Si procederà ora ad analizzare, senza alcuna pretesa di completezza, le principali procedure e gli strumenti che il diritto processuale mette a disposizione di colui che intende agire in giudizio al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un caso di malasanità.
Il diritto processuale ed in particolare il processo civile presenta indubbiamente alcune specificità tecniche e procedurali che il vostro avvocato specializzato in malasanità avrà cura di illustrarvi e spiegarvi fin dal primo momento.
Tuttavia, si ritiene possa essere utile presentare un piccolo “vademecum” che illustri in modo sintetico principali passi da compiere al fine di giungere ad una risoluzione soddisfacente della controversia.
La messa in mora del medico e della struttura sanitaria inadempiente
La prima cosa da fare, in qualsiasi caso si decida di intraprendere le vie legali, è quella di scrivere ed inviare una lettera raccomandata di messa in mora al soggetto debitore.
In caso di malasanità, quindi, sarà cura dell’avvocato redigere tale lettera e di inviarla al medico e all’ospedale sospetti di responsabilità medica, sulla base di quanto riferito dal paziente.
Si tratta di un’operazione fondamentale e molto importante, in quanto con le lettere missive di messa in mora il danneggiato dall’errata condotta medica potrà interrompere i termini di prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, 4° comma, c.c.:
Art. 2943 c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di un compromesso o clausola compromissoria, dichiarala propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
L’interruzione della prescrizione è un istituto giuridico per il quale, dal momento in cui il titolare di un diritto compie un’attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo, la prescrizione fino ad allora maturata cade e si calcola un nuovo periodo di prescrizione.
La missiva in mora è quindi un’ attività fondamentale in quanto permette di tenere sotto controllo la decorrenza dei termini di prescrizione e quindi tenere sempre vivo il diritto a richiedere il risarcimento dei danni causati dalla condotta colposa del personale sanitario.
Il recupero della documentazione e la perizia medico-legale.
Diviene poi fondamentale, come già visto precedentemente, mantenere, conservare e, se mancante, procurarsi tutta la documentazione relativa allo stato di salute e alla storia clinica del danneggiato. Con questa documentazione ci si potrà quindi recare dal medico-legale, il quale redigerà la perizia medico-legale che sarà a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima dell’errore medico.
Il giudizio civile e i suoi adempimenti
Una volta ottenuta la perizia medico-legale sarà possibile valutare e quindi decidere circa l’opportunità di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’errore medico e del relativo risarcimento del danno.
Qualora si decida di procedere e quindi di presentare la propria causa innanzi al giudice di primo grado, occorre accertarsi circa la presenza di eventuali adempimenti preventivi obbligatori previsti dalla legge.
Nel caso della responsabilità medica il legislatore ha introdotto, con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 (legge di conversione del d.l. n. 69 del 2013) la nuova mediazione civile obbligatoria, che è andata a modificare il previgente d.l. 4 marzo 2010, n. 28.
L’art. 84 della l. n. 98 del 2013, al comma. 1, lettera a) definisce la mediazione come:
Art. 84
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
La mediazione è un tipico istituto stragiudiziale di risoluzione delle controversie. Attraverso il suo utilizzo il legislatore persegue l’obbiettivo di snellire la mole di lavoro del giudice ordinario e diminuire i costi e i tempi della giustizia civile.
La ratio della previsione normativa è infatti quella di permettere alle parti, paziente, medico e struttura sanitaria coinvolti in un caso di malpractice sanitaria, di giungere ad una definizione della controversia mediante un accordo, prima di presentarsi innanzi al giudice.
In particolare è lo stesso art. 84 della l. n. 98 del 2013 che, nel modificare la precedente normativa, introduce al comma 1, lettera b), la mediazione obbligatoria come requisito di procedibilità per quanto riguarda le controversie in materia, tra le altre, di :
“risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria”.
Qualora di volesse agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno causato dall’errore del medico sarà quindi obbligatorio avviare preventivamente la procedura di mediazione. È importante ricordare che nelle materie in cui esiste l’obbligo della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.
La mediazione può avere un esito positivo o un esito negativo. In caso di esito positivo, l’accordo raggiunto dalle parti verrà verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti, in modo da acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso invece in cui le parti, per varie ragioni, non riescano a pervenire ad un accordo in sede di mediazione, sarà allora possibile procedere con l’instaurazione del procedimento di primo grado presso il Tribunale competente.
Il giudizio ordinario di primo grado sarà introdotto mediante la stesura dell’atto di citazione, il quale andrà notificato all’ufficiale giudiziario, che provvederà quindi a notificarlo alla controparte (nel linguaggio tecnico del giudizio civile, al convenuto).
