Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

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INDICE – Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

INTRODUZIONE

LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE: INQUADRAMENTO GENERALE

DIRITTO D’AUTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TUTELA GIURIDICA

È POSSIBILE VENDERE LE OPERE GENERATE DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

LE OPERE GENERATE DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIOLANO IL DIRITTO D’AUTORE?

AI ACT: IL PRIMO REGOLAMENTO AL MONDO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI ACT E DIRITTO D’AUTORE

MECCANISMO DI COMPLIANCE: L’ECCEZIONE DI TDM

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E COPYRIGHT POLICY

CONCLUSIONI

Introduzione

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale è stato una vera e propria svolta epocale, non soltanto in termini tecnologici, ma anche per le numerose ripercussioni nel campo del diritto. In particolare, estremamente significativo risulta essere l’impatto delle AI sul diritto d’autore, un ambito che negli ultimi anni sta affrontando nuove e stimolanti sfide.

Un tema centrale, che sta emergendo con prepotenza, riguarda non solo la titolarità dei diritti su opere generate da algoritmi, ma anche la questione se l’utilizzo di IA generativa possa costituire una violazione del diritto d’autore.

La legge sul diritto d’autore: inquadramento generale

Punto cardine della normativa sul diritto d’autore è rappresentato dalla legge 633/1941, atta a tutelare tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Le modifiche successive, legate all’evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione, hanno esteso l’ambito della tutela alle opere fotografiche, ai programmi per elaborare, alle banche dati e alle creazioni di disegno industriale.

Nell’impostazione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), fatta propria dalla legislazione italiana, la tutela del diritto d’autore comprende sia i diritti morali relativi alla personalità dell’autore, sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.

I diritti morali sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa. Tra i principali possiamo citare il diritto alla paternità dell’opera (art. 20 legge 633/1941), il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera (sempre art. 20), il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio. I principali diritti riconosciuti in merito all’utilizzazione economica dell’opera (che troviamo al capo III, sezione I) sono: il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, recitazione, rappresentazione o lettura pubblica dell’opera, il diritto di diffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione dell’opera.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e modi previsti dalla legge.

Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

La potenziale sostituzione della macchina all’essere umano è un tema oggi ben noto agli operatori di diritto, ai quali viene posto il quesito relativo alla qualificazione giuridica dei sistemi di intelligenza artificiale e dei problemi e criticità che ne derivano, in particolare in relazione al diritto d’autore. L’impiego delle AI nella creazione di contenuti ha rappresentato una svolta significativa nel mondo della creatività. L’intelligenza artificiale, attraverso l’impiego di algoritmi, è infatti in grado di produrre opere in diversi ambiti creativi: dalle composizioni musicali ai testi letterari, dalle opere d’arte visiva ai progetti di design.

Queste, che variano dall’astratto al figurativo, sfidano le tradizionali concezioni di arte e artisti, stimolando un dibattito sulla stessa definizione di “artista” nell’epoca contemporanea. L’AI sta infatti ridefinendo i confini della creatività sollevando numerose questioni fondamentali nel campo del diritto d’autore. La ridefinizione del concetto stesso di opera d’arte e artista, data dalla capacità dall’AI di generare contenuti creativi richiede ad oggi un’analisi critica e lo sviluppo di nuove normative che possano riflettere adeguatamente le sfide poste da queste nuove tecnologie.

Vi sono però una serie di problematiche sotto il profilo commerciale, in quanto l’intelligenza artificiale può di fatto sostituirsi all’essere umano in operazioni di routine, o comunque coadiuvare l’autore nelle professioni intellettuali. Noto è il recente sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood dovuto, tra le altre ragioni, alla proposta di raccogliere e conservare in archivio l’immagine degli attori per agevolarne lo sfruttamento, nonché il timore da parte degli sceneggiatori di essere sostituiti dalle intelligenze artificiali.

Intelligenza Artificiale e tutela giuridica

Ad oggi, sia l’ordinamento giuridico statunitense, che italiano ed europeo sono contrari al riconoscimento di tale tutela: è necessario che l’autore dell’opera sia un essere umano. Di conseguenza la tutela autoriale si applica solamente alle opere create con un contributo umano sufficiente.

L’AI può essere definita un autore?

