Il curatore speciale del minore: chi è, quando si nomina e i poteri

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Nell’ambito dei procedimenti di famiglia, grazie al sostanzioso contributo operato dalla cd. riforma Cartabia del processo, uno degli interventi più rilevanti e attesi era quello relativo alla nomina del curatore speciale del minore che il giudice, a tutela di questi, può nominare d’ufficio nei casi previsti dalla legge. – Il curatore speciale del minore: chi è, quando si nomina e i poteri.

Il curatore speciale del minore

Curatore speciale del minore: rappresentanza e poteri nel processo legale

Tale nomina avviene intanto in tutti quei procedimenti che coinvolgono i minori che non risultano adeguatamente rappresentati dai propri genitori: il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, ma grazie ad un adeguato ascolto, porta la voce del minore nel processo perché si rappresenti al meglio il suo bisogno.

Tale figura si pone come una figura “sostanziale” cui il giudice può attribuire alcuni poteri decisionali, con riguardo alle scelte di maggiore interesse, in tutte quelle situazioni familiari in cui i genitori sono inadeguati anche temporaneamente a decidere nell’interesse del figlio. La riforma è intervenuta tipizzando le ipotesi in cui si deve o si può nominare il curatore speciale.

In particolare, tra le ipotesi obbligatorie previste a pena di nullità degli atti del procedimento, si trovano le seguenti ipotesi:

a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale;

b) il provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;

c) i procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;

d) la situazione di pregiudizio del minore cui consegue l’inadeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e, da ultimo, la richiesta del minore che abbia compiuto 14 anni.

Nomina, poteri e rappresentanza legale

Sono invece ipotesi facoltative di nomina –  in cui pertanto non vi è un dovere d’ufficio di nomina, bensì è consigliato procedere alla nomina in relazione alle circostanze concrete del caso – quelle in cui si assiste ad una temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del minore.

Il Giudice nel procedere in questi casi alla nomina dovrà motivare la propria decisione, perché è necessario investire il curatore speciale del minore per la rappresentanza dei suoi interessi e diritti.

Il curatore speciale del minore

Si rileva inoltre che il curatore speciale è dotato del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

a) potersi costituire in giudizio;

b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;

c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;

e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;

f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di secondo grado in merito alle  decisioni che incidono sulla vita e i diritti del minore.

Funzioni di rappresentanza sostanziale

Accanto a tali poteri, il curatore potrà avere funzioni anche di rappresentanza sostanziale: lo stesso potrà essere un valido strumento per dipanare i gravi conflitti tra i genitori e per superare l’empasse conseguente alle dinamiche dell’affidamento condiviso e/o dell’ affidamento all’Ente dei minori.

Anche fuori dalla dinamica processuale, il curatore speciale può avere un ruolo chiave di collaborazione con tutte le parti coinvolte.

La riforma ha di base delineato pertanto la figura del curatore speciale,  nella quale tendono a confondersi due figure decisive per la tutela del minore: il curatore dei suoi interessi e diritti e il difensore del minore.

Grazie all’ascolto del minore, il curatore può e deve rappresentare e difendere infatti gli interessi propri del minore, specie quando si pongono come diversi da quelli rappresentati dai genitori.

Per tale motivo, l’ufficio del curatore speciale è assunto da professionisti preparati a gestire ogni aspetto relativo alla vita e i diritti del minore, finanche la preparazione e formazione al rapporto diretto e all’ascolto dello stesso, figure che vengono inserite di diritto  in un elenco speciale dei curatori del minore a seguito dell’abitazione ottenuta.

Avv. Barbara Spinella

Dipartimento Famiglia A.L. Assistenza Legale

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