Soggetti legittimati alla richiesta danni per malasanità

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risarcimento danni per i familiariQualora ci si trovasse coinvolti in un caso di malasanità è importante capire chi ha il diritto a richiedere i danni subiti, ovvero a chi spetta la legittimazione attiva per agire in giudizio per vedersi risarciti i danni derivanti dalla responsabilità medica.

La prima persona che ovviamente può richiedere al giudice il risarcimento del danno patito è colui che in prima persona ha subito la condotta lesiva del medico-chirurgo.

Tuttavia, oltre al soggetto direttamente danneggiato, anche altre persone possono richiedere il risarcimento dei danni che hanno dovuto sopportare, qualora siano legati alla vittima da rapporti di parentela o di profonda vicinanza affettiva. Occorre però un’attenta analisi circa l’individuazione di chi può chiedere il risarcimento del danno, in quanto per ogni categoria la legge e la giurisprudenza impongono diversi presupposti e requisiti.

La prima ipotesi da tenere in considerazione è quella che viene in rilievo nel nefasto caso in cui, per effetto di una responsabilità medica, vi sia stato il decesso di un proprio parente. Occorrerà in questo caso distinguere tra la risarcibilità dei danni iure proprio da quella iure hereditatis.

  • Successione degli eredi nel risarcimento in caso di decesso del parente congiunto (risarcimento “iure hereditas”). Per risarcibilità dei danni iure hereditatis si intende la capacità di succedere di diritto nel risarcimento spettante alla vittima deceduta per una causa addebitabile alla malpractice sanitaria. Occorrerà in questo senso seguire le norme dell’ordinamento sulla successione, per cui i primi cui spetterà il diritto al risarcimento del danno patito dalla vittima per effetto dell’eredità saranno il coniuge e i figli. In mancanza di questi occorrerà seguire le norme previste dall’ordinamento per la successione legittima, ossia secondo quanto stabilito dal titolo II del Codice Civile (“Delle successioni legittime”) e più precisamente negli articoli 565 ss. c.c..
  • Risarcimento del danno “iure proprio”. Oltre ai danni che, essendosi verificati nella sfera del congiunto, spettano agli eredi in virtù delle norme successorie, vi sono anche i c.d. “danni riflessi”. Con questa categoria si fa riferimento a quei danni che, seppur sorti per effetto di un evento che ha coinvolto il paziente vittima della malasanità, si producono “di riflesso” nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie.
    Queste acquistano così il diritto al risarcimento al relativo giudizio subito sulla propria persona e che va ad aggiungersi (e non si sostituisce) al risarcimento spettante invece iure hereditatis.

malasanità decesso parenteOccorre qui fare una ulteriore distinzione. L’orientamento della giurisprudenza si è infatti consolidato nel distinguere a che il risarcimento dei danni iure proprio spettino alla famiglia legittima, e quindi ai prossimi congiunti della vittima e a questa più vicini (il coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle); ovvero ad altri parenti affini (nonni, nipoti, zii, cugini, etc.).

Inoltre la giurisprudenza riconosce anche il diritto al risarcimento del danno iure proprio spettante al convivente more uxorio, ossia al convivente di fatto e pertanto in assenza di un valido vincolo matrimoniale.

È inoltre importante precisare subito che i c.d. “danni riflessi” sono dovuti sì in caso di decesso della vittima, ma non solo. Rileva anche la situazione per la quale, in conseguenza di un fatto illecito altrui e in particolare per effetto dell’errore del medico o del chirurgo, il paziente abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, che comportano quindi un sensibile e radicale cambiamento nelle condizioni e nelle abitudini di vita non solo del danneggiato stesso, ma anche dei parenti che gli sono più vicini.

In questo senso si veda Cass. Civ., Sez III, del 21 marzo 2013, n. 7128, laddove afferma che:
“..è ormai acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima […]”.

  • Legittimazione in capo ai parenti più prossimi. La legittimazione ad agire per richiedere il risarcimento dei danni iure proprio spetta ai prossimi congiunti in quanto hanno patito sofferenze e patemi d’animo, che sono stati cagionati dalla perdita e/o dalle sofferenze della persona cara e che sono quindi immediatamente ricollegabili alla condotta illecito del medico causativa del danno.
    Potranno quindi agire in giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno in ogni caso tutti i componenti della c.d. famiglia nucleare: il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle; anche indipendentemente dalla cessazione della convivenza.

Si veda a proposito, tra le tante, Cass. Civ.,sez. III., 16 settembre 2008, n. 23725, nella quale si afferma che:
“Il risarcimento iure proprio del danno subito in conseguenza dell’uccisione del de cuius è risarcibile quale danno arrecato all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”.

  • Legittimazione in capo ai parenti affini. Per quanto riguarda gli altri parenti affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, etc…) la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno iure proprio patito per effetto del danno medico causato al proprio parente può sussistere solo qualora vi siano determinate condizioni.
    In particolare occorre che, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze che facciano ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale nonché una grave alternazione dell’esistenza.
    La giurisprudenza ritiene che per i parenti affini tali condizioni non sussistano a meno che non sia provata una condizione di convivenza con la persona danneggiata dall’errata condotta sanitaria. È necessario che tutti questi elementi siano provati, e tale onere della prova incombe sulla parte attrice che chiede il risarcimento del danno.
  • Legittimazione in capo al convivente “more uxorio”. Con l’espressione “convivenza more uxorio” si fa riferimento alla situazione in cui viene a trovarsi una coppia di fatto, connaturata da una stabile relazione affettiva e sentimentale ma senza che sia sorto un regolare vincolo di matrimonio. È indubbio che una persona affettivamente vicina alla vittima di malasanità come può esserlo la fidanzata o il compagno con cui si convive sopporti sulla propria persona le conseguenze della lesione riportata dal compagno, se non addirittura la perdita.
    La giurisprudenza è conscia di questo e ha ormai pacificamente ammesso che il convivente di fatto possa adire il giudice al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo il quale, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale. L’onere della prova incombe ovviamente sulla parte attrice.

Si veda a questo proposito Cass. civ., sez III, 16 settembre 2008, n. 23725:
“Da tempo questa Corte ha ammesso che il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto (con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato) anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quanto risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da muta assistenza morale e materiale”.
Sull’onere probatorio in capo al convivente more uxorio che voglia richiedere il risarcimento dei danni derivanti da malpractice sanitaria, si veda Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128 (sentenza sopra richiamata):
“Consegue a quanto sopra che colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione affettiva, dovrà allegare e dimostare l’esistenza e la natura di tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell’illecito”.
Volendo quindi riassumere, e tenendo ben presente quanto qui sopra detto in riferimento ad ogni soggetto legittimato a richiedere i danni al giudice qualora si incorra in un caso di malasanità, questi soggetti sono:

Chi può chiedere il risarcimento del danno Note
Il danneggiato in prima persona;  
Gli eredi iure hereditatis; Succedono nel risarcimento del danno spettante al parente defunto.
I parenti prossimi: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle;

Iure proprio;

Non occorre la necessaria convivenza con la vittima della malasanità.
I parenti affini: zii, nonni, cognati, cugini, etc.

Iure proprio;

Iure proprio. Solo se dimostrano convivenza e vicinanza affettiva.
Il convivente “di fatto”. Qualora dimostri l’esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo.

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