No, l’AI non può essere giuridicamente definita come un autore in quanto si tratta di una persona non umana. L’art. 1 della legge 633/1941 prevede infatti che la tutela viene garantita alle “opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Il carattere creativo dell’opera è il punto fondamentale e, secondo il diritto UE, un’opera deve essere considerata originale “se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo” (considerando n.17 delle direttive 93/98).

Il concetto di personalità è dunque riferibile solamente alle persone umane. A tal proposito, il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale ha sottolineato come il concetto stesso di “creazione intellettuale” sia legato a una persona fisica. Totalmente esclusa è, dunque, l’intelligenza artificiale. Allo stesso modo, la legge statunitense sul diritto d’autore tutela “le opere d’autore originali fissate su qualsiasi mezzo tangibile di espressione” (articolo 102, lettera a). Allo stesso modo l’Ufficio Statunitense per il Diritto d’Autore (“United States Copyright Office”, di seguito USCO), nelle proprie linee guida, stabilisce in maniera inequivocabile che la tutela del diritto di autore si riferisce esclusivamente ai frutti della creatività umana.

Non vi è in ogni caso alcun dubbio sul fatto che gli autori, nel loro processo creativo, possano essere aiutati dagli strumenti tecnologici. Pensiamo ad esempio alla fotografia: un fotografo utilizza uno strumento (la macchina fotografica) e può modificarla tramite Photoshop. Non per questo però non viene considerato autore dell’opera prodotta. Secondo il diritto d’autore della UE le fotografie fruiscono della protezione del diritto d’autore a patto di essere originali, “ossia una creazione intellettuale dell’autore” (articolo 6 direttiva CEE 93/98). Allo stesso modo un musicista utilizza uno strumento musicale o un computer per produrre musica., e in tutti gli ordinamenti viene considerato il legittimo autore dell’opera. Quello che rileva, quindi, non è lo strumento che viene utilizzato, ma la misura in cui l’uomo ha avuto il controllo creativo sull’espressione dell’opera.

Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

Il Parlamento europeo, che ha da poco approvato l’AI act, insiste sulla differenza tra le creazioni umane ottenute con l’assistenza dell’IA e quelle generate autonomamente dall’IA, che non sono oggetto di protezione.

Inoltre, l’USCO raccomanda un test pratico per poter valutare se una creazione umana assistita dall’IA sia tutelabile dal diritto d’autore, comprendendo se gli elementi tradizionali di paternità dell’opera sono realizzati e generati da una macchina oppure da un essere umano. Possiamo quindi concludere che l’USCO non registrerà le opere generate senza un sufficiente apporto umano.

Interessante, a tal proposito, un recente caso avvenuto negli Stati Uniti, conclusosi con l’emanazione della sentenza Zarya of the dawn del 21 febbraio 2023, in cui possiamo capire che saranno protetti da copyright solamente le porzioni dell’opera create dall’uomo, mentre il materiale generato dall’AI non sarà soggetto a tale tutela. Nel caso Zarya, infatti si è posta la problematica di valutare se un fumetto che combinava testi scritti dalla signora Kashtanova (persona fisica) con immagini generate dall’intelligenza artificiale Midjourney fosse meritevole della tutela in materia di diritto d’autore. Il fumetto era stato depositato dall’autrice nel settembre 2022 presso l’ufficio Copyright.

Nel deposito la signora aveva però tralasciato un aspetto importante: le illustrazioni contenute nel fumetto erano state realizzate dall’intelligenza artificiale.  Se in un primo momento l’Ufficio aveva rilasciato il certificato di registrazione, successivamente veniva a conoscenza dell’utilizzo dell’AI per la creazione delle immagini. L’ente governativo ha quindi revocato la registrazione originaria, procedendo a una nuova registrazione che tutelava solamente la porzione di testo generata dall’uomo e non le immagini create dalla AI.

Tale ricostruzione è stata confermata anche in una pronuncia dell’USCO del 22 febbraio 2022, che ha annullato la registrazione del copyright concessa inizialmente a un artista newyorkese per il suo romanzo grafico, realizzato tramite l’aiuto dell’applicazione di machine learning Midjourney. Nel 2018, Stephen Thaler, noto sostenitore della paternità algoritmica della proprietà intellettuale, presentò domanda all’USCO per registrare l’opera “Creativity Machine’s A Recent Entrance To Paradise” attribuendone l’origine all’algoritmo dal nome Creativity Machine e la titolarità a egli stesso.

