati dall’attore, oppure la loro inidoneità a costituire valido fondamento della domanda. Allo stesso modo il convenuto deve provare l’esistenza di altri fatti che ritenga essere rilevanti in quanto capaci di modificare o estinguere il diritto dell’attore.

Applicato alla responsabilità medica il principio dell’onere della prova assume delle caratteristiche proprie.Prova malasanità

In particolare la giurisprudenza meno recente, con il richiamo alla dicotomia tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultati, osservava anzitutto che individuare la prestazione sanitaria all’interno della categoria delle obbligazioni di mezzi comportava ritenere la stessa connaturata da un certo grado di aleatorietà, questo perché la prestazione sanitaria non è mai esente da rischi, anche oggettivi ed indipendenti dalla volontà del medico.

Partendo da questa premessa la giurisprudenza sosteneva che la prova dell’inadempimento della prestazione gravava sul paziente, il quale doveva essere in grado di dimostrare che la prestazione non era stata conforme a diligenza.

Tale impostazione non è stata esente da critiche, in quanto eccessivamente penalizzante per il paziente che voleva agire contro la struttura sanitaria e il medico al fine di farne rilevare le responsabilità; e risulta ad oggi essere stata superata.

In particolare sono intervenute con due fondamentali sentenze le Sezioni Unite della Cassazione Civile, dapprima nel 2001 e poi nel 2008.

Con sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 le Sezioni Unite hanno confermato, nella specifica fattispecie dell’inadempimento contrattuale in materia sanitaria, quanto già affermato dalle stesse Sezioni Unite civili con sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533; con la quale queste stabilivano l’esatto riparto dell’onere della prova nelle obbligazioni contrattuali in genere, a prescindere che queste si qualificassero come obbligazioni di mezzi ovvero come obbligazioni di risultati.

Nell’affrontare il caso pratico in esame (che nel concreto concerneva la contrazione dell’Epatite B in seguito ad emotrasfusioni infette) le Sezioni Unite nel 2008 si sono esplicitamente espresse in merito alla prova del nesso di causalità, affermando che:

“il punto relativo alla prova del nesso di causalità non può essere condiviso, nei termini in cui è stato enunciato, poiché esso risente implicitamente della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, che se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell’onere probatorio […]”.

Nella sentenza n. 577 del 2008 si trova infatti chiaramente espresso:

“Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio – condiviso da questo Collegio – secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento”.

In particolare poi con riferimento all’onore della prova in caso di responsabilità professionale del medico, nella sentenza si afferma che:

“La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, applicando questo principio all’onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ha ritenuto che gravasse sull’attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del contratto, anche quella dell’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario. Resta a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente”.

prova errore medicoAlla luce di quanto sostenuto tanto autorevolmente e chiaramente dalle Sezioni Unite della Cassazione civile, e con la volontà di riassumere e chiarificare quale sia l’esatto onere probatorio in capo alle parti, ad oggi questo risulta essere così ripartito:

Onere probatorio in capo all’attore

Al paziente o ai suoi famigliari che vogliano agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’errata condotta sanitaria del medico e della struttura ospedaliera, compete la prova in merito:

  • All’esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e il medico. In questo caso, per giurisprudenza costante, basterà allegare la sola accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera;
  • al danno subito, ossia alla lesione alla salute riportata dal paziente in seguito all’intervento del professionista o al ricovero nella struttura ospedaliera;
  • al nesso di causalità fra il danno riportato e la condotta sanitaria. L’attore deve dunque fornire la prova che il danno da lui subito sia stato materialmente causato dalla condotta negligente del medico (come meglio si vedrà poi, tale giudizio è rimesso alla valutazione del medico legale).

Onere probatorio in capo al convenuto. La prova della mancanza della colpa incombe sul professionista, il quale avra l’onere di provare l’esatto adempimento, ossia di aver tenuto un comportamento diligente e conforme ai canoni richiesti al professionista e dalla natura stessa dell’adempiemento.

Questo vuol dire che il paziente deve provare di essere stato accettato presso una struttura ospedaliera o di avere un contratto con un determinato specialista, deve provare l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra il danno riportato e la condotta del medico.

Si ha qui una presunzione di colpevolezza, la quale può essere ribaltata solo dal medico convenuto in giudizio in un caso di malasanità, il quale dovrà provare l’esattezza e la correttezza del suo adempimento.

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