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Incidente stradale mortale – risarcimento del danno: le tabelle del Tribunale
Detto ciò, di fronte a tali situazioni, i giudici al fine di garantire una totale imparzialità si adeguano in maniera conforme alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano in merito al “quantum” da risarcire ai parenti delle vittime. Più precisamente, tali termini di raffronto vengono considerati dalla giurisprudenza maggioritaria come dei criteri validi ed efficienti ai fini della qualificazione dell’entità del danno (secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione civile del 2011, Sentenza n. 12408).
All’interno di tali tabelle vengono quantificati diversi valori di risarcimento che variano da un limite minimo ad un limite massimo a seconda del legame di parentela con il defunto; più è stretto il legame con il de cuius, maggiore sarà l’entità del risarcimento.
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Incidente stradale mortale – risarcimento del danno: le variabili da considerare
Di norma, ai parametri considerati, vengono integrati ulteriori elementi elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Tali criteri sono: l’età del defunto, l’età ed il sesso del superstite che domanda il risarcimento, il periodo di convivenza con la persona defunta, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell’illecito.
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Incidente stradale mortale – risarcimento del danno: i danni patrimoniali e non patrimoniali
Analizzando il risarcimento attraverso una visione più generale, è legittimo domandarsi in quale categoria di danni rientrino gli elementi complessivi sopra analizzati.
Nel caso di specie, il risarcimento danni derivante da sinistri stradali ( che hanno come conseguenza la morte di un individuo) fa riferimento a due diverse tipologie di risarcimento: il risarcimento per un danno non patrimoniale spettante ai parenti, e, solo nel caso in cui il danno si ripercuota sulla sfera economica dei superstiti, quello patrimoniale.
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Incidente stradale mortale – risarcimento del danno: il danno non partimoniale
Soffermandosi sul danno non patrimoniale, questo viene definito ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, che si limita a sancire: “ Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Si tratta quindi di un danno c.d. “tipico” in quanto la norma rinvia la sua identificazione ai casi specifici previsti dalla legge. La Dottrina e la Giurisprudenza, nel corso dell’evoluzione legislativa hanno sviluppato distinte opinioni riguardo la classificazione delle singole ipotesi del danno non patrimoniale, che hanno condotto, ad oggi, all’elaborazione di tre diverse categorie: danno biologico, morale ed esistenziale. Non analizzandoli nello specifico, ci si limita a concludere che tali tipologie di danni hanno quasi tutte una natura soggettiva che va rapportata alla sofferenza di un singolo in un caso predeterminato.
AL Assistenza Legale
Avv. Cristiano Cominotto
Dott.ssa Giovanna Calderoni
Incidente stradale mortale – risarcimento del danno