Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’art. 609 bis c. p, il quale stabilisce che “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. – Violenza sessuale nel Metaverso quali sono le differenze tra Gran Bretagna e Italia?
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.”
Ebbene, tra gli elementi della fattispecie, assume rilevanza la costrizione esercitata dal soggetto agente, il quale priva la vittima della capacità di autodeterminazione e di scelta e l’induzione quale rafforzamento, convincimento di compiere una data azione.
Al fine di poter qualificare un’azione come riconducibile al reato di violenza sessuale nel metaverso, in assenza di una normativa dettata ad hoc, dovremmo analizzare il fatto alla luce degli elementi propri dettati dal Legislatore per il reato di cui all’art. 609 bis c. p. e quindi verificare se sussistano tutti gli elementi tipici indicati dalla norma.
Per quanto attiene all’elemento della costrizione, occorre dimostrare che il soggetto passivo viene privato della capacità di esprimere un consenso libero, prova non semplice da fornire in quanto in verità non sussiste una coartazione così come intesa dalla norma vigente da poter rilevare nel metaverso.
Reato di violenza sessuale nel metaverso
In tal senso, potrebbe assumere importanza l’induzione psicologica o la minaccia, in considerazione di alcune circostanze quali l’età del soggetto passivo, le condizioni, la capacità dello stesso di agire in determinate situazioni.
In ogni caso, al fine della sussistenza del reato di violenza sessuale, ad oggi, è necessario sul piano probatorio evidenziare la ricorrenza degli elementi tipici della fattispecie.
La sussistenza di comportamenti minacciosi che sul piano psicologico potrebbero aver indotto il soggetto passivo a subire palpeggiamenti nel metaverso, in assenza di contatto fisico non integrerebbero il reato di violenza sessuale.
La Corte di Cassazione ha precisato che un tentativo di violenza sessuale si configura solo quando non c’è assolutamente alcun contatto fisico con la persona coinvolta. Quindi, anche se il contatto fisico è stato breve, se non è stato consentito, si tratta comunque di violenza sessuale.
Ed allora, il contatto fisico assente nel metaverso, non consente di poter concludere per una riconducibilità al reato in esame, sarebbe invece più appropriato compiere una disamina dei fatti da ricondurre al reato di minaccia, art. 612 c.p., qualora sia dimostrabile l’intimidazione ad opera del soggetto agente e la prospettazione di un danno ingiusto anche ad esempio mediante frasi inviate via chat.
Violenza sessuale nel Metaverso quali sono le differenze tra Gran Bretagna e Italia?
Avv. Anna Cinzia Pani – responsabile Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale
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