Troverete un video al termine di questo articolo che parla di: Infortunio sul lavoro
Un argomento sempre più attuale riguarda la responsabilità del datore nell’ipotesi di infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Con riferimento ad un incidente occorso ad un lavoratore precipitato durante il montaggio di un ponteggio, per non aver utilizzato i dispositivi di protezione fornitigli, la Corte di Cassazione in tema di infortunio sul lavoro, recentemente, con la sentenza n. 2455/2014, ha cristallizzato un principio di diritto che certamente farà molto discutere. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il datore di lavoro fosse responsabile dell’infortunio sul lavoro nella misura in cui, non solo egli aveva l’obbligo di far adottare tutte le misure di sicurezza, ma altresì il dovere di vigilare sulla effettiva applicazione dei dispositivi di sicurezza.
La sentenza in oggetto offre diversi spunti di riflessione sul tema della responsabilità e della prevenzione dell’infortunio sul lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore deriva o da norme specifiche, codificate nel D. lgs 81/2008 o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. in forza della quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e personalità morale dei lavoratori. Da ciò ne consegue che, laddove l’imprenditore non ottemperi all’obbligo di tutela, gli possa essere imputata la responsabilità dell’infortunio sul lavoro, così come stabilito dalla Cass. Pen., Sez. 4, 12 giugno 2009, in virtù del meccanismo sancito dall’art. 40, comma 2, c.p.
Tale responsabilità va esclusa solo in caso di dolo o del c.d. “rischio elettivo” del lavoratore, ovvero quel rischio generato dalla condotta del tutto imprevedibile, inopinabile ed abnorme del dipendente che quindi abbia provocato l’infortunio sul lavoro.
Contrariamente, l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale comunque graverà l’onere di provare, non solo l’esistenza del rischio elettivo, ma anche di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire l’infortunio sul lavoro.
La responsabilità del datore nell’infortunio sul lavoro non esclude la concorrente responsabilità del RSPP. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che è comunque privo di poteri decisionali e di spesa, può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio sul lavoro, tutte le volte in cui questo sia riferibile ad una situazione pericolosa che avrebbe dovuto conoscere e che non abbia provveduto a neutralizzare (Cass. Sez. 4, n. 2814 del 2010).
Avv. Cristiano Cominotto – Avv. Raffaele Moretti