Tuttavia, sia l’USCO, che l’organo competente per le decisioni da esse emesse, hanno rigettato la pretesa di Thaler, in conformità al compendio statunitense per la registrazione delle opere dell’ingegno che afferma:

<<The U.S. Copyright Office will register an original work of authorship, provided that the work was created by a human being. The copyright law only protects “the fruits of intellectual labor” that “are founded in the creative powers of the mind.” Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879). Because copyright law is limited to “original intellectual conceptions of the author,” the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work>>.

Come possiamo vedere, nonostante le differenze tra i due casi, l’USCO ha ribadito la medesima conclusione: solamente le opere create dall’essere umano possono essere tutelate dal diritto d’autore.

Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione italiana. Alla sua attenzione è stata posta infatti una problematica relativa alla rappresentazione di un fiore elaborato grazie a un software (Cass. Civ. Sez. I, 16 gennaio 2023 n.1107). La Suprema Corte ha stabilito che la riproduzione di un’immagine, anche se frutto dell’elaborazione di un software, costituisce violazione del diritto d’autore del realizzatore dell’opera. Il ricorso alla tecnologia digitale non preclude la possibilità di riconoscere l’opera come frutto dell’intelletto umano, tranne il caso in cui l’utilizzo della tecnologia abbia totalmente assorbito l’elaborazione della creatività dell’artista.

Per la tutela dell’opera sarà dunque necessaria una rigorosa verifica in relazione al tasso di creatività, verificando se e in quale misura l’utilizzo dello strumento della AI abbia assorbito o aiutato l’artista nella sua elaborazione creativa.  Seguendo il ragionamento quindi, se il giudice riterrà prevalente l’apporto umano rispetto a quello tecnologico, potrà tranquillamente garantire tutela alla persona che abbia utilizzato tale strumento. La Giurisprudenza italiana però, a differenza dell’USCO degli Stati Uniti, sembra ammettere per l’opera creata tramite il supporto della intelligenza artificiale una protezione completa, senza distinzione tra le porzioni di opera attribuibili all’autore e quelle create dalla AI.

Il diritto d’autore è stato concepito per proteggere, in primo luogo, i diritti patrimoniali dell’autore, attraverso i quali può percepire compensi per lo sfruttamento della sua opera e, solo in un secondo luogo, per i diritti morali. Non essendo l’intelligenza artificiale un essere umano, possiamo dire che non ha bisogno di tale protezione. Certo è che una mancanza di tutela nei confronti delle opere generate dall’intelligenza artificiale potrebbe avere delle conseguenze negative sulla creatività e sviluppo di queste tecnologie: chi investirebbe in opere create dall’AI se queste non vengono tutelate? E in caso di tutela, chi dovrebbe essere il titolare del diritto d’autore?

Attualmente, la legge non può dare una risposta, in quanto risalente a un’epoca in cui la creazione di contenuti era un’attività esclusivamente umana. Le norme sono incentrate sulla protezione delle opere create da individui e presuppongono un processo creativo umano con una chiara attribuzione di autorialità. Queste limitazioni emergono non soltanto in relazione all’attribuzione dell’autorialità dell’opera, ma anche in merito alla valutazione dell’originalità e della creatività.

È possibile vendere le opere generate dall’Intelligenza Artificiale?

Negli ultimi anni la modalità di vendita dell’arte generata dall’AI è stata più volte messa in discussione, a causa dell’enorme velocità con cui tale tecnologia si evolve, direttamente proporzionale al numero utenti che utilizzano questi software.

Tuttavia, se consideriamo l’intelligenza artificiale come uno strumento di supporto alla creatività dell’artista, come può essere una macchina fotografica o una cinepresa, non vi è alcun motivo per escludere lo sfruttamento economico dei prodotti generati.

Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

I diritti dovrebbero dunque appartenere agli artisti che creano l’arte, in quanto le opere prodotte sono espressione della loro creatività e originalità. In ogni caso, si tratta di software estremamente complessi, creati da aziende, che producono una serie di opere originali attraverso l’interpretazione delle parole degli utenti.

Sul tema, come abbiamo visto nella sezione precedente, si sta dibattendo in tutto il mondo con numerose sentenze e possiamo notare come i termini e le condizioni dei servizi offerti da tali strumenti tendono a cambiare quasi quotidianamente.  In tutto il mondo le diverse istituzioni legislative stanno cercando di mettere chiarezza e creare una linea guida comune. Negli Stati Uniti, come abbiamo visto, le immagini generate da intelligenza artificiale sono prive di copyright.

