Incidente stradale e risarcimento danni, tragedia sulla A12, cosa prevede la legge

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Incidente stradale e risarcimento danni, tragedia sull’A12. Il 13 novembre 2023 un tragico incidente ha scosso la A12 Roma-Civitavecchia, provocando una vittima e ferendo gravemente dieci persone. L’incidente, che ha coinvolto un tir e un furgone di turisti provenienti da una nave da crociera appena sbarcati a Civitavecchia, ha richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale al chilometro 55 in direzione della via Aurelia.

Incidente stradale e risarcimento danni: guida legale

Al fine di agevolare le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa, attirando l’attenzione di numerosi mezzi di emergenza, inclusi vigili del fuoco, ambulanze e elicotteri. Le squadre di soccorso, provenienti da Civitavecchia e Cerveteri, hanno agito prontamente per estrarre le persone intrappolate nei rottami del furgone.

Il medico intervenuto ha confermato il decesso di uno degli occupanti, un cittadino statunitense nato a New York City, mentre altri quattro sono stati classificati in codice rosso a causa delle ferite riportate. Complessivamente, nove passeggeri sono rimasti feriti e uno è deceduto. L’intervento ha richiesto l’invio di circa cinque ambulanze e due elicotteri per trasportare i pazienti in codice rosso. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a garantire la sicurezza delle vetture coinvolte e dell’area circostante.

Quando si tratta di incidenti stradali, è cruciale comprendere le differenze nelle richieste di risarcimento per conducenti e passeggeri. La normativa vigente e le politiche assicurative delineano modalità specifiche per ciascuna categoria. In questo articolo, esploreremo come la polizza RC auto, obbligatoria per legge secondo l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), gestisce i danni riportati da conducenti e passeggeri in seguito a incidenti stradali.

Diritto al risarcimento per il passeggero

La polizza RC auto copre i danni dei passeggeri, indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente. Questo diritto al risarcimento si estende anche nel caso in cui il conducente del veicolo in cui si trovava il passeggero sia colpevole dell’incidente. Questa garanzia automatica rappresenta un punto chiave per chi si trova a bordo durante un sinistro stradale.

Il terzo trasportato, così viene definito il passeggero, coinvolto in un incidente stradale ha il diritto di ricevere un risarcimento per il danno subito, indipendentemente dalla responsabilità del sinistro, a condizione che si possa dimostrare il collegamento causale tra l’incidente e le lesioni riportate. Il passeggero ha il diritto di richiedere un risarcimento sia per i danni fisici, come lesioni o fratture, sia per i danni morali, come lo stress e l’angoscia derivanti dall’incidente.

L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che i danni subiti dal passeggero devono essere risarciti dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento dell’incidente stradale, entro i limiti massimi previsti dalla legge, indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro stradale. Anche nel caso in cui emerga una concomitanza di colpa tra il conducente del veicolo sul quale si trovava il terzo trasportato e un altro automobilista, la giurisprudenza garantisce al passeggero il diritto al risarcimento delle lesioni subite.

Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare il collegamento causale tra i danni subiti e l’incidente. Pertanto, è consigliabile che il passeggero conservi tutte le prove relative all’incidente, tra cui referti medici, testimonianze degli altri passeggeri o di testimoni oculari, e la denuncia alle autorità competenti.

Incidente stradale e risarcimento danni: guida legale

Diritto al risarcimento per il conducente

Per il conducente coinvolto in un incidente, la situazione è più complessa. La polizza RC auto non copre i danni riportati dal conducente stesso in caso di incidente da lui causato. Tuttavia, ci sono due scenari in cui l’automobilista può ancora avere la possibilità di ottenere un risarcimento.

1. Garanzia accessoria: Se il proprietario del veicolo ha sottoscritto a proprie spese una garanzia accessoria alla polizza RC auto, questa può coprire l’infortunio del conducente anche se lui stesso è responsabile del sinistro. È importante notare che questa garanzia non è obbligatoria e deve essere acquistata separatamente.

2. Incidente provocato da un altro conducente: Se l’incidente è stato causato da un altro conducente, la polizza obbligatoria di quest’ultimo coprirà i danni subìti dal conducente coinvolto. Questa disposizione è conforme all’articolo 2043 del Codice Civile, che stabilisce l’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto doloso o colposo.

Incidente stradale e risarcimento danni, tragedia sulla A12, cosa prevede la legge

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