Lesioni personali, rissa e percosse: quali sono le differenze secondo il Codice penale?

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Il reato di rissa è un delitto previsto dall’art. 588 del Codice penale, il quale prevede:

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni.

La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Affinché possa determinarsi il reato suddetto occorre la partecipazione di almeno 3 persone che abbiano quindi contribuito alla realizzazione del fatto in sé punito dalla norma.

Lesioni personali, rissa e percosse

Il reato di rissa può divenire “aggravato” per chiunque vi abbia partecipato, nel caso in cui dalla condotta posta in essere anche solo da alcuni dei partecipanti, derivi la morte o lesione personale art. 582 c. p. di alcuni dei soggetti coinvolti e in tal senso si ritiene che il reato di rissa aggravata art. 588 c. p. comma 2 possa concorrere con il reato di lesione e di omicidio.

Occorre precisare una caratteristica importante ai fini della configurazione del reato di rissa: deve sussistere da parte dei soggetti coinvolti la volontà di procurare un’offesa esplicita nei riguardi del gruppo avversario in risposta ad una precedente azione provocatoria posta in essere da parte di quest’ultima. Ebbene nel caso in cui invece l’antagonista si limiti essenzialmente a subire l‘ azione offensiva, non si potrà parlare di rissa ex art. 588 c. p.

Il reato di lesione personale

Il reato di lesione personale, invece, disciplinato dall’art. 582 c.p. prevede “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater secondo comma, primo periodo, 585 ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Nel caso in cui dalla condotta derivi una malattia guaribile in 20 giorni si avrà una lesione lievissima procedibile quindi a querela della persona offesa, in presenza quindi di un certificato medico che accerti tale prognosi, mentre qualora l’agente abbia provocato una malattia guaribile oltre i 20 giorni ma inferiore ai 40, saremo in presenza di lesioni gravi procedibili d’ufficio, laddove si superino i 40 giorni, si avranno lesioni gravissime.

Il reato di percosse

Il nostro Codice penale, non prevede il reato di aggressione ma bensì quello di percosse di cui all’art. 581 c. p., “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

Lesioni personali, rissa e percosse

Tale fattispecie però ricorre esclusivamente quando dall’ agire non derivi alcuna malattia alla persona offesa ma unicamente una sensazione dolore, diversamente si potrà individuare la condotta tipica del reato di lesione personale e non quella di percosse.

Appare doveroso chiarire che per malattia s’intende ogni mutamento del corpo successivo all’ azione violenta che abbia necessità di cure, attenzioni, in modo da scongiurare qualsiasi complicazione.

Non si considera, dunque, malattia, ad esempio, un’ecchimosi che non richieda cure o cautele, mentre integra un’ipotesi di malattia un’escoriazione o un’abrasione, conseguentemente rilevante ai fini della distinzione anzidetta sarà il certificato medico prodotto eventualmente in Giudizio ai fini della prova o meno della malattia così da poter individuare senza alcun dubbio la fattispecie da applicare al fatto concreto.

Lesioni personali, rissa e percosse: quali sono le differenze secondo il Codice penale?

Avv. Anna Cinzia Pani – Responsabile Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale

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