Prescrizione malasanità: quanto tempo ho per agire in giudizio

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prescrizione risarcimento malasanitàIl diritto a richiedere il risarcimento del danno causato dalla responsabilità medica è soggetto alle regole generali poste dall’ordinamento in tema di prescrizione.

Quando si parla di prescrizione si fa riferimento al tempo che una persona ha a disposizione per far valere in giudizio i propri diritti. Per tanto, una volta scaduti i termini fissati dalla legge, il diritto si dice essere prescritto e non sarà più possibile avanzare al giudice le proprie pretese risarcitorie.

Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di prescrizione occorre necessariamente far riferimento alla natura contrattuale o a quella extracontrattuale della responsabilità ascrivibile al medico e all’ospedale.

Infatti le norme sono chiare nello stabilire che per la responsabilità contrattuale il termine di prescrizione è di 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.:

Art. 2946 c.c.

Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Per la responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è invece di 5 anni, secondo quanto stabilito dall’art. 2947 c.c., primo comma, il quale stabilisce infatti che:

Art. 2947 c.c.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Prescrizione errore medicoDella natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità medica si è già discusso precedentemente, per cui si ritiene che il diritto ad agire in giudizio in sede civile, al fine di farsi riconoscere il risarcimento del danno patito in seguito a un caso di malasanità e di errore medico si prescriva, normalmente, in 10 anni.

Una questione che risulta essere invece più controversa è quella che riguarda il momento dal quale far decorrere il termine decennale di Prescrizione malasanità.

La questione è rilevante soprattutto per le c.d. malattie lungolatenti, ossia quelle malattie per le quali tra l’evento patogeno causativo della malattia e la manifestazione della stessa può trascorrervi un lungo lasso temporale.

Si tratta in particolare della situazione in cui viene a trovarsi chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di terzi.

In questi casi infatti può benissimo essere che dal momento dell’avvenuto contagio all’esteriorizzazione della malattia passi molto tempo; ma altrettanto tempo può passare prima che il paziente sia in grado di percepire la malattia come conseguenza del danno ingiusto.

Si pensi ai casi in cui furono eseguite delle emotrasfusioni infette, in seguito alle quali i pazienti contraevano malattie come Epatiti e HIV, ma delle quali venivano a conoscenza solo a distanza di decenni e magari senza che quello specifico virus fosse ancora conosciuto nella comunità scientifica.

La questione si dirama essenzialmente intorno a due diverse tesi: il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto lesivo da parte del professionista, e quindi da quando il medico ha compiuto un errore nello svolgimento del suo lavoro; oppure la decorrenza della prescrizione si ha dal momento in cui il paziente poteva avere consapevolezza del danno subito, quindi dalla manifestazione all’esterno del danno?

Alcune sentenze dalla Corte di Cassazione hanno avvallato la prima teoria, anche se si tratta di un orientamento sicuramente minoritario. Secondo tale tesi, la responsabilità del professionista è soggetta al termine decennale di prescrizione, e questo si deve far decorrere dal compimento dell’atto dannoso.

Si riporta a proposito, come espressione di questo orientamento minoritario, Cass. Civ., sez. II, del 28 gennaio 2004, n. 1547, nella quale si afferma che:

“Alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell’esecuzione di un’operazione chirurgica, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi dell’atto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione”.

Prescizione malasanitàTuttavia ad oggi sembra essersi affermato un diverso orientamento che attribuisce rilevanza al momento della manifestazione all’esterno del danno, e non al compimento dell’errore medico.

Espressione del cambio di rotta della giurisprudenza è la Sentenza delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008, n. 576, che si è occupata della complessa questione riguardante le trasfusioni di sangue infetto e il momento dal quale farvi decorrere il termine.

Si deve preliminarmente ricordare che con questa sentenza la Corte va ad affrontare il tema della responsabilità del Ministero della salute in casi di malasanità, e secondo la stessa sentenza di cui si parla questa è identificabile come responsabilità extracontrattuale, che si prescrive quindi in 5 anni (sulla responsabilità del Ministero della salute si tratterà compiutamente più avanti).

In particolare le Sezioni Unite, con riferimento all’orientamento giurisprudenziale minoritario che vorrebbe il decorrere della prescrizione dal verificarsi dell’evento lesivo, afferma che in quel caso:

“il sistema della prescrizione si poneva dunque nettamente sbilanciato a favore dei convenuti (n.b. dei responsabili dell’errore medico), con ovvie ricadute negative per gli attori, soprattutto nei casi aventi per oggetto la violazione di un bene tanto importante quanto quello costituito dalla salute”.

Le Sezioni Unite passano poi ad argomentare la seconda tesi, che oggi rappresenta l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e anche maggiormente favorevole alla vittima di malasanità, in quanto allunga (in alcuni casi anche notevolmente) i termini entro i quali è possibile agire in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio diritto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti.

