Amministrazione di sostegno, parte prima

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1) Prima c’erano solo interdizione e inabilitazione, poi l’amministrazione di sostegno ha preso la scena per la tutela degli incapaci

Sino all’anno 2004, le cosiddette persone fragili potevano contare sulla nomina di un tutore o un curatore attraverso le procedure di interdizione e inabilitazione per la protezione dei propri diritti personali e patrimoniali.

La prima, l’Interdizione, la più grave e restrittiva, prevede di tutelare i soggetti affetti da un’assoluta incapacità di agire, che non possono dunque compiere alcun atto giuridico autonomamente e pertanto nel compimento dei loro atti di ordinaria e straordinaria amministrazione vengono sostituiti da un tutore all’uopo nominato.

L’inabilitazione si occupa invece della tutela dei soggetti parzialmente incapaci di agire. Solo il Giudice può compiere la valutazione sulla necessità di interdire o inabilitare la persona beneficiaria della protezione, a seconda del grado di incapacità a provvedere ai propri interessi, valutando i rapporti dell’incapace con il mondo esterno.

Amministrazione di sostegno

Per meglio comprendere, possono essere inabilitati in particolare:

1) chiunque abbia superato la maggiore età e non si trovi in uno stato di infermità mentale così grave da dover ricorrere all’applicazione dell’interdizione;

2) chi, patologicamente alcolista, tossicodipendente o affetto da prodigalità, espone sé stesso o la famiglia a gravi pregiudizi economici;

3) i sordi e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non siano totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi nel qual caso devono essere tutelati con il ricorso all’interdizione.

Con la legge 9 gennaio 2004, è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno: tale misura di protezione degli incapaci è stata affiancata come nuovo strumento per la protezione degli incapaci, che si poneva come obiettivo la possibilità di supportare tutte quelle persone fragili che non avrebbero potuto godere di una tutela attraverso la interdizione o la inabilitazione in assenza dei presupposti formali e rigidi che la legge aveva imposto per tali misure.

Quindi l’amministrazione di sostegno si è posta dapprincipio come uno strumento più flessibile e maggiormente adattabile alla peculiarità delle singole situazioni che affliggono le persone fragili.

L’art. 1 della legge di introduzione dell’amministrazione di sostegno del 2004 rivendica esplicitamente che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Si tratta quindi di uno strumento flessibile che tende a voler sostenere la capacità residua del soggetto fragile, supportando i medesimi nella loro rappresentanza o nella loro assistenza.

L’amministrazione di sostegno: principi, beneficiari e applicazione estensiva

L’accento nell’amministrazione di sostegno è sulla centralità della persona e il principio di autodeterminazione.

Per effetto di un’infermità, di una menomazione fisica o psichica, al soggetto che si trova nella impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi, viene nominato un amministratore di sostegno.

Vi è chi ha sostenuto che l’amministrazione di sostegno vada applicata, anche al di là della sussistenza di una specifica infermità o patologia, in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana: è pertanto stata applicata in favore di un’ampia categoria di beneficiari, come persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492).

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno ha trovato anche applicazione nel caso di persone affette da infermità fisiche come ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

Con il tempo l’amministrazione di sostegno è pertanto stata preferita all’istituzione dell’interdizione o inabilitazione attraverso un’applicazione estensiva dell’istituto.

2) Chi può fare la richiesta dell’amministrazione di sostegno e chi può essere nominato amministratore

La richiesta di un amministratore di sostegno per una persona fragile può essere formalizzata da:

  • Pubblico Ministero;
  • beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • coniuge o persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto e curatore dell’inabilitato;
  • unito civilmente in favore del proprio compagno.

Oltre a tali categorie di persone sono legittimati attivi alla richiesta anche “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero da chi propone la domanda avendo a riguardo esclusivamente la cura dei bisogni e degli interessi del beneficiario della tutela.

Scelta dell’amministratore di sostegno: linee guida e competenze

Nella scelta, infatti, il giudice tutelare tende a seguire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non sono soggetti idonei a ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario che hanno come sopra detto però onere di segnalazione diretta o indiretta della necessità della nomina di un amministratore per la persona in cura.

Qualora la persona designata dall’interessato o comunque da chi propone la richiesta di apertura di un’amministrazione di sostegno non sia ritenuta idonea o quando ricorrano gravi motivi, il giudice tutelare può affidare l’incarico di amministratore di sostegno anche a persona diversa da quella indicata nella domanda o a persona esterna che eserciterà l’ufficio nell’interesse primario del beneficiario della misura secondo le regole di legge ( ad es. avvocato iscritto all’albo degli amministratori di sostegno).

Da ciò si comprende come l’amministrazione di sostegno, anche se sostenuta dalla designazione dell’interessato o da un parente o affine prossimo, come prevista nel nostro ordinamento prevede che l’investitura dell’amministratore sia originata da un provvedimento del giudice tutelare, il quale definirà, altresì, il concreto perimetro di competenza della persona nominata, potendo così disattendere la scelta della persona da nominare avanzata da chi propone la domanda.

Parte seconda

Amministrazione di sostegno, parte prima

Avv. Barbara Spinella

Dipartimento Famiglia A.L. Assistenza Legale

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