Malasanità: quali danni si possono richiedere e come si calcolano

Tu sei qui:

Malasanità: quali danni si possono richiedereVengono qui in rilievo alcuni degli aspetti fondamentali dell’intera disciplina della responsabilità medica, nonché di maggiore interesse per colui il quale voglia agire in giudizio al fine di vedersi riconosciuto un risarcimento a fronte dei danni patiti.

Dopo avere stabilito chi può chiedere il risarcimento al giudice, occorre capire QUALI DANNI si possono richiedere e QUAL È IL METODO utilizzato dal giudice per quantificare l’effettiva somma spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno.

Essenzialmente i danni risarcibili in sede di giudizio civile si dividono in due grandi categorie: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.

I danni patrimoniali sono quei danni che corrispondono ad una ben precisa perdita economica conseguita dalla vittima della malasanità; mentre all’interno della categoria del danno non patrimoniale rientrano tutte quelle fattispecie di danno che, non comportando direttamente una perdita economica per il paziente, non possono essere immediatamente monetizzate e quantificate.

DANNI PATRIMONIALI

Con l’espressione “danno patrimoniale” si fa riferimento a tutti quei danni idonei a comportare una perdita economica nella sfera patrimoniale del soggetto danneggiato a seguito di una responsabilità medica. Si tratta quindi di danni che attengono direttamente al patrimonio e non alla persona del soggetto danneggiato, e che possono essere quantificati e monetizzati.

All’interno del danno patrimoniale si possono distinguere le due diverse voci del danno emergente e del lucro cessante; che insieme formano e caratterizzano la nozione unitaria di danno patrimoniale. L’articolo di riferimento è l’art. 1223 del Codice Civile, rubricato appunto “Risarcimento del danno”:

Art. 1223.
Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Con l’espressione “la perdita subita dal creditore” si fa riferimento alla categoria del danno emergente; mentre con l’espressione “mancato guadagno” la norma fa riferimento alla categoria del lucro cessante.

Con danno emergente si fa quindi riferimento ad ogni diminuzione intervenuta nella sfera patrimoniale del soggetto intervenuta come conseguenza dell’errata condotta del medico.

Si tratta quindi della perdita di una utilità che era già presente nella sfera patrimoniale del soggetto danneggiato, e la cui perdita sia dipesa dalla responsabilità medica addebitabile alla struttura ospedaliera o al medico.

Esempi di “danno emergente” conseguenti alla malasanità:

  • Il costo delle spese mediche sostenute, di tutte le visite e di tutti gli esami effettuati;

  • Le somme spese ad esempio per permettere l’assistenza sanitaria, magari anche a domicilio, per il proprio parente deambulante a seguito di un caso di malpractice sanitaria.

Ovviamente per chiedere al giudice il risarcimento delle spese sostenute sarà necessario produrre in giudizio idonea documentazione delle stesse.

Per lucro cessante si intende invece la perdita di reddito derivante dal mancato guadagno patrimoniale che il soggetto avrebbe conseguito se non fosse stata vittima dell’illecito o dell’inadempimento da parte del medico o della struttura sanitaria.

Il principale danno rientrante nella categoria di lucro cessante cui occorre fare riferimento in un caso di malasanità è la perdita di reddito derivante dall’attività lavorativa svolta dal soggetto danneggiato. Questa corrisponde alla perdita della capacità lavorativa, la quale può essere più o meno grave, temporanea o permanente. Sulla base di queste valutazioni si calcolerà l’entità effettiva del risarcimento corrisposto al soggetto danneggiato.

DANNI NON PATRIMONIALI

Il soggetto intercorso in un caso di responsabilità medica avrà diritto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, anche ad ottenere un congruo risarcimento a titolo di danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale è quel danno che non è possibile quantificare direttamente, in quanto non corrisponde ad una perdita patrimoniale effettiva, ma agisce direttamente sulla sfera personale del soggetto leso dall’ attività colposa del medico.

La categoria del danno non patrimoniale è stata oggetto di una copiosa e contrastante giurisprudenza, segnata soprattutto dall’intervento delle Sezioni Unite per mezzo delle ormai famose sentenze gemelle del 2008 (Sentenze Cass. Civ., Sez. Unite, nn. 26972-26975 dell’11 novembre 2008).

Innanzitutto le Sezioni Unite hanno chiarito la portata dell’art. 2059 del Codice Civile, articolo posto a fondamento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, il quale recita che:

Art. 2059
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito sono nei casi determinati dalla legge.

Le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire la portata della norma, affermando che il risarcimento del danno non patrimoniale sarà dovuto qualora sussistano due ipotesi: 1. Espressa previsione della legge; 2. Qualora per il fatto illecito di terzi siano violati diritti costituzionalmente garantiti, tra il quale rientra il diritto alla salute posto dall’art. 32 della Costituzione.

Il soggetto vittima della responsabilità medica sarà pertanto legittimato, sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., a richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

Inoltre, con le sopracitate sentenze le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il carattere omnicomprensivo del danno non patrimoniale.

