Malasanità: processo civile e processo penale

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Malasanità: processo civile e processo penaleCome si può facilmente intuire, un fatto produttivo di un danno può avere rilevanza sia in sede civile che in sede penale; in quanto dalla condotta illecita del medico-chirurgo può scaturire da una parte il diritto al risarcimento del danno in sede penale; e dall’altra parte tale condotta può integrare gli estremi di un reato penalmente perseguibile dalla legge.

Si pensi per esempio al nefasto caso in cui, per effetto di un errore medico intervenuto in sala operatoria il paziente abbia perso la vita. In questo caso nei confronti del medico (e eventualmente della sua equipe) si apriranno delle indagini penali al fine di accertare la sussistenza o meno di una fattispecie di reato; ma allo stesso tempo i parenti della vittima potranno agire al fine di vedersi accertare il riconoscimento dei danni sofferti dalla vittima stessa e sulla loro propria persona.

La figura processuale che viene in rilievo è quella della costituzione di parte civile nel processo penale. È infatti previsto dall’ordinamento che, essenzialmente per motivi di economia processuale, è possibile esercitare l’azione civile (tra le quali quella volta al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) direttamente innanzi al giudice penale investito della cognizione del reato.

La costituzione di parte civile è un istituto del processo penale regolato in particolare dagli artt. 74 ss. del codice di procedura penale:

Art. 74 cpp

1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

In particolare la costituzione di parte civile rappresenta il modo in cui l’azione civile viene inserita nel processo penale. Questa avviene o mediante atto di costituzione di parte civile (qualora non sia ancora stato instaurato il processo civile) oppure mediante l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile.

La costituzione di parte civile presuppone la pendenza dell’azione penale, infatti questa non può avvenire prima dell’udienza preliminare e ha come termine ultimo la fase degli atti introduttivi del dibattimento. Pertanto una volta aperto il dibattimento non sarà più possibile intervenire nel processo penale per avanzare la propria pretesa risarcitoria derivante da un caso di malpractice sanitaria.

Il soggetto danneggiato dalla condotta colposa o dolosa del medico integrante anche una fattispecie di reato avrà quindi due possibilità: costituirsi parte civile nel processo penale e in sede di questo avanzare le proprie pretese risarcitorie; oppure lasciare che il processo penale segua il suo corso e rivolgersi alla giustizia civile al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Anzitutto, nella scelta, occorrerà avere presente quale è il fine perseguito dalla vittima della malasanità: ottenere un congruo risarcimento del danno ovvero “ottenere giustizia”, perseguendo quindi tutt’al più il solo scopo punitivo proprio dell’azione penale.

In particolare poi sulla decisione dovranno incidere i fattori tempo e denaro. Nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di poter costituirsi parte civile, ed in particolare occorre attendere la notifica del decreto di citazione a giudizio.

E i tempi di prescrizione saranno anche diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile andrà rispettato quanto già detto precedentemente in merito al computo e alla decorrenza dei termini prescrizionali.

Quello che differisce, poi, è anche il diverso tipo di accertamento della colpa e il diverso regime delle prove che regge i due distinti procedimenti.

Malasanità: processo civile e processo penaleInfatti, mentre nel processo penale perché si giunga a condanna sarà necessaria una prova forte in merito alla colpevolezza del medico indagato (dato che le condanne penali vanno ad incidere su un bene fondamentale quale la libertà personale) e in particolare, se nella sua condotta esso avrà rispettate le linee guida e le buone pratiche secondo quando disposto dall’art. 3 della c.d. Legge Balduzzi, il medico sarà considerato colpevole solo per colpa grave.

Al contrario, nel giudizio civile viene in rilievo la colpa del medico sia in caso di colpa lieve che in caso di colpa grave.

Inoltre può accadere che nel giudizio penale il giudice statuisca sul risarcimento del danno con una generica condanna al risarcimento del danno, dovendosi poi rimettere al giudice civile per la quantificazione dello stesso; mentre l’osservanza del metodo tabellare al fine stabilire esattamente l’entità del risarcimento del danno è immediatamente assicurata nel processo civile.

L’ordinamento in ogni caso ha previsto delle regole apposite al fine di regolare i rapporti tra i due processi, al fine soprattutto di evitare una duplicazione dei giudicati, tanto più qual’ora questi abbiano raggiunto risultati differenti a seconda che il giudizio sia instaurato in sede civile piuttosto che in sede penale.

L’articolo fondamentale a riguardo è l’art. 75 del codice di procedura penale, che regola gli effetti della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti del processo civile già instaurato.

Art. 75 c.p.p.

1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di meritoanche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (1) (2).
2. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Quello che si evince dall’articolo appena citato è quindi che:

L’azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando non sia stata pronunciata dal giudice civile una sentenza di merito, anche non passata in giudicato. Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale comporta la rinuncia agli atti nel processo civile;
L’azione civile prosegue in sede civile se non viene trasferita in sede penale o se questa viene iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale;
La sospensione del processo civile: se l’azione civile viene proposta nei confronti dell’imputato del processo penale dopo la costituzione di parte civile oppure dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso. Tale sospensione cessa nel momento in cui la sentenza penale non sarà più soggetta a impugnazioni (ovvero quando sarà definitiva).

Altro aspetto importante da analizzare è quello dell’efficacia della sentenza penale di condanna del medico ritenuto colpevole di un reato nei confronti di un proprio paziente all’interno del giudizio civile volto a soddisfare le pretese risarcitorie della vittima dell’errore medico.

Può infatti essere che, per cause connesse alle diversità e particolarità di ogni singolo caso, l’azione penale sia esercitata prima che la vittima della malasanità si muova al fine di richiedere il risarcimento del danno patito. Può allora essere che il giudizio penale sia già giunto a esito, ed è allora necessario domandarsi quale effetto può avere la sentenza intervenuta nel giudizio penale all’interno del successivo giudizio instauratosi di fronte al giudice civile.

L’articolo che viene qui in rilievo è il n. 651 del codice di procedura penale (efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno):

Art. 651 cpp

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Malasanità: processo civile e processo penaleLa regola posta dal primo comma dell’articolo in lettura è chiara: la sentenza penale irrevocabile di condanna con la quale il giudice penale abbia ritenuto sussistere l’esistenza del fatto colposo del medico, la sua illiceità penale e il giudizio di colpevolezza nei riguardi dell’imputato in quanto “il medico ha commesso il fatto” ha effetto nel giudizio civile volto a richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Questo significa, ad esempio, che se nel processo viene accertata la responsabilità penale del chirurgo che con la sua condotta colposa abbia causato il decesso di un proprio paziente, nel giudizio civile risarcitorio che seguirà non potrà più essere messa in discussione la responsabilità del chirurgo, in quanto la decisione a cui è pervenuto il giudice penale fa stato anche nel processo civile.

Tutt’al più, il giudice civile potrà valutare autonomamente altri aspetti, come ad esempio il grado di colpa del medico o un eventuale concorso di colpa della vittima; in quanto per questi aspetti il giudicato penale non ha una efficacia vincolante.

La scelta circa l’opportunità di agire direttamente nel giudizio civile oppure con la costituzione di parte civile nel processo penale comporta un’attenta analisi da valutare caso per caso e soprattutto una certa accortezza in merito ai profili processuali dei due diversi procedimenti. Al fine di compiere la giusta scelta, più adatta alle proprie necessità si ritiene necessario rivolgesi ad un avvocato specializzato in responsabilità medica, il quale saprà dare le migliori indicazioni con riferimento al caso specifico circa la migliore possibilità al fine di pervenire ad un giusto risarcimento dei danni patiti a causa della malasanità.

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