Distinzione tra truffa contrattuale e frode in commercio (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 10093/20; depositata il 16 marzo)
Preliminarmente occorre premettere che il reato di truffa contrattuale ex art. 640 c. p, punisce
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno“
tale condotta quindi si distingue da quella della frode in commercio di cui all’ art. 515 c. p.,
“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita“.
In particolare, si evidenzia come nella condotta tipica di cui al reato di truffa, l’inganno generato nei confronti della parte offesa, è considerato dalla norma quale elemento determinante per la conclusione del contratto, mentre per quanto concerne invece la fattispecie della frode in commercio, il reato si perfeziona con la consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, mediante vincolo contrattuale liberamente pattuito nel contenuto e negli accordi dalle parti senza alcun raggiro o artifizio ma consistente nella consegna di un bene differente da quello originariamente concordato.
Ebbene, la Corte di Cassazione nella sentenza Sez. III Pen. n. 10093/2020, ha affermato che “La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l’una si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici. (Fattispecie di annullamento di sentenza di condanna per il reato ex articolo 515 c.p., avendo la Corte ravvisato il diverso reato ex articolo 640 c.p. nella consegna di autovettura, in cambio di denaro, previa induzione ad acquistarla mediante inganno sulle caratteristiche del motore della stessa)” (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015 – dep. 07/10/2015, Manconi, Rv. 26516301”.
Ed ancora nella suddetta sentenza è contenuto in principio nonché orientamento molto chiaro ossia
Il delitto di truffa si distingue da quello di frode in commercio per l’esistenza del raggiro o dell’artificio, Pertanto, risponde del delitto di truffa il venditore che, in sede di esecuzione del contratto, avvalendosi di artifici e raggiri, induca l’altra parte ad accettare condizioni diverse da quelle pattuite.
I due reati sono alternativi e non concorrono, nel reato di truffa, l‘elemento materiale della norma è costituito essenzialmente da artifizi e raggiri poste in essere dal soggetto agente al fine di indurre in errore chi subisce la condotta.
Nella frode in commercio, invece, la condotta tipica punita dalla norma si concretizza nell’ avvenuta consegna di un bene che differisce sostanzialmente in termini di origine, provenienza, qualità e quantità dall’oggetto del contratto, non rilevando l’utilizzo di accorgimenti attuati al fine d’ingannare l’acquirente specie in considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’ art. 515 c. p. ossia il leale esercizio dell’attività.
Infine dall’esame della sentenza suddetta emerge il seguente principio giurisprudenziale
“La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l’una si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici; la truffa contrattuale ha, quindi, un plus costituito dall’artificio o dal raggiro non presente nella frode in commercio.”
Avv. Anna Cinzia Pani – responsabile Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale
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