Cosa prevede la legge in caso di malasanità

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malasanita-cosa-prevede-la-leggeAd ogni individuo viene riconosciuto il fondamentale ed inviolabile diritto alla salute, costituzionalmente previsto dall’art. 32 della Costituzione.

Viene infatti espressamente previsto che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”.

Per questo la legge tutela le vittime della malasanità che hanno subito un danno, alla propria persona o ai propri famigliari, per effetto di un errore medico o per le eventuali disfunzioni del sistema sanitario.
Essendo il diritto alla salute un diritto fondamentale ed inviolabile, la legge si assicura che chiunque abbia subito un danno alla salute per effetto di una errata condotta medica può ottenere, se ne sussistono i presupposti, un adeguato risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute.

Il danneggiato dalla malpractice sanitaria può infatti richiedere il risarcimento del danno subito, e questa pretesa si basa su delle precise norme di legge.

Responsabilità extracontrattuale nella malasanitàIn particolare le responsabilità cui la struttura sanitaria o il medico sono sottoposti si distinguono in responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.
Si può affermare che vi è una responsabilità contrattuale quando la struttura sanitaria ed il paziente concludono tra di loro un contratto il quale, anche se atipico (cioè non espressamente tipizzato dalla legge) comporta il sorgere di obblighi reciproci tra le parti (e allo stesso modo quando il contratto viene concluso tra un medico specialista e il paziente). La responsabilità deriva dall’inadempimento dell’obbligazione, ossia della prestazione che ogni parte del contratto si impegna ad eseguire nei confronti della controparte.
La responsabilità extracontrattuale (c.d. responsabilità aquilana) viene sempre in rilievo quando l’evento dannoso ed ingiusto è stato causato dalla violazione del generico obbligo di non ledere gli altrui diritti.
È importante anticipare fin da subito che la sussistenza di una delle due responsabilità non esclude l’altra: qualora si volesse intentare una causa per accertare la responsabilità medica ed ottenere così il risarcimento dei danni subiti, può benissimo essere (e quasi sempre è) che sussistano entrambe le fattispecie di responsabilità.

Le prime norme a cui occorre fare riferimento sono gli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Art. 1218
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1228
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Con il primo articolo (art. 1218 c.c.) viene stabilita la responsabilità contrattuale della parte che deve eseguire la prestazione, la quale “se non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno”.
Questo vuol dire che, all’interno di una ipotesi contrattuale (quale è quella che interviene tra il paziente e l’azienda ospedaliera), quando la prestazione medica non è eseguita correttamente il paziente che ha subito dei danni ha diritto al risarcimento degli stessi.

L’art. 1228 c.c. stabilisce poi la “responsabilità per il fatto degli ausiliari”, per cui nell’ambito di una ipotesi contrattuale, se la struttura sanitaria si avvale dell’opera di terzi (quindi medici e personale ospedaliero) risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi.

responsabilita-contrattuale-medicoGli stessi giudici hanno riconosciuto nei sopracitati articoli il fondamento della responsabilità medica, in particolare per quanto riguarda la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Questa responsabilità si fonda sul c.d. contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, che si perfeziona (ossia si viene a creare) con la semplice accettazione del paziente nella struttura (secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8826 del 13 aprile 2007 e confermato anche dalla Sezioni Uniti della Cassazione Civile con sentenza n. 577 del 2008).
Il rapporto struttura sanitaria – paziente che si viene a creare è di natura contrattuale, e questo comporta delle precise conseguenze, che potranno essere meglio spiegate dal vostro avvocato specializzato in malasanità (o, se volete farvi un’idea, continuando a leggere!).

Già dalle fonti codicistiche si profila quindi un ampio raggio entro il quale al paziente che abbia riportato dei danni per effetto di una errata condotta sanitaria può ottenere un risarcimento.
La persona danneggiata potrà infatti potrà infatti essere risarcita:

  1. per il fatto addebitabile alla struttura stessa, ossia nei casi di inefficienza o insufficienza del sistema organizzativo e funzionale dell’ospedale (si pensi ai casi di cronaca nei quali il paziente viene lasciato a sé stesso agonizzante e sofferente nei corridoi dell’ospedale);
  2. per il fatto del personale dipendente o ausiliario (in questo senso la responsabilità va ricondotta al sopra citato art. 1228 c.c., per il principio per cui la struttura sanitaria risponde in solido per i fatti commessi dai propri ausiliari; oltre al sussistere, in presenza di certe condizioni, della colpa personale del medico o del personale sanitario che ha cagionato il danno).

