30 Marzo 2026 / di Giovanni Bonomo
Il disastro ambientale legato alla contaminazione da PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) nel polo chimico di Spinetta Marengo (Alessandria), gestito storicamente da Solvay (oggi Syensqo), rappresenta una delle più gravi emergenze sanitarie e ambientali italiane. Con questo articolo esamino le strategie di tutela risarcitoria per la popolazione esposta, delineando il piano operativo per l’instaurazione di una Class Action ex art. 840-bis c.p.c. a tutela dei diritti omogenei. Faccio poi un’analisi comparativa tra l’efficacia della class action e la sommatoria delle singole azioni risarcitorie individuali, evidenziandone limiti e vantaggi. Esploro infine le prospettive giuridico-economiche per una doverosa riconversione ecologica degli impianti, verso la produzione di composti chimici alternativi e non inquinanti, in linea con le direttive europee.
- Il contesto: l’emergenza PFAS nell’Alessandrino
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS, PFOA, ADV, cC6O4), note come “forever chemicals” per la loro altissima persistenza nell’ambiente e nel corpo umano, hanno contaminato per decenni le falde acquifere, i terreni e il sangue degli abitanti di Spinetta Marengo e dei comuni limitrofi.
Di fronte a dati epidemiologici allarmanti e a indagini penali che hanno già accertato omissioni e disastri ambientali, emerge con urgenza il tema della giustizia civile e del risarcimento del danno per la popolazione esposta. L’ordinamento italiano offre oggi strumenti processuali rinnovati per affrontare contenziosi di massa contro colossi industriali.
2. Il piano operativo per una Class Action risarcitoria (art. 840-bis c.p.c.)
La riforma della Class Action (Legge 31/2019, entrata in vigore nel 2021) ha spostato la disciplina dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile (artt. 840-bis e seguenti), ampliandone la portata a chiunque sia portatore di “diritti individuali omogenei”, inclusi i danni da inquinamento ambientale.
Il piano operativo per attivare un’azione di classe contro l’azienda responsabile si articola in quattro fasi cruciali:
Fase 1: Individuazione dei diritti omogenei e del danno.
Nella class action, il danno deve essere uguale per tutti gli appartenenti alla classe. Nel caso di Spinetta Marengo, si agirebbe per richiedere:
- Danno patrimoniale: svalutazione commerciale degli immobili situati nell’area contaminata; spese sostenute per l’acquisto di acqua in bottiglia o sistemi di filtraggio a osmosi inversa.
- Danno non patrimoniale (danno da “timore” o esistenziale): lo stress, l’ansia e il turbamento derivanti dalla consapevolezza di avere nel sangue sostanze bioaccumulabili potenzialmente cancerogene, uniti ai costi e al disagio del monitoraggio medico continuo (biomonitoraggio).
Fase 2: Promozione dell’Azione e Giudizio di Ammissibilità.
L’azione viene promossa da un comitato, un’associazione (es. associazioni ambientaliste) o da singoli cittadini tramite un avvocato. Il Tribunale (Sezione Specializzata Imprese) deve prima di tutto dichiarare ammissibile l’azione. In questa fase si deve dimostrare la violazione del principio del neminem laedere e l’esercizio di attività pericolosa (Art. 2050 c.c.), per cui l’azienda risponde se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Fase 3: Accertamento della responsabilità.
Il Tribunale si pronuncia sul merito. Accertata la condotta illecita (sversamenti, omessa bonifica, mancata messa in sicurezza), emette una sentenza che dichiara la responsabilità dell’azienda.
Fase 4: Adesione ed erogazione del risarcimento.
Solo dopo l’accertamento della responsabilità (o anche dopo l’ordinanza di ammissibilità, a seconda della strategia processuale), i cittadini possono “aderire” alla class action, senza doversi sobbarcare i costi di una causa autonoma. Un Giudice Delegato e un Rappresentante Comune calcoleranno le quote spettanti a ciascun aderente.
3. Class Action vs. azioni individuali: efficacia risarcitoria a confronto
Un interrogativo strategico fondamentale per i legali e per la popolazione è: conviene una singola, grande Class Action o una pioggia di azioni civili individuali? La risposta giurisprudenziale impone una strategia del doppio binario.
I limiti della Class Action sui danni alla salute: la Class Action è uno strumento formidabile per livellare la disparità di potere economico tra il colosso industriale (Golia) e il singolo cittadino (Davide). Permette di abbattere i costi delle costosissime perizie tecniche (CTU ambientali). Tuttavia, la Class Action italiana è inefficace per il risarcimento delle malattie specifiche (danno biologico da patologia conclamata).
Il diritto al risarcimento per un tumore, una patologia tiroidea o renale non è “omogeneo”. Richiede un rigoroso accertamento del nesso di causalità individuale: bisogna dimostrare la genetica del singolo, lo stile di vita, il livello esatto di esposizione (es. da quanti anni vive a Spinetta Marengo). Questo fa decadere il requisito dell’omogeneità richiesto per l’ “azione di classe” dall’art. 840-bis c.p.c.
La sommatoria delle azioni individuali: per i cittadini che hanno già sviluppato patologie correlate ai PFAS, l’unica via efficace è l’azione civile individuale (con litisconsorzio facoltativo di piccoli gruppi che aderiscono alla prima azione).