Le opere generate dall’AI, in conclusione, possono essere vendute, ma è necessario porre attenzione in merito ai termini di utilizzo, in quanto non tutti i software consentono l’uso e la distribuzione di opere per scopi commerciali.

Alcuni esempi:

  • Midjourney: per le immagini prodotte da questo programma la questione è duplice. Secondo il contratto di licenza le immagini prodotte dagli account free sono di dominio pubblico: si possono utilizzare le immagini a patto di non trarre profitto da esse. L’uso commerciale è invece consentito per i membri con un account a pagamento.
  • DALL-E: per quanto riguarda questo software, l’utilizzazione economica delle immagini prodotte è possibile da luglio 2022. Gli utenti ottengono ora tutti i diritti di utilizzo per commercializzare le immagini create tramite DALL-E, incluso il diritto di ristampa, vendita e merchandising.
  • Dream by Wombo: app estremamente popolare grazie al suo facile utilizzo, il cui sito web afferma: gli utenti possiedono tutte le opere d’arte create con l’assistenza del servizio, inclusi i diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale.
  • NightCafe: l’arte generata da questo software è utilizzabile a scopi commerciali, a condizione che non siano utilizzati dati protetti da copyright nel processo di creazione.
  • Chat GPT: per quanto riguarda il famosissimo software di proprietà di Open AI, questo prevede che i diritti relativi agli output generati appartengano all’utilizzatore, che può quindi utilizzarli anche per scopi commerciali (indipendentemente dal fatto che questi abbia un account free o a pagamento).

Le opere generate dall’Intelligenza Artificiale violano il diritto d’autore?

Il training delle AI generative è un processo fondamentale in quanto determina la loro capacità di creare nuovi contenuti.

Questo processo implica l’utilizzo di modelli di apprendimento automatico, in cui l’AI viene addestrata attraverso l’esposizione a grandi volumi di dati. Durante questo processo l’algoritmo analizza e impara dai pattern, stili e strutture presenti nei dati forniti, acquisendo la capacità di generare output originali.

È chiaro che attraverso questo sistema, l’AI potrebbe essere addestrata tramite l’utilizzo di immagini protette dal diritto d’autore. Dobbiamo quindi chiederci se l’opera generata costituisca una violazione del diritto di copyright, soprattutto nei casi in cui presenta delle forti somiglianze con le opere originali.

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In effetti, in questo caso, avremmo la creazione di un’opera derivata, in quanto prodotta tramite l’utilizzazione di dati e materiali protetti da copyright, e questo potrebbe implicare una violazione del diritto d’autore.

Ma che cos’è un’opera derivata?

Un’opera derivata è un’opera nuova, prodotta tramite l’incorporazione o la trasformazione di un’opera già esistente protetta dal diritto d’autore.

A tal proposito risulta estremamente interessante un caso avvenuto negli Stati Uniti, in cui tre artiste (Sarah Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz) hanno promosso una class action contro alcune compagnie di software di intelligenze artificiali (Midjourney, DeviantArt e Stability AI), accusandole di aver utilizzato per finalità di training miliardi di immagini senza il consenso dei legittimi titolari. Gli output generati deriverebbero in sostanza da materiale protetto da copyright e per questo violerebbe il diritto d’autore.

Il tema è quindi quello della tutelabilità di opere che derivano dall’elaborazione di altre opere. Per quanto riguarda l’Italia dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 della legge 633/1941 discende che l’elaborazione di un’opera già esistente è legittima, e i diritti spettano all’elaboratore, purché vi sia stata l’autorizzazione dell’autore originale.

L’utilizzo di una canzone, un libro, un articolo o comunque un’opera già esistente, da parte dell’AI, per la creazione di un nuovo prodotto può quindi legittimamente far sorgere il dubbio che vi sia stata violazione di copyright. È legittima la rielaborazione e la trasformazione di un’opera già esistente? Può essere considerata originale anche se creata da un’intelligenza artificiale?

Determinare se un’opera di tale tipo è originale e dunque meritevole di tutela è ad oggi una delle principali sfide in questo ambito.

