Risarcimento danni al passeggero, la sentenza:
La sentenza in questione è la n. 6976 dell’11 aprile 2016, dove la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità, per quello che concerne i danni fisici derivanti da un incidente e subiti dal cosiddetto terzo trasportato, si presume sia sempre di chi guida il veicolo. Salvo prova contraria.
Risarcimento danni al passeggero, cosa fare?
Se un passeggero dovesse subire dei danni durante un incidente stradale, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente all’assicurazione del guidatore che sta trasportando l’interessato. Il passeggero non è quindi tenuto a verificare di chi sia la colpa dell’incidente stradale. Questo sistema è stato pensato per poter garantire al passeggero, il quale non ha responsabilità in un sinistro stradale, un tempestivo indennizzo.
Risarcimento danni al passeggero, la responsabilità del conducente:
Come detto, la responsabilità in caso di incidente per danni subiti dal passeggero ricade sul conducente. Un eventuale risarcimento danni viene quindi riconosciuto dalla compagnia assicurativa del guidatore, anche se quest’ultimo ha il diritto di dimostrare che la responsabilità dell’incidente è della controparte e questo può essere fatto con qualsiasi mezzo di prova. Ma se questo non potesse essere dimostrato, il conducente resterà il responsabile. Anche se molto probabilmente non risponderà di questo indennizzo di tasca propria, perché sarà coperto dalla propria RC Auto anche per i danni cagionati ai passeggeri. Questo ovviamente nei limiti del massimale che l’assicurazione prevede in merito.
Gli incidenti stradali sono materia conosciuta dagli avvocati “AL Assistenza Legale” sulla quale questi ultimi vantano forte esperienza. Per consulenza legale contatta 345 3338510, numero verde sempre attivo.
AL Assistenza Legale
Dott. Claudio Bonato