Violenza sessuale e abuso di autorità

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Violenza sessuale e abuso di autorità (Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato i confini e precisato la definizione di abuso di autorità anche in termini di principio di diritto.

Infatti, prima della pronuncia di detta sentenza, erano presenti due differenti orientamenti giurisprudenziali nettamente opposti sul tema anzidetto. In particolare è possibile suddividerli in un primo che definiva l’abuso di autorità di tipo formale ed il secondo per il quale invece tale abuso assumeva prettamente le caratteristiche tipiche di un potere superiore generico da esercitare nei confronti di un soggetto subordinato. La sentenza in esame ha chiarito che

“l’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali“.

Violenza sessuale e abuso di autorità

Abuso di autorità: costrizione o induzione a atti sessuali, pena da 6 a 12 anni

L ‘ art. 609 bis cp, statuisce

“Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali.

Ebbene, dalla norma in esame discende che occorre distinguere la condotta caratterizzata da costrizione tipica di cui al 1 comma da quella caratterizzata dall’ induzione di cui al 2 comma.

La costrizione, che si estrinseca quale limitazione imposta alla volontà di agire del soggetto che subisce, si differenzia dall’induzione in quanto in quest’ultima, viene rafforzato l‘intendo del soggetto, agevolato e indotto per l’appunto a compiere una data azione, lasciando allo stesso la capacità di autodeterminazione, la quale viene invece del tutto annullata nel costringimento operato a danno del soggetto che subisce la condotta.

Cassazione: abuso d’autorità include ogni forma di costrizione sessuale, anche in ambito privato

Le Sezioni Unite riconducono l’abuso di autorità a qualunque comportamento di supremazia che costringa il soggetto passivo a subire atti sessuali, ricomprendendo così ogni forma di strumentalizzazione e costrizione, non rilevando quindi in alcun modo la natura pubblica ma bensì richiamando espressamente

la posizione di preminenza anche di fatto e di natura privata quanto presuppone un rapporto tra più soggetti, sostanzialmente caratterizzato dal fatto che colui che riconosce l’autorità di chi la esercita, subisce, senza reagire, gli atti che ne derivano”.

L’ abuso di autorità, quindi, assume rilevanza quale atto anche privato e non necessariamente pubblicistico, proprio perché viene riposta la massima attenzione al soggetto passivo che in virtù di tale posizione di preminenza, si limita a subire gli abusi e la violenza  posta in essere dall’agente, senza poter di fatto reagire data la coartazione massima della libertà così imposta.

Tale pronuncia delle Sezioni Unite, appare importante specie per la tutela del soggetto debole dinnanzi all’ abuso di autorità di fatto e spogliato dalla connotazione pubblicistica.

Avv. Anna Cinzia Pani – responsabile Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale

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