Incidenti stradali chi può chiedere i danni
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: la vittima
La prima persona che ovviamente può richiedere al giudice il risarcimento dei danni subiti è la vittima del sinistro stradale, ovvero il soggetto che in prima persona ha subito dei danni derivanti dall’incidente.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: i prossimi congiunti
Tuttavia quest’ultimo non è l’unico legittimato ad agire: sussistono infatti anche altri soggetti che in determinate situazione e sulla base di determinati presupposti posso rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere un congruo risarcimento.
Pensiamo al caso in cui un incidente stradale determini la morte di una persona.
I primi a subire le conseguenze negative di tale evento saranno certamente i suoi cari, i quali, proprio in virtù dell’intervenuto decesso potranno richiedere ed ottenere tanto il risarcimento dei danni iure hereditas, quanto dei danni iure proprio.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: iure hereditas
In questo caso, si dovranno applicare le norme sulla successione, per cui i primi a subentrare nel diritto al risarcimento saranno il coniuge e i figli. In mancanza di questi subentreranno gli ulteriori congiunti della vittima, secondo l’ordine individuato negli artt. 565 ss. c.c. titolo II del Codice Civile (“Delle successioni legittime”)
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: iure proprio
Quando si parla invece di danni iure proprio si fa riferimento a tutti quei danni (quali sofferenze e patemi) che non si sono prodotti direttamente sulla vittima del sinistro, bensì sulla sfera giuridica di una serie di soggetti a lui vicini, cioè le cc.dd. vittime secondarie: non per nulla in questo caso si parla di “danni riflessi”.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: la Giurisprudenza
Inoltre la giurisprudenza è più recentemente giunta a riconosce il diritto al risarcimento del danno iure proprio anche al convivente more uxorio, ossia al convivente di fatto in assenza di un valido vincolo matrimoniale.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: legittimazione in capo ai parenti più prossimi
E’ ormai pacifico che il danno non patrimoniale per la morte di una persona cara (danno rientrante nella più ampia categoria dei danni iure proprio) possa essere domandato dai più stretti congiunti della vittima (coniuge, genitori, figli, fratelli).
Quando il risarcimento è domandato da queste categorie di persone, la giurisprudenza non esige alcun tipo di prova sull’esistenza del pregiudizio.
Il semplice fatto che sussista un così stretto legame di parentela è di per sé sufficiente a far presumere che la perdita di una persona così vicina possa aver per lo meno determinato una grande sofferenza per i prossimi congiunti, sofferenza che dovrà essere risarcita.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: la Cassazione
Si veda a proposito, tra le tante, Cass. Civ.,sez. III., 16 settembre 2008, n. 23725, nella quale si afferma che:
“Il risarcimento iure proprio del danno subito in conseguenza dell’uccisione del de cuius è risarcibile quale danno arrecato all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”.
Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte è stato talvolta altresì accordato al coniuge separato.
In caso di danno da uccisione di un congiunto a seguito di sinistro stradale, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso. (Cass. Civ., sez. III, 4 novembre 2019, n. 28222).
La giurisprudenza si è inoltre mostrata favorevole a liquidare il danno morale da morte sulla base della sola prova presuntiva anche al nipote ex filio per la morte del nonno.
Per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa, che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno. (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5258)
Ovviamente i soggetti appena elencati potranno altresì agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali patiti, per i quali non è però ammessa la prova presuntiva. Tali danni, devono infatti essere provati nel loro preciso ammontare.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: legittimazione in capo ai parenti affini
In particolare la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.
Per questa categoria di persone non è quindi ammessa la prova presuntiva, né per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale né per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali: entrambi dovranno essere provati.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: legittimazione in capo al convivente “more uxorio”
La giurisprudenza è conscia di questo e ha ormai pacificamente ammesso che il convivente di fatto possa adire il giudice al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo equiparabile al rapporto coniugale.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: la Cassazione
Si veda a questo proposito Cass. civ., sez III, 16 settembre 2008, n. 23725:
“Da tempo questa Corte ha ammesso che il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto (con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato) anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quanto risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da muta assistenza morale e materiale”.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: i danni riflessi
È inoltre importante precisare che i c.d. “danni riflessi” sono dovuti sì in caso di decesso della vittima, ma non solo.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni: la Cassazione
In questo senso si veda Cass. Civ., Sez III, del 21 marzo 2013, n. 7128, laddove afferma che:
“..è ormai acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima […]”.
Proprio con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha ricordato come sia ormai acquisito il principio per il quale ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali seriamente invalidanti a causa del fatto illecito altrui spetti anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima.
Incidenti stradali chi può chiedere i danni
Se è quindi da escludere il riconoscimento del diritto al risarcimento in capo a colui che, non legato da alcun rapporto col danneggiato al momento della commissione dell’illecito, abbia solo in epoca successiva instaurato una relazione affettiva, non altrettanto può affermarsi quando si assuma che tale relazione esistesse già all’epoca del fatto illecito e che essa si sia mantenuta, ed anzi rafforzata, dopo la sua commissione, tanto da aver condotto al matrimonio ed alla formazione di una famiglia.
In tale ipotesi spetterà al giudice di merito accertare, nel caso concreto e sulla base degli elementi, anche presuntivi, addotti dalla parte, l’apprezzabilità di detta relazione ai fini risarcitori, anche tenuto conto della sua evoluzione.
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