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AI ACT: il primo regolamento al mondo sull’Intelligenza Artificiale

Il Parlamento europeo ha approvato l’AI act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di mettere al centro dello sviluppo di queste tecnologie il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Con il voto del 13 marzo 2024 l’Unione Europea e i suoi stati membri sono diventati i primi al mondo a dotarsi di un regolamento sull’intelligenza artificiale. Il testo non verrà però promulgato prima di maggio 2024, in quanto necessita di essere tradotto in 24 lingue e le correzioni necessarie per adattarlo alle normative nazionali necessiteranno di un ulteriore voto del Parlamento previsto per metà aprile.

Il Regolamento verrà applicato a tutti i soggetti, pubblici e privati, che producano strumenti di intelligenza artificiale destinati al mercato dell’UE o il cui uso riguardi persone situate all’interno dell’Unione.

L’AI Act prevede inoltre una struttura basata su quattro livelli di rischio: minimo, limitato, alto e inaccettabile. Maggiore è il rischio, maggiori sono le responsabilità per chi utilizza questi sistemi.

Le regole dell’AI act entreranno in vigore per scaglioni. Entro i prossimi sei mesi partiranno i divieti e i soggetti pubblici e privati dovranno compiere valutazioni sull’entità dei rischi posti dai sistemi che stanno usando. Tra un anno entreranno invece in vigore le norme sui modelli fondativi, ossia le intelligenze artificiali generative, che avranno l’obbligo di rispettare alti standard di trasparenza, sicurezza informatica e condivisione della documentazione tecnica. Infine, tra due anni, l’AI act entrerà in vigore per intero, facendo scattare anche sanzioni per coloro che non rispettano la normativa, sanzioni che andranno dall’1,5% al 7% del fatturato globale annuo.

AI ACT e diritto d’autore

Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto d’autore, questa non rientra tra gli obiettivi specifici dell’AI act. In effetti la versione originaria del regolamento non contemplava alcuna previsione in materia.

Tuttavia, l’affermarsi delle intelligenze artificiali e il dilagare di controversie relative alla violazione del diritto d’autore, ha portato all’introduzione di indicazioni specifiche in materia.

Diritto d’autore e Intelligenza Artificiale

In particolare, il regolamento riconosce contenuti informativi e dati come elementi essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale definendo specifici requisiti e limitazioni al loro sfruttamento. L’obiettivo è quello di bilanciare la corsa all’innovazione con la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Questo emerge chiaramente dall’art. 52 c del regolamento, i cui i principi ivi contenuti possiamo sintetizzare in questo modo:

  • Rispetto della normativa autoriale. I fornitori di modelli di General Purpose AI (ossia modelli di intelligenza artificiale con grande versatilità e in grado di compiere un ampio ventaglio di compiti, di seguito GPAI) devono garantire la conformità con la normativa sui diritti d’autore e i diritti connessi dell’UE. In particolare, i fornitori dovranno identificare e rispettare la riserva esercitata ai sensi dell’articolo 4 Direttiva Copyright dai titolari dei diritti, indipendentemente dal luogo in cui si sono svolte le attività di addestramento dell’intelligenza artificiale.
  • Policy sul diritto d’autore. I fornitori di tali modelli di AI dovranno adottare una policy destinata al rispetto della normativa autoriale dell’UE, che dovrà garantire l’identificazione e il rispetto delle riserve esercitate ai sensi dell’articolo 4 direttiva copyright .
  • Obblighi di trasparenza. I fornitori avranno l’obbligo di redigere e rendere disponibile una rendicontazione dei contenuti utilizzati per l’attività di training delle intelligenze artificiali, redatti sulla base dei modelli forniti dall’AI Office.
  • Controllo da parte dell’AI office. L’AI office avrà compiti di monitoraggio sull’osservanza degli obblighi volti alla tutela della normativa sul diritto d’autore dell’UE e alla pubblicazione da parte dei fornitori della reportistica sui contenuti.

Analizziamo più nel dettaglio queste novità.

Meccanismo di compliance: l’eccezione di TDM

L’articolo 52 c dell’AI act richiama direttamente l’art. 4 della Direttiva Copyright, norma che prevede una particolare eccezione: l’eccezione di TDM (text and data mining). Si tratta in sostanza di un meccanismo di compliance che legittima i titolari del diritto d’autore a esprimere dissenso (opt-out) in merito all’utilizzo delle loro opere nei processi di training delle AI a scopo commerciale. L’unica condizione per l’operabilità di tale meccanismo è che il dissenso sia manifestano attraverso strumenti di lettura automatizzata.

