Superbonus 110%: responsabilità per l’esecuzione dei lavori

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Oltre trecentomila cantieri sono stati avviati in seguito all’agevolazione fiscale del Superbonus, introdotta con il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Grazie a questa misura, i condomini, i villini monofamiliari e le unità indipendenti hanno avuto l’opportunità di ristrutturare le proprie proprietà senza dover sostenere direttamente i costi, utilizzando il metodo della cessione del credito fiscale pari al 110% del valore delle opere. Superbonus 110%: responsabilità per l’esecuzione dei lavori.

Per leggere l’intero intervento dell’Avv. Stefano Scalbi – Dipartimento Immobiliare di A.L. Assistenza Legale su ntplusdiritto de Il Sole 24 Ore clicca qui.

È possibile beneficiare del Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Cosa succede se i lavori non vengono completati entro tale data? La legge di bilancio 2022 ha prorogato i termini di consegna al 31 dicembre 2024 o al 31 dicembre 2025, ma in questi casi le agevolazioni si riducono rispettivamente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Superbonus 110%: responsabilità per l’esecuzione dei lavori

La domanda sorge spontanea: chi dovrà coprire la differenza? Prima di rispondere a questa domanda, è importante precisare che il General Contractor non è sempre un’impresa edile, ma può anche limitarsi a subappaltare i lavori, occupandosi solo degli aspetti coordinativi ed economico-finanziari.

Questa distinzione è significativa perché determina anche la natura del contratto con il committente: nel caso in cui il General Contractor sia coinvolto anche nell’esecuzione dei lavori, si tratterà di un appalto; se invece il General Contractor è estraneo all’esecuzione dei lavori, si tratterà di un mandato.

Nel caso di appalto, gli articoli 1655 e seguenti del codice civile disciplinano in dettaglio la responsabilità dell’appaltatore, le situazioni di inadempimento e i rimedi previsti dalla legge. Nel caso di mandato, la disciplina (artt. 1703 e seguenti c.c.) è meno dettagliata e si basa sul principio dell’esecuzione dell’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.

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