Entro 10 giorni dall’avvenuta notificazione della citazione al convenuto, l’attore dovrà costituirsi tramite il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente l’originale dell’atto di citazione, della procura e di tutti i documenti ritenuti utili al fine di permettere al giudice la conoscenza della causa trattata e delle pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato dalla responsabilità medica.
A questa fase, detta introduzione del giudizio, seguiranno le fasi della trattazione e poi quella decisionale.
Durante la fase della trattazione il giudice istruisce la causa, ossia procede nel suo svolgimento analizzando le richieste delle parti, le eccezioni addotte e adotta i provvedimenti che riterrà opportuni al fine di poter pervenire alla decisione della controversia.
È in questa fase che il giudice, tra le altre cose, potrà disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio, e si pronuncerà sull’ ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, compresa l’audizione dei testimoni. Potrà inoltre richiedere l’ispezione dei luoghi o chiamare egli stesso una determinata persona a testimoniare.
Tuttavia può succedere, in determinati casi, che durante le attese proprie del processo civile alcuni elementi possano subire delle variazioni e che queste variazioni o alterazioni possano essere determinanti al fine della controversia stessa.
Al fine di scongiurare una tale eventualità il legislatore ha previsto, all’art. 696 del codice di procedura civile, un apposito strumento cui la parte può fare affidamento, ossia la richiesta di un accertamento tecnico preventivo.
Art. 696 cpc
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se non ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
L’accertamento tecnico preventivo è un provvedimento di urgenza al quale si ricorre quando vi sia il fondato timore che si verifichino alcune situazioni di urgenza che andrebbero ad alterare lo stato di alcuni elementi fondamentali per la definizione della prova.
Si pensi per esempio al caso per il quale, per effetto del passare del tempo o della condotta altrui, vi possa essere il cambiamento o l’alterazione dei luoghi che non permetta un accertamento circa le condotte di malasanità ivi avvenute, o che vi possa essere una alterazione o compromissione delle prove, se non un loro totale deperimento.
Da un punto di vista prettamente procedurale, la richiesta di accertamento tecnico preventivo può essere avanzata prima ancora che sia instaurato il processo di primo grado per mezzo di uno specifico ricorso da presentare al Tribunale territorialmente competente; che va comunicato a controparte mediante la notifica del ricorso.
Sull’accettazione del ricorso si esprime il giudice tramite ordinanza, il quale nomina quindi un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.
Seguirà poi la consegna di una relazione scritta redatta dal CTU, nella quale esporrà le proprie valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto è stato disposto di verificare.
Al termine della fase di trattazione ci sarà la fase finale, ovvero quella decisoria. Questa è ovviamente volta alla definizione della causa attraverso l’emissione della sentenza.
Un istituto che viene qui in rilievo è quello della richiesta di provvisionale, la quale è finalizzata ad ottenere una sentenza di condanna generica; rimandando ad un momento successivo la quantificazione dell’esatto risarcimento spettante alla vittima della malasanità.
L’articolo di riferimento è il n. 278 del codice di procedura civile, il quale prevede che:
Art. 278 cpc
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui si ritiene già raggiunta la prova.
Dal tenore letterale della norma si evince subito la finalità della richiesta di provvisionale: quando il convincimento del giudice si sia già formato e sia già stata raggiunta la prova circa la colpevolezza del medico e/o della struttura sanitaria, ma ancora non si sia formata una prova piena circa il quantum del risarcimento da corrispondere alla vittima della malasanità, l’avvocato di parte potrà richiedere al giudice, tramite istanza, una pronuncia mediante sentenza circa la condanna generica alla prestazione.
Sarà poi cura del giudice procedere successivamente, mediante ordinanza, a disporre la liquidazione di quanto dovuto all’attore a titolo di risarcimento dei danni sopportati in seguito ad un errore medico.
La parte attrice potrà altresì richiedere, coadiuvata dal proprio avvocato specializzato in responsabilità medica, che il giudice disponga oltre alla condanna generica anche la condanna del medico o della struttura sanitaria al pagamento di una provvisionale, ossia ad una anticipazione del risarcimento finale. L’entità effettiva della provvisionale sarà valutata dal giudice sulla base di quanto si ritiene essere già provato.
In ogni caso il giudizio di primo grado si conclude con l’emissione della sentenza da parte del giudice. La sentenza potrà ovviamente essere di condanna per il medico gravato dalla responsabilità medica (o per la struttura sanitaria) al risarcimento dei danni; oppure di non condanna degli stessi.
In entrambi in casi, qualora si decida di portare avanti la causa in appello oppure qualora sia la controparte soccombente a procedere con il giudizio di gravame, il vostro avvocato specializzato in malasanità sarà in grado di seguirvi ed accompagnarvi per tutta la durata dell’iter giudiziario, dal primo grado passando per l’eventuale appello e il ricorso in Cassazione; al fine di farvi raggiungere il miglior risultato possibile.