Risarcimento danni subiti all’interno di un albergo
Cosa succede se, durante le nostre agognate vacanze, ci si infortuna all’interno della struttura alberghiera?
Sono numerosi gli episodi di incidenti con conseguenti gravi infortuni accorsi a ospiti di alberghi cagionati da oggetti in custodia dell’alloggio stesso.
Le variabili che possono causare un incidente di questo tipo sono così copiose che l’elenco potrebbe rivelarsi infinito e a tratti tragico-comico.
Non fosse per la gravità dei danni fisici e psicologici che i traumi provocati all’interno degli alberghi posso procurare.
Risarcimento danni subiti all’interno di un albergo: i casi particolari
Si pensi al caso di una caduta di un cliente nella vasca da bagno della camera.
Nel caso specifico la vasca era stata trasformata anche in doccia tramite l’installazione fissata in alto di un soffione. Tuttavia la vasca/doccia risultava priva di qualsiasi forma di protezione e sostegno: una maniglia piuttosto che un tappeto antiscivolo.
Un altro caso esemplare si riferisce al distacco dal muro del lavabo del bagno di una pensione, con la conseguente caduta al suolo.
Oppure la vicenda di un cliente caduto dalle scale in seguito all’improvvisa disattivazione dell’impianto elettrico.
Risarcimento danni subiti all’interno di un albergo: l’Articolo 2051 del Codice civile
E’ possibile ottenere un risarcimento danni qualora si rimanga vittima di un infortunio grave all’interno della struttura alberghiera?
Secondo quanto previsto dalla legge attraverso l’articolo 2051 del Codice civile è possibile.
L’articolo 2051 del Codice civile afferma che:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale articolo mette in luce la responsabilità oggettiva per i danni cagionati da cose in custodia. Pertanto affinché tale reato venga preso in considerazione sarà sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
Si esclude pertanto la condotta del custode e l’ottemperanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Risarcimento danni subiti all’interno di un albergo: il caso fortuito
La responsabilità del custode, rispetto all’articolo 2051 c.c., è esclusa nell’eventualità in cui l’evento sia attribuibile ad un caso fortuito.
Per caso fortuito si intende un evento imprevedibile e straordinario che si verifica indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza della vittima del sinistro e del responsabile della struttura alberghiera.
Si ritengano casi fortuiti l’imprevedibilità di un evento o un evento del tutto eccezionale rispetto agli standard di manutenzione e cura delle cose cui l’ente responsabile è tenuto a monitorare.
Quando si ha diritto a un risarcimento danni?
Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:
- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Il consiglio, per chi abbia subito danni all’interno di una struttura alberghiera, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.
Dott. Claudio Bonato www.alassistenzalegale.it