Vantaggi: permette la personalizzazione totale del danno biologico e morale (che in caso di gravi patologie raggiunge cifre elevatissime).
Svantaggi: espone il singolo al rischio di soccombenza, ai costi anticipati di avvocati, medici legali e consulenti di parte, e al rischio di sentenze contrastanti tra diversi giudici del medesimo tribunale.
La strategia vincente: utilizzare la Class Action per i danni “a pioggia” (svalutazione immobiliare, danno morale da paura di ammalarsi, spese mediche preventive) per l’intera popolazione; riservare le cause individuali ai casi clinici conclamati, sfruttando però le prove e l’accertamento della responsabilità generale già ottenuti grazie alla Class Action.
4. Spinetta Marengo oggi: l’esposizione non è una categoria astratta, ma un fatto monitorato
La forza di un contenzioso risarcitorio dipende dalla qualità della prova. E nel caso di Spinetta Marengo la prova pubblica, istituzionale e aggiornata esiste. La Regione Piemonte riferisce che il polo chimico produce composti fluorurati e che le produzioni attive sono oggi “quasi integralmente legate alla chimica dei prodotti fluorurati”. La stessa Regione richiama gli studi epidemiologici e la necessità di integrare i dati descrittivi con monitoraggi individuali di esposizione. In altri termini: non siamo più nel campo delle sole percezioni sociali o del mero allarme civico, ma in quello di un’esposizione che le istituzioni hanno ritenuto meritevole di misurazione, approfondimento e presa in carico sanitaria (Regione Piemonte)
Sul piano ambientale, ARPA Piemonte ha comunicato che nel monitoraggio dell’aria relativo al periodo gennaio-giugno 2025 è stata confermata la presenza costante di cC6O4 presso le postazioni di Via Genova e Strada Bolla; nella postazione di Via Genova il campione febbraio-marzo 2025 ha registrato la concentrazione più alta dell’intera serie storica dal marzo 2022. Sul piano delle acque sotterranee, ARPA ha proseguito nel 2025 le attività di controllo della falda, con 359 campioni analizzati e particolare attenzione ai punti lungo la direzione di deflusso dell’acquifero superficiale. Non sono numeri ornamentali: sono la spina dorsale di qualsiasi futura domanda risarcitoria ben costruita (ARPA Piemonte)
Anche il biomonitoraggio umano aggiunge un tassello decisivo. La Regione Piemonte riporta che il protocollo è stato esteso dai residenti entro 500 metri fino ai residenti nel raggio di 3 km dal polo; su 246 soggetti sottoposti ad analisi, il valore guida di 20 µg/l per la sommatoria dei 7 PFAS risulta superato in 37 casi. La stessa Regione precisa però che tali valori sono guida scientifiche e non limiti di legge, e che l’interpretazione effettiva richiede correlazioni con età, sesso, storia residenziale, lavoro e alimentazione. È una precisazione fondamentale: in giudizio non basta dire “ci sono PFAS”; bisogna dimostrare come, quanto, da dove e con quali effetti quella esposizione incide sul singolo o sul gruppo omogeneo.
5. Il futuro: la riconversione industriale del polo di Spinetta Marengo
Il risarcimento del danno guarda al passato, ma il diritto ha il compito di normare e tutelare il futuro. L’obiettivo non deve essere la deindustrializzazione del territorio e la perdita dei posti di lavoro, ma l’imposizione di una riconversione ecologica degli impianti.
Sotto la spinta dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), che sta valutando il bando totale di oltre 10.000 PFAS in Europa, l’industria chimica globale è chiamata a una rivoluzione.
Oggi esistono alternative tecniche ai polimeri fluorurati. Molti composti chimici PFAS, utilizzati per rendere i materiali idrorepellenti, oleorepellenti o antiaderenti, possono essere sostituiti con:
- Polimeri a base di silicone o poliuretano per i rivestimenti.
- Cere e nanomateriali biodegradabili per il settore tessile e degli imballaggi.
- Alternative fluorine-free per i liquidi antincendio o lubrificanti industriali.
L’Autorità Giudiziaria e i tavoli ministeriali (MIMIT, Ministero dell’Ambiente) dovrebbero vincolare la prosecuzione dell’attività produttiva non solo alla bonifica radicale del sito di Spinetta Marengo (con tecnologie di filtrazione a carboni attivi o resine a scambio ionico per i PFAS a catena corta come il cC6O4), ma a un piano industriale vincolante di transizione verso una Green Chemistry (Chimica Verde).
6. Conclusioni: il diritto non deve arrivare solo dopo il danno, ma prima della sua ripetizione
La vicenda di Spinetta Marengo non è solo un caso di cronaca giudiziaria, ma un banco di prova per il Diritto Ambientale italiano. L’attivazione di una Class Action risarcitoria, unita alle cause individuali per i danni alla salute, rappresenta lo strumento giuridico più potente per ripristinare la legalità violata. Contestualmente, la “sanzione” civile deve tradursi in un incentivo affinché i colossi della chimica abbandonino i PFAS, dimostrando che l’innovazione tecnologica può e deve coesistere con il diritto costituzionale alla salute e a un ambiente salubre (Art. 9 e 32 della Costituzione). In fondo dobbiamo porci una domanda molto semplice e molto scomoda: vogliamo limitarci a contare i danni, o vogliamo finalmente organizzare la loro fine?
2 aprile 2026
foto © Giovanni Bonomo




