Il chatbot non ha il segreto professionale

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Quando chiedere consiglio all’AI può trasformarsi in un autogol processuale… il caso Heppner, deciso negli Stati Uniti, mostra con brutale evidenza un equivoco sempre più diffuso: il chatbot non è un avvocato e non è vincolato al segreto professionale. Immettere in una piattaforma AI consumer strategie difensive, comunicazioni confidenziali o informazioni sensibili equivale a consegnarle a un soggetto terzo per una imprudente divulgazione di dati riservati.

La nuova regola dell’epoca algoritmica potrebbe essere formulata così: ciò che confidate a un chatbot non è una confessione protetta, ma una conversazione consegnata a un sistema che, oltre a non essere il vostro avvocato, è un archivista molto efficiente di informazioni che avreste fatto meglio a tenere per voi.

La questione si è posta negli Stati Uniti in una vicenda destinata a far discutere non solo penalisti e civilisti, ma chiunque abbia ormai preso l’abitudine di interrogare l’intelligenza artificiale come se fosse un consulente universale o un oracolo tascabile.

Il 28 ottobre 2025 un tribunale americano aveva emesso un atto di accusa nei confronti di Bradley Heppner per frode, false dichiarazioni ai revisori contabili e falsificazione di registrazioni. Heppner si era dichiarato innocente. Pochi giorni dopo, il 4 novembre 2025, durante l’arresto, gli agenti dell’FBI avevano eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando documenti, dispositivi elettronici e, tra il resto, trentuno documenti contenenti il resoconto di comunicazioni intrattenute con Claude, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa di Anthropic.

Non si trattava di chiacchiere innocue: Heppner aveva utilizzato l’AI per costruire ipotesi difensive, elaborare argomenti, valutare linee strategiche, ricostruire scenari. Per ottenere risposte utili, però, aveva inevitabilmente immesso nel sistema informazioni personali, processuali e potenzialmente pregiudizievoli. In altre parole, aveva fatto ciò che molti oggi fanno con troppa leggerezza: aprire il cassetto dei segreti davanti a un chatbot dimenticando che questo non porta toga, non presta giuramento, non risponde a un Ordine professionale e non rischia la radiazione.

Durante il processo, l’imputato aveva chiesto che quei documenti non venissero utilizzati dalla pubblica accusa, sostenendo che si trattasse di materiale riservato relativo alla difesa, protetto dal principio di confidenzialità del rapporto avvocato-cliente.

Il giudice Jed Rakoff, il 10 febbraio 2026, ha respinto la richiesta: la ragione è semplice, anzi scontata nella sua evidenza: Claude non è un avvocato.

Non basta che un sistema risponda in tono autorevole, usi parole giuridiche, organizzi argomenti e sembri ragionare come un avvocato per trasformarlo in un professionista abilitato. Il privilegio avvocato-cliente, nel diritto statunitense, presuppone una relazione fiduciaria con un essere umano qualificato, soggetto a doveri, responsabilità e disciplina. Lo stesso vale per altri rapporti tradizionalmente protetti: medico-paziente, sacerdote-penitente, consulente-professionista.

Claude, invece, non ha abilitazione, non ha deontologia, non ha coscienza professionale, non ha un albo, non ha un consiglio disciplinare e, soprattutto, non assume alcun incarico difensivo. Le condizioni d’uso di Anthropic, del resto, precisano espressamente che la piattaforma non fornisce consulenza legale e non instaura alcun rapporto professionale.

Ma il punto più delicato è un altro. Il segreto, per essere tale, richiede che la comunicazione resti confidenziale e che chi la effettua abbia una ragionevole aspettativa di riservatezza. Ora, se l’utente utilizza una AI consumer, gratuita o comunque ordinaria, le cui condizioni di utilizzo prevedono la possibilità di utilizzare i dati per migliorare i modelli o di condividerli in determinati contesti con soggetti terzi, diventa difficile sostenere che quella comunicazione sia rimasta davvero riservata.

In altri termini: se consegni il tuo segreto a una piattaforma che ti avvisa di poter trattare, conservare, utilizzare o condividere i dati immessi, non puoi poi pretendere che quei dati restino riservati. Del resto la questione non riguarda solo il processo penale americano. Riguarda ogni contesto nel quale la riservatezza sia condizione essenziale: strategie difensive, trattative commerciali, segreti industriali, dati personali, know-how aziendale, documenti coperti da NDA, informazioni brevettuali non ancora pubblicate.

È qui che il caso Heppner apre una crepa molto più ampia: ciò che viene immesso in un sistema di AI consumer può essere considerato, almeno in certe circostanze, comunicato a un soggetto terzo. E se vi è comunicazione a un soggetto terzo, possono derivarne conseguenze pesanti: perdita della riservatezza, violazione di obblighi contrattuali di non divulgazione, compromissione di strategie processuali, problemi di protezione dei dati personali, possibili ricadute in materia brevettuale quando la divulgazione anticipata incida sul requisito della novità.