Nel 2012 è intervenuto il legislatore il quale, con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, meglio conosciuto come c.d. decreto Balduzzi”) ha apportato delle modifiche nonché delle novità alla normativa in esame.

L’art. 3, comma 1° della predetta legge, il cui testo è qui di seguito riportato, ha previsto un articolo ad hoc riguardante la responsabilità medica.

Art. 3
Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie
1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

In primo luogo si prevede un’ attenuazione della responsabilità penale del medico (o dell’esercente la professione sanitaria in genere), il quale se si attiene nell’esercizio della sua professione a determinate linee guida e buone pratiche può essere ritenuto penalmente responsabile solo per colpa grave.

In secondo luogo, e fondamentale dal punto di vista del risarcimento del danno (in sede civile) causato da errore del medico o del personale sanitario in genere, l’art. 3 del decreto Balduzzi precisa che “resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del c.c.”.

Art. 2043
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’art. 2043 c.c. citato nella norma è l’articolo posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale, ossia della responsabilità in cui incorre ogni persona nel momento in cui cagiona, per fatto proprio e a lui imputabile (quindi per colpa – anche lieve – o dolo), un fatto dannoso a un terzo.

errore-medico-malasanitaDal momento in cui è entrato in vigore questo articolo sembrerebbe essere cambiato, per certi versi, il quadro di riferimento normativo. Prima (e in particolare a partire dall’importante sentenza della Cassazione n. 589 del 1999), per via dell’assenza di una apposita disposizione di legge, i giudici della Corte di Cassazione avevano ritenuto che la responsabilità del medico rientrasse nell’alveo della responsabilità contrattuale.
Con questo richiamo operato dalla legge all’art. 2043 c.c. invece si è fatto riferimento alla responsabilità extracontrattuale.

Per ultimo, è poi intervenuta la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 – che attualmente che regola il tema della responsabilità del medico – ove all’art. 6 ha abrogato l’art. 3 della Legge Balduzzi e si inserisce nel codice penale il nuovo art. 590 ove si prevede che il sanitario che si sia comportato in osservanza delle linee guida non sarà ritenuto penalmente sanzionabile per colpa lieve, ma verrà punito solo in caso di colpa grave.

Art. 6

1.Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di  imperizia,  la punibilità e’ esclusa  quando sono  rispettate  le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e  pubblicate ai  sensi  di legge ovvero,  in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle  specificità del  caso concreto».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, il comma 1 è abrogato.

 

All’art. 7, invece, viene previsto un regime di responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie con onore alla prova che grava sulle stesse strutture e un regime di responsabilità extracontrattuale per l’esercente della professione sanitaria sul suo operato, salvo che abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

 

Art. 7

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti  dal paziente  e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai  sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice  civile, delle loro  condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui  al  comma 1  si  applica anche  alle prestazioni  sanitarie svolte  in  regime di   libera   professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e  di ricerca clinica ovvero in  regime  di convenzione  con  il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L’esercente la professione sanitaria di cui  ai  commi  1  e  2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043  del 
codice civile,  salvo  che abbia  agito  nell’adempimento  di obbligazione contrattuale   assunta   con  il   paziente.   Il  giudice,  nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione  sanitaria  ai sensi  dell’articolo  5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies  del  codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria  o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la  professione sanitaria e’ risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui  al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,  con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri  di cui  ai  citati articoli,  per  tener 
conto  delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5.  Le disposizioni del  presente articolo  costituiscono  norme imperative ai sensi del codice civile. 

La vittima di una malpractice sanitaria ha diritto a richiedere il risarcimento del danno e, ove ne sussistano i presupposti, ad ottenerlo.

Al fine di pervenire al migliore risultato possibile è quindi altamente consigliabile rivolgersi ad un legale esperto in responsabilità medica, vista l’oggettiva complessità della materia e delle norme che la regolano.
L’avvocato sarà infatti in grado di fornire al paziente danneggiato (o ai suoi famigliari) tutte le migliori indicazioni e la migliore strategia da seguire al fine di ottenere un congruo risarcimento dei danni subiti.