Le cartine geografiche e le piantine topografiche sono tutelabili secondo la legge sul diritto d’autore

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piantine topografiche

La cartine geografiche sono tutelabili

La proteggibilità secondo il diritto d’autore può aversi anche per una cartina geografica o una piantina topografica: le modalità espressive personali realizzano già quell’originalità e creatività minime per configurare un’opera tutelabile contro ogni abusiva riproduzione.

 Una sentenza del tribunale di Firenze di inizio anno ha deciso che la legge sul diritto d’autore protegge ogni opera originale e creativa, così anche la cartina topografica che abbia carattere creativo. Nel caso che tale piantina sia oggetto di brevetto come modello di utilità, la violazione del diritto d’autore si configura in aggiunta alla contraffazione e frode brevettuale per  riproduzione e diffusione abusiva di brevetto, come tale sanzionata dal codice della proprietà industriale [1].

Il caso sottoposto all’attenzione del giudice fiorentino era una lamentata  contraffazione di brevetto per modello di utilità a causa di una piantina topografica che imitava, con perfetta sovrapponibilità grafica, alcuni insiemi architettonici, conformazioni e perimetrazioni grafiche della piantina originale. Vi era anche la doglianza, da parte della casa editrice istante, della violazione del diritto d’autore da parte dell’impresa concorrente, che aveva in tale modo riprodotto anche parti caratterizzanti e distintive della piantina originale.

In sentenza viene riconosciuto, premessa la pacifica non tutelabilità della mera riproduzione del dato geografico, che nel caso vi era un minimo contribuito originale nell’elaborazione personale di rappresentazione, come la scelta degli elementi da raffigurare e di quelli da ignorare [2].

Di conseguenza il carattere originale e creativo, con la conseguente tutela del diritto d’autore, delle cartine geografiche e delle illustrazioni nelle guide turistiche in genere, non viene meno per la loro natura funzionale, potendosi avere una violazione del diritto d’autore in aggiunta alla contraffazione o frode brevettuale.

Tutto sta nel valutare e riconoscere, precisa in motivazione il giudice fiorentino richiamando altre decisioni di Tribunali sul territorio nazionale, quelle modalità personali e distintive di rappresentazione dei particolari topografici che, nell’insieme, danno alla piantina un contenuto originale al di là della mera riproduzione del dato geografico.

Il grado di creatività, premesso che bastano quindi originalità e creatività minime per la proteggibilità secondo il diritto d’autore, potrà essere valutato ai fini della misura del risarcimento per la contraffazione. Si precisa altresì che non serve, sul versante soggettivo dell’intenzione di chi copia, lo scopo specifico di conseguire un profitto ingiusto, perché basta  la volontà e la coscienza generiche di commettere una riproduzione abusiva [3].

Avv. Giovanni Bonomo

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[1] Tribunale di Firenze 20. 1.2015 riportata in www.marchiebrevettiweb.it. Il riferimento normativo della contraffazione brevettuale è dato dall’art.  517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche  o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” cod. pen., richiamato dall’art. 127 D.Lgs. 10. 2.2005 n. 30 (codice della proprietà industriale).

[2] Si trattava di una mappa cittadina di Messina che presentava, rispetto alla piantina originale copiata, due dati di identità (omessa rappresentazione dello svincolo autostradale di viale Boccetta e riproduzione di un serpentone in zona traghetti), di per sé sufficienti a configurare il reato di contraffazione di modello di utilità ma anche di violazione del diritto d’autore:  si trattava infatti di riproduzione con rielaborazione di elementi del territorio e di peculiari indicazioni della piantina originale che, come tali, erano  sufficienti e necessarie  a meritare la protezione del diritto d’autore (per la quale basta una minima originalità e creatività).

[3] Questo perché, già all’inizio del primo decennio del secolo, la Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, nota anche come “legge antipirateria”  intervenne nell’impianto normativo della legge sul diritto d’autore allargandone la portata.

Le cartine geografiche e le piantine topografiche sono tutelabili secondo
la legge sul diritto d’autore,
di Giovanni Bonomo

 

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