Conto cointestato coniugi
Spesso i coniugi aprono il conto corrente per le esigenze della famiglia, cointestando il rapporto bancario nel quale fanno accreditare ciascuno i propri redditi o sul quale ciascun coniuge versa proprie somme per partecipare alla gestione delle necessità familiari.
A volte il conto viene cointestato, sebbene il denaro ivi accreditato sia versato solo da uno dei due coniugi o prevalentemente solo da uno dei due.
La cointestazione del conto corrente da parte dei coniugi comporta solo presuntivamente che le somme che sono depositate possano ricondursi a ciascuna parte nella misura del 50% ciascuno.
Potrebbe esserci l’ipotesi in cui il marito volutamente apre un conto corrente e lo intesta a sé e alla moglie, nella consapevolezza e volontà che la stessa lo utilizzerà come se le somme ivi giacenti fossero proprie, con ciò lasciando che quanto accreditato possa effettivamente considerarsi di titolarità di entrambi i coniugi.
In assenza di tale spirito di liberalità, alla chiusura del conto corrente comune, per esempio in fase di separazione legale, il coniuge potrà far valere le proprie pretese qualora abbia versato maggiori importi rispetto all’altro, solo se il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni.
Conto cointestato coniugi
In alternativa, in caso cioè di sé il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni, le somme depositate saranno ritenute di entrambi i coniugi a prescindere da chi abbia fatto gli accrediti delle stesse.
Un recente caso definito dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28772 – 17.10.2023) ha sancito che il marito non avrebbe alcun diritto di rimborso da parte della moglie che dilapidi il conto corrente cointestato, quando ricorrano le condizioni di seguito indicate.
Nel caso in esame, il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Milano poi avevano respinto la richiesta di rimborso al marito da parte della moglie delle somme indebitamente prelevate per l’importo di € 250.000,00, perché era emerso che il conto corrente cointestato veniva utilizzato per soddisfare in particolare i bisogni presenti e futuri della famiglia.
Entrambi i coniugi alimentavano lo stesso rapporto bancario cointestato e la moglie ad un certo punto si era messa a lavorare con il marito senza percepire alcun reddito diretto ma utilizzando il suddetto conto corrente come se i suoi redditi o parti degli stessi fossero stati ivi versati.
Conto cointestato coniugi
La ricostruzione del depositato dava come saldo attivo eseguito dalla moglie della somma di € 180.000,00.
La Corte ha chiarito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi qualifica gli stessi come creditori o debitori solidali dei saldi del conto, tanto all’esterno e quindi nei confronti dei terzi, quanto nei rapporti tra marito e moglie.
In caso di conto cointestato si presume cioè che le somme ivi depositate siano di titolarità di entrambi, salvo non venga fornita la prova contraria.
Tuttavia, stando al deciso dalla Corte, potrebbe bastare per un coniuge il fatto di alimentare il conto, in assenza anche di una coincidenza di equivalenza dei versamenti da parte dei consorti, per far scattare una presunzione di cointestazione “reale”, come è stato nel caso di specie nel quale è stato negato al marito il diritto di risarcimento e/o rimborso al da parte della moglie, avendo la Corte ritenuto legittimo il comportamento della stessa nell’utilizzo delle somme depositate sul conto corrente cointestato per le esigenze familiari presenti e future, indipendentemente dalla somma dalla stessa versata.
Avv. Barbara Spinella
Dipartimento Famiglia A.L. Assistenza Legale