Errore del medico di base e responsabilità dell’ASL

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Errore del medico di baseErrore del medico di base: in data 27 marzo 2015, la III Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha emanato una sentenza storica in materia di responsabilità civile per danni causati dal medico di base, destinata e ridisegnare il rapporto tra il Sistema sanitario nazionale ed i medici di base, anche se questi ultimi fosse solo convenzionati con il Servizio sanitario e non dipendenti.

 

  • Errore del medico di base: la sentenza della Cassazione che stabilisce la responsabilità dell’ASL

 

Con la sentenza n. 6243/2015 gli ermellini hanno infatti accolto il ricorso presentato dai familiari di un paziente ultrasessantenne, deceduto a seguito di una diagnosi tardiva, oltre che errata, fornita da un medico di base convenzionato con l’ASL.

 

  • Errore del medico di base: la Corte di Appello aveva escluso la responsabilità dell’ASL

 

L’annosa vicenda giudiziaria, il cui strascico giudiziario è durato ben diciassette anni, prendeva le mosse dalla decisione della Corte territoriale che, chiamata a pronunciarsi in sede di gravame sulla sussistenza della responsabilità solidale della ASL per errore del medico di base, (già ritenuto responsabile dal giudice di prime cure in ragione del comportamento colposo dovuto alla mancata tempestività della visita domiciliare, oltre che all’omessa ospedalizzazione del paziente e al mancato rilievo delle sue gravi condizioni), escludeva la responsabilità concorrente dell’ASL.

Statuiva la Corte d’appello che il Sistema Sanitario Nazionale assume nei confronti dei cittadini obblighi organizzativi, non già “un obbligo diretto avente ad oggetto il contenuto della prestazione professionale”.

Da una lettura approfondita della Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, segnatamente degli articoli 14 e 25 della predetta Legge, la Corte escludeva peraltro al caso de quo l’applicazione della teoria del c.d. “contratto sociale”, nella misura in cui  nel rapporto che intercorre tra il medico di base ed il paziente, l’ASL rimane estranea.

 

  • Errore del medico di base: la Corte di Appello riteneva il medico convenzionato libero professionista

 

Il ragionamento sotteso alla decisione della Corte territoriale, che riteneva insussistente la responsabilità dell’ASL per l’errore del medico di base, partiva dall’ovvio presupposto che le Aziende sanitarie locali non hanno alcun potere di vigilanza, di controllo e di direzione sull’attività medica prestata dal medico che deve, invero, essere considerato un libero professionista.

Essa, osservavano i giudici della Corte d’appello, neppure ha un rapporto diretto con il paziente che richiede la prestazione professionale al medico di base.

 

  • Errore del medico di base: la Corte di Cassazione ritiene il medico convenzionato un ausiliario o sostituto dell’ASL

 

La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 6243/2015 è giunta ad una conclusione di segno completamente contrario nella misura in cui ha affermato un innovativo principio di diritto per cui: “L’ASL è civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N., in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

La Corte, da una lettura della Legge n. 833/1978 e attribuendo effettività al precetto di cui all’art. 32 della nostra Carta costituzionale, è pervenuta alla conclusione che, al fine di garantire a tutti i cittadini livelli minimi ed uniformi delle prestazioni mediche, i medici generici convenzionati debbano essere considerati quali ausiliari o sostituti della ASL.

 

  • Errore del medico di base: l’art. 1228 c.c. “Responsabilità per fatto degli ausiliari”

 

Per queste ragioni, ritiene la Corte, nel caso di errore del medico di base, troverà applicazione l’art. 1228 c.c. , rubricato “Responsabilità per fatto degli ausiliari” secondo cui. “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che il sanitario convenzionato sia volontariamente scelto dal paziente, chi ritenga di essere stato danneggiato da errore medico, potrà da ora intraprendere un’azione risarcitoria sia nei confronti del professionista, quanto nei confronti della ASL.

Avv. Cristiano Cominotto

Avv. Raffaele Moretti

AL Assistenza Legale

 

Errore del medico di base

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