Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile

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La scelta del regime patrimoniale è una decisione importante per la coppia che si appresta a condividere un percorso di vita, che può avere conseguenze significative. – Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile.

È quindi importante conoscere quali sono i regimi patrimoniali e in cosa si differenziano prima di poter scegliere consapevolmente.

Il regime patrimoniale legale del matrimonio è la comunione dei beni, in base alla quale i beni acquistati da uno o entrambi i coniugi durante il matrimonio, con denaro comune o con il lavoro di entrambi, si intendono di proprietà comune.

Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile

Articolo 177 del Codice civile

L’art. 177 c.c. stabilisce testualmente che sono oggetto di comunione dei beni:

 “… a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi”.

Il codice indica altresì esplicitamente all’art. 179 c.c. quali sono i beni considerati personali e quindi esclusi dalla comunione dei beni.

In particolare sono beni personali:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era già proprietario

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile

Se i coniugi non vogliono sottoscrivere una convenzione patrimoniale di comunione dei beni, possono scegliere di optare per il regime di separazione dei beni mediante dichiarazione di scelta resa all’atto del matrimonio o mediante convenzione matrimoniale da stipularsi successivamente al matrimonio.

Regimi patrimoniali in Italia: matrimonio, unioni civili e coppie di fatto a confronto

In Italia, il regime patrimoniale delle coppie è disciplinato dalla legge n. 76/2016, cosiddetta legge Cirinnà che ha introdotto il riconoscimento delle coppie di fatto etero e dello stesso sesso (unioni civili), disciplinando diritti e doveri di tali coppie.

Il regime patrimoniale legale dell’unione civile è la comunione dei beni, analogamente al matrimonio. Le parti possono quindi, come i coniugi, scegliere il regime di separazione dei beni mediante dichiarazione di scelta resa all’atto della costituzione dell’unione civile o mediante convenzione patrimoniale da stipularsi prima o successivamente alla nascita dell’unione civile.

Per le coppie di fatto, non è previsto un regime patrimoniale legale.

Le parti possono decidere di disciplinare il loro regime patrimoniale mediante contratto di convivenza, che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, alla presenza di un notaio o di un avvocato.

Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile

In assenza di contratto di convivenza, si applica il regime della separazione dei beni.

I regimi patrimoniali dei coniugi, delle coppie unite in unione civile e delle coppie di fatto presentano le seguenti differenze principali:

  • regime legale: il regime legale del matrimonio e delle unioni civili è la comunione dei beni, mentre quello delle convivenze di fatto è la separazione dei beni.;
  • opzione per un diverso regime: i coniugi e le coppie unite in unione civile possono optare per il regime di separazione dei beni mediante dichiarazione di scelta o convenzione matrimoniale, mentre le coppie di fatto possono farlo solo mediante contratto di convivenza;
  • beni comuni: i beni acquistati da uno o entrambi i coniugi durante il matrimonio e per le unioni civili, con denaro comune o con il lavoro di entrambi, sono considerati di proprietà comune. I beni acquistati prima del matrimonio o per successione o donazione, invece, rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha acquistati. Per le coppie di fatto, la disciplina dei beni comuni è quella prevista dal contratto di convivenza;
  • l’amministrazione dei beni comuni: l’amministrazione dei beni comuni spetta a entrambi i coniugi, che devono agire di comune accordo e ciò vale anche per le unioni civili, mentre per le convivenze di fatto, la disciplina dell’amministrazione dei beni comuni è quella prevista dal contratto di convivenza;
  • scioglimento del regime patrimoniale: il regime patrimoniale del matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi, per divorzio, per annullamento del matrimonio o per separazione giudiziale dei beni. Il regime patrimoniale delle unioni civili si scioglie per morte di uno dei contraenti, per cessazione dell’unione civile o per separazione giudiziale dei beni. Il regime patrimoniale delle convivenze di fatto si scioglie per morte di uno dei conviventi o per risoluzione della convivenza.
Regimi patrimoniali nel matrimonio, nella coppia di fatto e nell’unione civile

Fondo patrimoniale: una protezione legale per i beni familiari dalle pretese dei creditori

Un altro regime patrimoniale della famiglia che riguarda esclusivamente coniugi e soggetti legati da un’unione civile è la costituzione del fondo patrimoniale. Tale è una convenzione matrimoniale stipulata al solo fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

Con la sottoscrizione di una convenzione di fondo patrimoniale le parti possono decidere di destinare determinati beni comuni per proteggerli dalle pretese di eventuali creditori.

Si tratta infatti di un patrimonio separato che non può essere aggredito dai creditori se non per quei debiti che sono stati contratti per quello specifico proposito.

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Avv. Barbara Spinella

Dipartimento Famiglia A.L. Assistenza Legale

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