Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile
Talvolta da un incidente stradale può derivare una vera e propria responsabilità penale in capo al soggetto che ha provocato il sinistro.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: il procedimento penale
Pensiamo al caso in cui l’incidente stradale determini la morte di una persona, oppure all’ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale determino delle lesioni gravi o gravissime ad altri soggetti.In entrambe le situazione prospettate sarà necessario avviare un procedimento penale al fine di accertare una responsabilità in capo al soggetto danneggiante, potendosi configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.
L’avvio del giudizio penale non precluderà la possibilità per il danneggiato (o dei suoi parenti in caso di decesso di quest’ultimo) di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Ci si potrebbe quindi domandare come possano legale tra loro l’azione civile (volta ad ottenere il risarcimento del danno) e l’azione penale, volta all’accertamento della fattispecie di reato.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Art. 74 c.p.p.
Norma centrale risulta essere l’art. 74 del codice di procedura penale il quale, disciplinando la costituzione di parte civile prevede:
Art. 74 c.p.p.
L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.
In altre parole il riportato articolo consente a chi abbia subito un danno in corrispondenza di reato, di avanzare apposita richiesta risarcitoria direttamente in sede penale.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile
Ovviamente il soggetto danneggiato dal reato, costituendosi parte civile, dovrà dimostrare gli estremi del fatto, del danno, del rapporto di causalità (e quindi del collegamento) tra danno e ipotesi di reato, dell’elemento psicologico.
La pretesa risarcitoria, in tale caso, diventa quindi il mezzo attraverso il quale la parte danneggiata interloquisce non soltanto al fine di ottenere il risarcimento del danno, ma l’affermazione della penale responsabilità del colpevole e di conseguenza la sua punizione.
Si tenga comunque il considerazione che il danneggiato potrà costituirsi parte civile nel processo penale solo dopo l’udienza preliminare ma prima degli atti introduttivi del dibattimento: una volta aperto il dibattimento non sarà più possibile intervenire nel processo penale per avanzare la propria pretesa risarcitoria derivante da incidente stradale.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: tempistiche
Se la costituzione avviene nel corso dell’udienza preliminare o in dibattimento, la dichiarazione è presentata direttamente in udienza. Qualora la costituzione avvenga fuori udienza, deve essere depositata nella cancelleria del giudice che procede e notificata alle parti della stessa parte civile. La costituzione pertanto produrrà i suoi effetti dal giorno nel quale la notificazione è eseguita ed in ogni stato e grado del processo (c.d. immanenza della parte civile).
Importante è il momento della costituzione della parte civile ai fini della lista testi.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Art. 468 c.p.p.
L’art. 468 c.p.p. prevede infatti che le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, devono depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.
Conseguentemente se la costituzione di parte civile avviene dopo la scadenza del termine individuato dall’art.468 c.p.p., la parte non potrà avvalersi della facoltà di chiedere l’ammissione di testi, periti, consulenti tecnici.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: ulteriori articoli
Tuttavia la costituzione di parte civile nel processo penale non è l’unica via fornita al danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patiti.Nell’ordinamento processuale vigente è comunque offerta al danneggiato la possibilità di scegliere se agire in sede civile o penale.
Nel caso in cui vengano a coesistere due giudizi (uno in sede civile e un altro in sede penale) avente ad oggetto lo stesso incidente stradale, il coordinamento tra gli stessi viene garantito dall’art. 75 c.p.p.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Art. 75 c.p.p.
- L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
- L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
- Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: analisi dell’art. 75 c.p.p.
- Il primo comma prevede la possibilità di trasferire l’azione civile in sede penale fin quando non sia intervenuta sentenza di merito. Il trasferimento determinerà però la rinuncia dell’attore al giudizio civile, sicché il giudice civile dovrà anche d’ufficio dichiarare l’estinzione del processo, senza che sia necessario il consenso della controparte.
- Nell’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, se l’azione civile non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile, l’azione risarcitoria prosegue in sede civile.
- Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile dovrà essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
L’art. 75 c.p.p., al secondo comma, prevede quindi anche l’ipotesi in cui il giudizio penale e quello civile procedano su due binari diversi, ignorandosi reciprocamente.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Artt. 651 e 652
In tale ipotesi entrano in gioco gli artt. 651, 652, i quali disciplinano l’effetto della sentenza penale sul giudizio civile.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Art. 651 c.p.p.
- La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illecità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
- La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: Art. 652 c.p.p.
- La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75 comma 2.
- La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: cosa stabiliscono i due articoli
L’art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna produce i suoi effetti anche in sede civile, costringendo il giudice civile a riconoscere la pretesa risarcitoria del danneggiato: il soggetto riconosciuto responsabile penalmente subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.L’art. 652 c.p.p. ci dice invece che questa espansione del giudicato non opera quando il giudizio penale si conclude, non con una sentenza di condanna, ma di assoluzione: in questo secondo caso il giudice civile non sarà vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata dal giudice penale. Conseguentemente ad una sentenza di assoluzione in sede penale potrà corrispondere una di condanna al risarcimento dei danni in sede civile.
In virtù di quanto sopra esposto, in determinate situazioni, il danneggiato potrà scegliere se costituirsi parte civile nel giudizio penale o avviare un autonomo giudizio in sede civile.
Nel scegliere la via da intraprendere il danneggiato dovrà tenere conto di una serie di fattori.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: fattori da seguire
Il primo fattore è l’obiettivo perseguito: una condanna del danneggiante in sede civile potrà infatti garantire il mero risarcimento del danno (per lo più liquidato dall’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro), mentre una condanna in sede penale colpirà direttamente la persona del danneggiante garantendo una funzione punitiva direttamente nei confronti di quest’ultimo.
Un secondo fattore è il tempo: nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorrerà attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio. Tali preclusioni non saranno invece presenti in sede civile.
Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile andrà rispettato quanto già detto precedentemente in merito al computo e alla decorrenza dei termini prescrizionali.Da ultimo si consideri come talvolta il giudizio penale si concluda con una generica condanna in capo al responsabile del sinistro in merito al risarcimento del danno, dovendosi poi rimettere al giudice civile per la quantificazione dello stesso.
Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile: conclusioni
Gli aspetti da tenere in considerazione, necessari per orientarsi nella scelta dell’azione da promuovere sono quindi più di uno.
Per questo è consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in sinistri stradali, il quale potrà certamente guidarvi verso l’opzione più opportuna in relazione alla vostra specifica situazione e alle vostre concrete necessità.
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