Deve infatti ricordarsi come nella previgente giurisprudenza i giudici, sia di merito che di legittimità, erano soliti considerare il danno non patrimoniale come formato da diverse sottocategorie, ognuna avente una voce di danno automa, e consistenti nel danno biologico, nel danno morale e nel danno esistenziale.

Vi era inoltre anche il danno psicologico, per il quale sussistono ancora oggi diversi orientamenti giurisprudenziali che lo vogliono ora ricompreso nell’ambito del danno biologico, ora all’interno del danno esistenziale.

La svolta sostenuta dalle Sezioni Unite nel 2008 fu epocale: si sostenne infatti che il danno non patrimoniale rappresentava un’unica categoria di danno, ampia ed omnicomprensiva, la quale non era suscettibile di un’ulteriore divisione in categorie.

Tutt’al più, potranno essere individuate alcune distinte voci che compongono il danno non patrimoniale, ma con una funzione meramente descrittiva ed esemplificativa.

Per chiarezza espositiva tratteremo qui le singoli voci del danno patrimoniale distintamente, ma tenendo bene a mente la posizione delle Sezioni Unite sulla omnicomprensività del danno non patrimoniale.

La prima voce di danno da prendere in considerazione è il danno biologico patito dal soggetto vittima dell’errata condotta medico-chirurgica.

Una definizione che può venire in aiuto per individuare il danno biologico è quella data dall’art. 138 del c.d. codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2015, n. 209), il quale, con l’intento di dettare i criteri guida per la predisposizione di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico, afferma che:

Art. 138, comma 3, lett. a)
“[…] per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”

Il danno biologico viene quindi quantificato dal medico-legale. In particolare la menomazione fisica viene quantificata con un punto in percentuale, partendo dalla considerazione che 100 corrisponde all’integrità totale della salute. Pertanto, maggiore sarà il danno riportato dalla vittima dell’errore medico maggiore sarà la percentuale assegnata dal medico legale.

All’interno del danno biologico è ricompreso anche il danno psichico o psichiatrico, il quale sarà analogamente valutato sulla base di un punteggio in percentuale considerando come l’essere stato vittima della malasanità o aver perso un parente per effetto di essa possa aver comportato un alterazione dello stato psichico di una persona.

Dopo il danno biologico occorre prendere in considerazione il c.d. danno morale, ossia la sofferenza soggettiva cagionata da un fatto illecito. Viene calcolato normalmente come una frazione del danno biologico, in quanto è evidente che maggiore è il danno biologico patito dal soggetto maggiore sarà la sofferenza da questo patita a seguito, ad esempio, dell’errato intervento chirurgico subito.

Riguardo al danno esistenziale, la giurisprudenza sul punto non è ancora giunta ad un approdo unitario essendoci state, anche dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, decisioni discordanti.

La giurisprudenza si è però assestata intorno al concetto della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, che è sempre possibile richiedere al giudice, ai sensi di quanto affermato dalla nota informativa che accompagna le Tabelle del 2009 del Tribunale di Milano, “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate da danneggiato anche in via presuntiva: sia quanto gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva”.

La personalizzazione del danno è da richiedersi al giudice in via equitativa, sulla base dell’art. 1226 c.c.:

Art. 1226
“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”

Come si calcola l’entità del risarcimento: LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Nei Tribunali d’Italia si è da tempo affermata la prassi di utilizzare delle tabelle appositamente redatte al fine di permettere la liquidabilità del danno non patrimoniale. Le tabelle sono particolarmente utilizzate soprattutto per quanto riguarda le lesioni fisiche conseguenti ad incidenti stradali ed a casi di malasanità dovuti ad una errata condotta medica.

Con l’utilizzo delle tabelle vengono assicurate da un lato la parità di trattamento nella liquidazione del danno da effettuarsi ad opera del giudice, e dall’altro lato viene assicurata quella prevedibilità della decisione tanto invocata nel nostro sistema di giustizia.

Tuttavia la presenza della c.d. personalizzazione del danno permette anche che l’utilizzo delle tabelle non sia automatico e impersonale, ma fa si che per ogni singolo caso sia possibile per il giudice valutare equitativamente un aumento percentuale della liquidabilità del danno non patrimoniale.

Nonostante ogni Tribunale possa adottare delle proprie tabelle al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione con sentenza Cass. Civ, sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408 ha in certo senso “legalizzato” l’utilizzo delle tabelle milanesi, identificandole come le più idonee ad assicurare l’equità nel risarcimento del danno, aventi una sorta di “vocazione nazionale”.

Le tabelle milanesi sono rivalutate annualmente sulla base degli indici ISTAT relative a quel determinato periodo e permettono una liquidazione del danno che tiene conto del punto di invalidità assegnato, dell’età del danneggiato e dell’eventuale personalizzazione del danno assegnabile dal giudice in via equitativa.

precedente

continua