L’origine dell’espressione – Il mobbing familiare
L’espressione «mobbing familiare» deriva parzialmente dall’inglese to mob e cioè «accerchiare»,
«assalire», e trova la propria origine nell’ambito del diritto del lavoro, ove si assiste spesso alla necessità di condannare comportamenti prevaricatori, favoriti dall’asimmetria dei ruoli.
Tuttavia, tali condotte vessatorie possono manifestarsi anche nell’ambito familiare e in generale, nelle relazioni affettive, ove invece il rapporto tra le parti è ispirato all’uguaglianza morale e giuridica.
Con mobbing familiare la dottrina è dunque arrivata ad intendere un insieme di condotte che il coniuge pone in essere a danno dell’altro coniuge o del partner o dell’unito civilmente, che vanno oltre a quella conflittualità che talvolta caratterizza le parti di un legame affettivo, sfociando in vere e proprie vessazioni.
Le condotte che integrano il mobbing familiare
Il mobbing familiare può manifestarsi con svariate condotte, quali le minacce ripetute, le denigrazioni, le continue derisioni volte anche a mettere in dubbio la capacità dell’individuo di gestire il menage familiare, ma anche la lesione al decoro e all’onore della persona di fronte a terzi o la privazione della doverosa riservatezza sulle vicende familiari, sino a poter sfociare in vere e proprie condotte di violenza fisica.
Ciò che caratterizza il mobbing familiare è la ripetizione sistematica e reiterata di tali condotte, che finiscono per porre la vittima in una condizione di assoggettamento nei confronti del mobber, di cui è comprensibilmente difficile liberarsi, a causa dei legami familiari ed affettivi spesso istaurati con l’aggressore o per l’esigenza di mantenere unito il nucleo familiare o, ancora, per timore di vere e proprie ritorsioni.
Tipi di mobbing familiare
A seconda dell’ambito in cui i comportamenti vengono posti in essere si tende a distinguere due ipotesi di mobbing.
Si è in presenza di mobbing coniugale quando le predette condotte vengano poste in essere all’interno del nucleo familiare che, seppur in un clima conflittuale, è ancora unito. In tal caso la vittima viene spesso accusata di non essere un buon coniuge o di non saper gestire la casa familiare o, ancora, di non guadagnare abbastanza o di non essere un buon genitore.
Si tratterà, invece, di mobbing genitoriale quando i comportamenti vessatori vengano posti a danno dell’ex coniuge o in generale dell’ex partner, quando ormai la relazione affettiva può dirsi irrimediabilmente in crisi o terminata. In queste ipotesi la vittima sarà screditata proprio in quanto genitore, spesso appellato come incapace o inadeguato, anche di fronte ai figli, sino ad arrivare ad impedire al medesimo di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole.
Gli orientamenti della giurisprudenza
Pur trattandosi di un istituto che ha avuto origine nella dottrina, ad oggi si assiste comunque a qualche pronuncia giurisprudenziale che accoglie il concetto di mobbing familiare o che, implicitamente, ne riconosce la rilevanza.
Ad esempio, recentemente la Corte di Cassazione, pur ritenendo il concetto ancora troppo descrittivo, ne ha comunque fatto menzione, come in un recente passato, con sentenza n. 21296 del 13.09.2017 ha confermato la pronuncia di addebito della separazione al coniuge che aveva posto in essere vere e proprie condotte di mobbing familiare nei confronti dell’altro.
La giurisprudenza di merito, invece sembra aver accolto il concetto in maniera più ampia: ad esempio la sentenza della Corte di Appello di Torino, risalente all’anno 2000, stabilisce come idoneo a fondare la domanda di addebito della separazione il
“comportamento, in pubblico, del coniuge offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’altro coniuge, sia in violazione delle regole di riservatezza e sia, soprattutto, in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio, condotta ancor più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni (“mobbing”) con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l’altro ad andarsene di casa”.
Le forme di tutela della vittima
La vittima di mobbing familiare dispone di più forme di tutela.
Spesso le condotte poste in essere dal mobber integrano fattispecie di reato, quali percosse, lesioni, minacce o violenza privata, tutte perseguibili penalmente.
Inoltre, quando le condotte poste in essere si realizzino nell’ambito del matrimonio, il coniuge vittima delle stesse potrà chiedere la separazione con addebito al mobber, ove tali condotte siano la causa della crisi coniugale, ovvero quando siano talmente gravi da giustificare da sole l’allentamento del vincolo, come nel caso in cui vengano posti in essere atti di violenza psicologica o fisica.
Il coniuge che si veda addebitata la separazione perderà il diritto al mantenimento ed i diritti successori spettanti al coniuge separato senza addebito.
In ogni caso e, dunque, anche quando non vi siano gli estremi di rilevanza penale delle condotte poste in essere o per fondare la domanda di addebito della separazione, la condotta del mobbing familiare può comunque costituire un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., circostanza che dà diritto alla vittima, ove ne ricorrano tutti i presupposti, di chiedere il risarcimento del danno patito, ad esempio quando abbia sviluppato forme di ansia, di depressione o quanto subito le abbia arrecato una forte sofferenza psicologica.
Avv. Francesco Caretti
Dipartimento Famiglia di A.L. Assistenza Legale
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