Sinistri stradali con vetture straniere: che fare?

Tu sei qui:

Si avvicinano le vacanze estive e come sempre aumenta il numero di veicoli stranieri che circolano nel nostro Bel Paese. Ma come bisogna comportarsi se si verifica un incidente con un veicolo avente targa straniera?

Fin dal 1949 l’ONU avvertì l’esigenza di istituire un documento unico, valevole in ogni stato, che accertasse la copertura assicurativa dei veicoli che trovano ingresso in un Paese diverso da quello dove abitualmente circolano. Su tale spinta, in Europa, e in alcuni Stati del Nord Africa e del Medio Oriente, nacquero i c.c.d.d. Bureaux (o Uffici Centrali) cioè enti con il preciso scopo di fornire, mediante convenzioni stipulate con i Bureaux degli altri Stati, le garanzie assicurative in caso di danni cagionati dal veicolo straniero nel territorio dello stato ospitante. 

Sinistri stradali con vetture straniere: che fare?

Il sistema in questione si fonda sulla c.d. Carta Verde, un certificato internazionale di assicurazione di colore verde appunto, che permette alle persone che, assicurano il veicolo nello Stato dove dimorano abitualmente, di estendere la garanzia RCA del proprio mezzo anche per i sinistri avvenuti durante gli spostamenti transfrontalieri. In base a tali accordi e in particolare alla Convenzione Multilaterale di Garanzia sottoscritta a Madrid il 15.03.1991, in caso di sinistro sarà l’Ufficio Centrale Italiano nazionale a garantire il risarcimento del danneggiato e tale Ente potrà poi rivalersi sul Bureau dello stato di provenienza del veicolo responsabile.

Sinistri stradali con vetture straniere: come gestire l’incidente e richiedere il risarcimento

Oggi in base ai vari accordi internazionali che si sono succeduti nel tempo, la Carta Internazionale di assicurazione che gli assicurati ricevono al rinnovo della polizza auto e che consente loro di guidare anche all’estero non è più verde, ma dal 01 luglio 2020 è bianca e va esibita alla frontiera soltanto in quei paesi extra UE dove il suo possesso è obbligatorio. Essa garantisce il risarcimento dei danni causati sul nostro territorio da uno di tali veicoli stranieri, anche se non assicurati.

Quindi in caso di incidente con soggetti stranieri è opportuno compilare la constatazione amichevole di incidente e reperire più dati possibili. E’ di fondamentale importanza annotare il numero di targa, la compagnia assicurativa e in quale Stato è stata emessa la polizza straniera, senza trascurare la dinamica e ovviamente elenco dei danni riportati da entrambe le vetture. Per determinare quale sia la disciplina applicabile, occorre dunque fare riferimento al Paese in cui il veicolo staziona abitualmente. Il metro per stabilirlo viene dettato dall’art. 1 comma 4 della direttiva 2009/103/CE.

Che la Vostra controparte sia portoghese, lituana, tunisina o irlandese tutto comincia inviando una richiesta di risarcimento danni. Questa va inviata all’UCI, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede di Milano, Corso Sempione n. 39. In alternativa, è ben possibile inviare una richiesta via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata uci@pec.ucimi.it.

Ricevuta la diffida l’UCI provvederà ad incaricare nella fase stragiudiziale la Compagnia assicuratrice italiana che gestisce, per conto della Compagnia estera del mezzo danneggiante, il sinistro. Se, viceversa, dai dati forniti dal danneggiato non è possibile individuare la Compagnia di assicurazione del veicolo estero, l’UCI svolgerà accertamenti nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo.

Sinistri stradali con vetture straniere: che fare?

Sinistri stradali con vetture straniere: che fare?

La fase stragiudiziale si chiude entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento. Entro tale termine, ai sensi dell’art. 125, comma 5 bis, l’Ufficio centrale italiano, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. Nell’ipotesi in cui il danneggiato non riceva alcuna offerta satisfattiva egli può agire in giudizio, sempreché sia stata assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni private e, successivamente quella introdotta dal d.l. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 (negoziazione assistita).

Sinistri stradali con vetture straniere: che fare?

Avv. Cathia Zedde

Dipartimento Responsabilità civile e infortunistica stradale A.L. Assistenza Legale

Hanno parlato di noi

Contattaci

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

image_pdf Scarica articolo in formato PDF