Le unioni civili

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Le unioni civili, rappresentano una forma di riconoscimento legale delle relazioni intercorrenti fra due persone dello stesso sesso che decidono di condividere diritti e doveri ai sensi della Legge n. 76 del 2016.

L’unione civile non si applica alle coppie eterosessuali.

La legge italiana riconosce in tal modo diritti e obblighi derivanti da una relazione fra persone dello stesso sesso, riconoscendo di fatto davanti alla legge la loro relazione.

Le due persone interessate dovranno presentare una dichiarazione congiunta presso il Comune in cui intendono registrare l’unione e la procedura sarà svolta alla presenza di un ufficiale dello stato civile.

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Gli effetti dell’unione civile sono:

  • Diritti e doveri delle parti: obbligo di assistenza, coabitazione, contribuzione ai bisogni comuni, dovere di concordare la residenza:
  • Regime patrimoniale: di prassi è la comunione legale dei beni, a meno che le parti non abbiano optato per il regime della separazione dei beni.
  • Diritti successori: in caso di decesso di una delle due parti, si applicherà alla parte superstite la disciplina della successione legittima così come per il coniuge superstite che ha regolarmente contratto matrimonio.

In caso di scioglimento dell’unione civile, sarà necessario seguire la procedura richiesta dalla legge in caso di divorzio, in quanto in questo caso specifico, non è prevista la fase di separazione personale come per le persone coniugate.

Avv. Rosaria Mingo

Dipartimento Famiglia di A.L. Assistenza Legale

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