Secondo tale orientamento, il termine di prescrizione decorrerebbe non già dal momento in cui la condotta colposa del medico ha determinato il fatto lesivo, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando quindi oggettivamente percepibile da chi ha interesse a farlo valere.

A fondamento di tale assunto la Corte di Cassazione sostiene che non è la semplice ignoranza del danneggiato sull’esistenza del danno da lui stesso patito a impedire il decorrere della prescrizione; ma assume rilievo l’oggettiva impercettibilità ed irriconoscibilità del danno. È quindi la sua mancata esteriorizzazione ad impedire il decorrere della prescrizione.

In particolare la giurisprudenza della Cassazione fa leva su una diversa e moderna interpretazione della lettura combinata dell’art. 2947 c.c., il quale afferma che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui “il fatto si è verificato”; e dell’art. 2935 c.c., il quale prevede che:

Art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Questo orientamento vede una diversa lettura dell’espressione “verificarsi del danno”, affermando che il danno si manifesta all’esterno quando diviene oggettivamente percepibile e conoscibile; e che nei casi in cui via sia una responsabilità medica il decorrere del termine avviene non già da quando il paziente si accorge di “stare male”, ma occorre che questo si trovi anche nella condizione di valutare e capire appieno la gravità delle conseguenze lesive alla sua salute.

Così infatti la Corte di Cassazione nel 2000, che con sentenza Cass. Civ., Sez. III, del 9 maggio 2000, n. 5913 affermava che:

“[…] va osservato che l’art. 2935 c.c. statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ne consegue che: se non c’è (ancora) il danno, non c’è (ancora) il diritto al risarcimento e, consequenziamente non decorre alcuna prescrizione, anche se l’agente abbia già compiuto il fatto illecito”.

Concorde a questa giurisprudenza si sono autorevolmente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la già citata sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576 hanno chiaramente affermato che:

“Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampliamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all’insegna di una rilettura dell’art. 2947 c.c. alla luce del principio generale sul dies a quo.
Nell’evoluzione giurisprudenziale di questa Corte […] ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all’espressione “verificarsi del danno”, specificando che il danno si manifesta all’esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica”.

Continuano poi le Sezioni Unite affermando che:

“Nei casi sopracitati (n.b. malattia contratta dal paziente per errori nelle procedure mediche) emerge peraltro come la Suprema Corte sia tendenzialmente incline a ritenere che il parametro della “conoscibilità del danno” debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione, non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di “stare male”, bensì occorre che quest’ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la “gravità” delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro “rilevanza giuridica”.

Prescrizione responsabilità medicaMa non solo.
In questi casi risulta evidente come non solo il paziente non ha la minima possibilità di agire in giudizio entro il termine di prescrizione, qualora questo si dovesse far decorrere dal complimento dell’atto lesivo; ma anche il rendersi conto che la malattia contratta derivi dalla responsabilità medica potrebbe richiedere dei tempi maggiori.

Proprio con riferimento a queste specifiche fattispecie, la Corte si è espressa affermando che:

“il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo del terzo inizia a decorrere […] non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’atrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.

Si osserva però come successivamente a questa sentenza la Corte di Cassazione abbia applicato quanto statuito dalle Sezioni Unite nel 2008 anche in casi diversi dalle malattie per contagio e con riferimento alla responsabilità contrattuale. Si veda in particolare Cass. Civ, sez. III, del 23 settembre 2013, n. 217151, nella quale sentenza la Corte affronta il caso del risarcimento del danno richiesto dai genitori per il proprio figlio il quale, in seguito ad errori terapeutici intercorsi durante il parto (avvenuto nel 1983), riportava a distanza di anni (precisamente nel 1984) un gravissimo danno celebrale.

La Corte ha quindi affermato che, anche in questo caso, il termine di prescrizione deve farsi ricorre dal momento in cui i genitori siano stati posti in grado di acquisire conoscenza del nesso intercorso tra la patologia del figlio e l’errore medico riscontrato nel parto.

“la sentenza impugnata si è uniformata al principio giurisprudenziale per cui […] la prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui si verifica la causa del danno […], ma dal momento in cui le conseguenze dannose si manifestano all’esterno. La motivazione della Corte di Appello deve essere piuttosto corretta […] nel senso che non è neppur sufficiente a far decorrere la prescrizione la mera esteriorizzazione della malattia latente, ma occorre anche che il soggetto leso abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità causale dell’evento dannoso al comportamento colposo di un soggetto determinato (o determinabile)”.

Per concludere, si può quindi affermare che la prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni causati dalla responsabilità medica si prescriva in 10 anni, in quanto contrattuale (salvo i casi in cui è ascrivibile alla responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute); e che la decorrenza del termine si abbia, in particolare per le malattie c.d. lungolatenti, dal momento in cui il soggetto leso dalla malasanità abbia acquisito conoscenza della causalità dell’evento dannoso al comportamento colposo di un determinato soggetto.

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