Cumulo di domande di separazione e di divorzio

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Ultimamente ci si è interrogati sulla possibilità di proporre con domanda congiunta la domanda di separazione non contenziosa e quella di divorzio in base alla nuova disciplina introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia. – Cumulo di domande di separazione e di divorzio.

La risposta si evince dal combinato disposto degli artt. 473 bis.47-51 c.p.c. che prevedono, appunto il cumulo delle domande.

In giurisprudenza ed in dottrina si è posto il problema se la domanda di separazione e di divorzio possano aver luogo secondo il procedimento su domanda congiunta di cui all’art. 473 bis.51 anche caso di separazione consensuale.

Cioè la questione, detta altrimenti, consisteva nel rispondere più banalmente alla domanda se le predette domande possano essere cumulate e formulate con domanda congiunta.

Una delle prime risposte al quesito è stata fornita dal Tribunale di Verona con sentenza del 20.06.2023. Nell’ambito della quale il Tribunale ha riconosciuto la possibilità di introdurre cumulativamente le due domane con domanda congiunta (in senso difforme Trib. Firenze 15 maggio 2023; Trib. Ferrara 31 maggio 2023, n. 406) anche nella separazione non contenziosa.

Cumulo di domande di separazione e di divorzio

Infatti, l’attuale prassi del Tribunale scaligero è proprio quella di emettere una sentenza non definitiva di separazione consensuale, con rimessione della causa in istruttoria, e contestuale ordinanza con cui viene fissata innanzi al Giudice relatore un’udienza che si terrà in forma scritta, nonché assegnando alle parti termine fino alla data di udienza per il deposito di note in sostituzione di quest’ultima al fine di decidere anche sulla domanda di divorzio.

Economia processuale e tempi della giustizia nel cumulo di domande di separazione e divorzio

Il modus operandi del Tribunale di Verona è rispettoso del principio di economia processuale, ben noto agli operatori del diritto, nonché è in linea con la prospettiva della riforma che, da un lato, vuole unificare le procedure, e, dall’altro, ridurre i tempi della Giustizia.

Sul punto è stata interpellata la Suprema Corte la quale, tra i vari passaggi motivazionali che giustificano l’ammissibilità di detto cumulo, ritiene opportuno fondare tale principio sulla ratio della novità legislativa introdotta ex art. 473-bis.49 c.p.c. in tema di cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi ed evidenzia (richiamandosi anche alla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022), due profili, ossia, da un lato, come sopra visto, il risparmio di energie processuali realizzato mediante il simultaneus processus e, dall’altro, il miglior coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Risparmio di tempi ed energie processuali secondo l’articolo 473-bis.49 Cpc

Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l’articolo 473-bis.49, comma 1, del Cpc disciplina la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, garantendo un’economia dei tempi processuali. E’ la stessa relazione illustrativa al Dlgs n. 149/2022 che ci suggerisce di trovare la ratio in un risparmio di “energie processuali”. Tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o divorzio contenzioso, molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori.

Per la Suprema Corte la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione divorzio realizza «un risparmio di energie processuali nel quale consisterebbe una delle ragioni della previsione dell’art. 473-bis. 49 c.p.c.: trovare per le parti a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale in un’unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro i rapporti tra ciascuno di essi figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre le stesse a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte»”.

Pertanto, sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727, GiustiziaCivile.com, 22.12.2023) ha statuito che, “seppur la possibilità sia stata prevista dal legislatore solo in sede contenziosa, non vi siano ragioni per escluderne l’estensibilità anche ai procedimenti a domanda congiunta, non essendo la novità strutturalmente incompatibile con questi ultimi”.

Avv.ti Giorgio Agnoli e Sara Mischi – Dipartimento di Diritto di Famiglia di A.L. Assistenza Legale

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