Risarcimento danni per molestie al telefono

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Risarcimento danni per molestie al telefonoRisarcimento danni per molestie al telefono

Sono sempre più numerosi i casi in cui si viene a conoscenza di qualcuno a noi vicino vittima di molestie telefoniche. In cosa consiste specificatamente questo reato e cosa comporta nella vita di chi lo subisce? Molti cittadini subiscono il disturbo di telefonate non gradite da amanti non corrisposti e insistenti. Altri invece vengono chiamati ripetutamente da creditori che vogliono in qualche modo rivedere i loro soldi. E’ altresì possibile venire disturbati in modo disturbante anche dai vari call center, desiderosi di non farci perdere le ultime promozioni sul mercato. C’è anche chi si attacca al telefono per motivi personali e incutere paura attraverso forme di minaccia e vendetta per dei torti subiti. Che vengano fatte di giorno o di notte, questo tipo di telefonate vengono punite dalla legge. La Giurisprudenza italiana infatti punisce chi molesta al telefono una persona.

Risarcimento danni per molestie al telefono, la legge

La Giurisprudenza italiana parla chiaro. L’articolo 660 del Codice Penale punisce chi arreca molestia o disturbo alle persone.

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito (..).” 

Per fare in modo che tale reato venga preso in considerazione è però necessario dimostrare la fondatezza della molestia. La vittima è tenuta a tener conto e dimostrare la reiterazione delle telefonate. La legge prevede infatti che ci debba essere un’insistenza invadente e petulante, tale da arrecare danno alla sfera privata.

E’ possibile inoltre per la vittima di molestie telefoniche chiedere un risarcimento danni.

Il  numero di telefonate, massiccio e invadente, può causare infatti nella vittima uno stato di soggezione psicologica. A questa condizione di frustrazione si può aggiungere un senso di timore, ansia e paura che crea uno stato psicologico difficile da sostenere.

Risarcimento danni per molestie al telefono, come calcolarlo?

Per ottenere un cospicuo risarcimento danni è fondamentale tenere in considerazione due punti molto importanti. Il primo è la valutazione dell’entità del numero di telefonate subite e il tempo durante il quale tali telefonate sono state perpetrate. In secondo luogo è bene valutare l’entità dei danni psichici subiti dalla vittima del reato. Solo la presenza verificata di questi due elementi danno la possibilità di chiedere un risarcimento danni.

Per quanto concerne i danni psichici, sarà onere della vittima provare i danni patiti attraverso una certificazione medica. Quest’ultima dovrà stabilire che i danni psichici sono stati causati esclusivamente dalla reiterazione delle telefonate moleste e dallo stato psichico conseguente a queste.

Tuttavia, la sentenza numero 2949 del 2013, del Giudice di Pace di Taranto,stabilisce che il danno alla tranquillità quotidiana si può anche presumere senza il bisogno di prove specifiche.

Secondo tale sentenza quindi, si deve risarcire il danno non patrimoniale che consiste nella sofferenza psichica che deriva dall’angoscia e dell’ansia causata alla vittima. Pertanto, la condotta del molestatore è sufficiente nel determinare un danno. In questo modo il danno non deve essere dimostrato nel suo ammontare specifico, perché si può anche presumere.

 

Risarcimento danni, come funziona

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

 

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa telefonate indesiderate e insistenti, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

 

 

AL Assistenza Legale

Avv. Cristiano Cominotto

www.alassistenzalegale.it

 

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