Nel caso Heppner, inoltre, il materiale prodotto con l’AI non è stato considerato neppure documentazione preparatoria alla difesa, perché era stato elaborato autonomamente dall’imputato, senza incarico e senza direzione del difensore; il fatto che quei documenti fossero stati poi trasmessi ai legali e avessero in qualche modo influenzato la strategia difensiva non è stato ritenuto sufficiente per rivestirli retroattivamente della sacralità del segreto professionale.

La vicenda, però, non è chiusa sul piano interpretativo. Proprio mentre il giudice Rakoff adottava questa linea severa, un altro giudice federale, Anthony Patti, nel distretto del Michigan, decideva in senso diverso nel caso Warner v. Gilbarco, Inc.

Lì, il 10 febbraio 2026, il giudice ha negato la richiesta di rendere pubblici alcuni documenti elaborati da una parte non assistita da avvocato con l’ausilio di ChatGPT, ritenendoli protetti dalla work product doctrine, cioè dalla tutela riconosciuta al materiale preparatorio della difesa. La differenza non è irrilevante: Warner si difendeva da sola in una causa di lavoro, senza un avvocato a dirigere la strategia.

Secondo questa impostazione l’AI generativa sarebbe un mero strumento: condividere informazioni con uno strumento non equivarrebbe necessariamente a comunicarle a un terzo. È facile pero obiettare che qui non si parla di un semplice “strumento”: la AI conserva ciò che gli diciamo, addestra modelli, si basa su server, su un provider, ha policy e condizioni d’uso pur se scritte in caratteri minuscoli da qualche parte.

Il punto è che dietro l’AI c’è sempre un’infrastruttura giuridica, tecnica e commerciale. E quella infrastruttura appartiene a qualcuno, è gestita da qualcuno, tratta dati secondo regole predisposte da qualcuno.

La decisione Heppner, Case 1:25-00503 del 17 febbraio 2026, ha generato una comprensibile agitazione negli studi legali statunitensi, molti dei quali hanno iniziato a raccomandare ai clienti estrema cautela nell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per questioni connesse alla difesa, alla consulenza legale o a controversie pendenti.

Naturalmente, il caso appartiene al sistema giuridico americano, nel quale il privilegio avvocato-cliente e la work product doctrine hanno una fisionomia propria, modellata dalla common law. Il diritto occidentale europeo ragiona in modo diverso… in Italia, il segreto professionale dell’avvocato è anzitutto un dovere del professionista, non semplicemente un privilegio del cliente: la sua violazione può avere rilievo deontologico, civile e penale.

Ma la logica di fondo vale anche da noi. Se un cliente, un professionista, un imprenditore o un amministratore immette in un chatbot comunicazioni riservate, documenti difensivi, dati personali o informazioni strategiche, non sta parlando con il proprio avvocato, sta interagendo con un servizio digitale regolato da condizioni contrattuali, privacy policy, architetture tecniche e trattamenti dei dati che devono essere attentamente valutati.

Nel contesto europeo, poi, il problema si aggrava per effetto del GDPR. I dati personali trasmessi a una piattaforma di AI sono soggetti a un trattamento. Occorre chiedersi chi sia il titolare, chi sia il responsabile, dove siano trasferiti i dati, per quali finalità siano utilizzati, se possano concorrere all’addestramento dei modelli, quali garanzie siano offerte, quali basi giuridiche siano invocate e se il trasferimento verso provider extraeuropei sia compatibile con il Regolamento.

La lezione che ricaviamo dalla vicenda è semplice: l’Intelligenza Artificiale può essere uno strumento straordinario anche per il diritto, la ricerca, la preparazione di documenti, l’organizzazione delle idee e l’analisi preliminare di scenari, ma non è un sostituto dell’avvocato, non è una cassaforte, non offre alcuno spazio protetto.

Prima di incollare in un chatbot un atto, una memoria, una strategia difensiva, un contratto riservato, una perizia, un’informazione brevettabile o una comunicazione con il proprio legale, bisognerebbe fermarsi e porsi una domanda elementare: sto davvero parlando in una stanza chiusa, oppure sto consegnando materiale delicato a un sistema che potrebbe non garantirmi affatto la riservatezza che pretendo?

Perché l’AI può aiutare moltissimo chi sa usarla, ma, come tutti gli strumenti potenti, diventa pericolosa quando viene scambiata per ciò che non è. In sintesi: l’avvocato ha il segreto professionale, il chatbot ha le condizioni d’uso.

Milano, 22 giugno 2026

avv. Giovanni Bonomo – A.L. AdvaLux C.I.O.

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