Per quanto riguarda le modalità impiegate per l’esercizio di questo meccanismo di riserva, e quali di queste saranno ritenute conformi al dettato normativo dell’art. 4 occorrerà attendere i diversi orientamenti che emergeranno inevitabilmente nei vari Stati Membri.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa e l’inevitabile scontro che va accendendosi tra i titolari dei diritti e i fornitori/sviluppatori di AI per l’utilizzo di contenuti protetti ai fini di addestramento sembrano aver dato nuovo lustro e interesse all’eccezione di TDM, che però rischia di tramutarsi in un freno allo sviluppo delle intelligenze artificiali e generative nell’UE.

Sembra infatti che il Regolamento suggerisca che l’utilizzo dei dati non sarà più consentito nel caso in cui i titolari facciano espressa riserva in merito all’uso dell’opera. In caso di utilizzo del diritto di opt out, dunque, gli sviluppatori dovranno ottenere specifica autorizzazione per il TDM se vogliono offrire sul mercato europeo modelli di GPAI, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono le attività di data mining e di training del modello, quindi anche nel caso in cui dette attività siano avvenute fuori dall’UE.

La riserva pone in ogni caso diverse perplessità, in particolare in relazione ai limiti nei quali questa dovrebbe operare.

È legittimo che un’artista possa impedire totalmente l’utilizzo della sua opera?

Nel corso dell’intera storia umana gli artisti si sono più volte ispirati a vicenda. Pensiamo al mondo della musica: quanti chitarristi si sono ispirati allo stile di Jimmy Page o Jimi Hendrix? Quanti gruppi hanno seguito la strada tracciata dai Velvet Underground? Tutti loro sono illegittimi e non degni di tutela?

Certo che no. L’ispirazione è sempre esistita nel mondo dell’arte. Non si capisce quindi per quale motivo non dovrebbe essere legittimo creare un’opera con l’ausilio di un AI generativa, che prenda ispirazione da opere già esistenti. Ovviamente una riproduzione pedissequa di un prodotto già esistente, senza alcun apporto umano, è sicuramente da condannare, ma questo è un concetto ovvio, condiviso da chiunque. L’ispirazione è quello che ha portato all’evoluzione dell’arte stessa nel corso dei secoli e se noi equipariamo l’AI a qualsiasi altro strumento di creazione potrebbe risultare legittimo permettere l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore.

Si tratta ovviamente di una serie di riflessioni preventive, in quanto il regolamento non è ancora entrato pienamente in vigore. Sarà necessario attendere qualche anno per comprendere appieno la portata di questa eccezione e le modalità attraverso cui verrà utilizzata.

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Obblighi di trasparenza e copyright policy

Per quanto riguarda invece gli obblighi di trasparenza, l’art. 52 c prevede che i fornitori debbano redigere  e rendere pubblico un sommario dettagliato sui dati utilizzati per il training algoritmico, conforme ai modelli dell’AI office.

La ratio della norma è quella di consentire ai titolari dei diritti di valutare il rispetto dell’opt-out al TDM. L’obbligo ha altresì una funzione probatoria in quanto, in assenza di un simile dovere documentale, sarebbe estremamente complesso per il titolare dei diritti d’autore dimostrare che la propria opera è stata utilizzata per migliorare i risultati delle attività di machine learning. L’obiettivo della norma sembra quello di incrementare il potere contrattuale degli autori con i fornitori di GPAI.

L’AI act richiede poi ai fornitori di adottare una “copyright policy”, come misura di auto-regolamentazione. La disposizione contiene una formulazione abbastanza generica e non ne specifica il contenuto. Il tenore della norma sembra in ogni caso richiedere che la policy definisca almeno i parametri tecnici per identificare i contenuti riservati e rispettare le riserve di TDM.

Conclusioni

La direzione dell’AI act è chiara: imporre una serie di obblighi ai fornitori di GPAI al fine di limitare lo sfruttamento di contenuti protetti tutelando al contempo i titolari dei diritti d’autore. L’obiettivo è il rafforzamento della possibilità, per i titolari dei diritti, di opporsi all’utilizzo dei loro contenuti, con la possibilità di richiedere una remunerazione per l’utilizzo delle informazioni ricavabili da essi.

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Avv. Cristiano Cominotto – Co-founder di A.L. Assistenza Legale

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