Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico Parte 2

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Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvaticoRisarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico

Nell’articolo precedente abbiamo visto quale sia la prassi da seguire per richiedere risarcimento  nel caso in cui si subiscano danni fisici gravi a causa di un sinistro con un animale selvatico.

Ma la giurisprudenza su questo, come su tanti altri temi, è ricca e minuziosa.

Si è visto come l’integrità delle reti di protezione a bordo della carreggiata sia fondamentale per garantire la sicurezza del fondo stradale. Anche qualora esse siano integre, è responsabilità dell’ente proprietario della strada la tutela della sicurezza di chi vi transita.

Per superare l’ostacolo della “responsabilità oggettiva” , l’unica possibilità per l’ente proprietario della strada è dimostrare l’esistenza del caso fortuito. Se si riesce a dimostrare che l’accesso dell’animale in strada è dovuto a un motivo imprevedibile e fortuito allora sarà facile per l’ente non risarcire il danno. Questo avviene se l’ente è in grado di dimostrare ad esempio l’eccesso di velocità tenuto dalla persona alla guida della vettura coinvolta nel sinistro. Oppure se si dimostra l’impossibilità di ripristinare un danneggiamento alle reti di contenimento manomesse nel breve periodo.

Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico: legge 157/1992

La legge n. 157/1992 afferma che sia compito delle Regioni creare delle norme che regolamentino il controllo e la gestione degli animali selvatici nel territorio di competenza. Le Regioni potranno in seguito delegare alle Province tali responsabilità. Sarà responsabilità dell’ente monitorare la presenza di “di molti animali selvatici»” o “di fonti incontrollate di richiamo” al fine di evitare situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico: Cassazione n.9276/2014

La Cassazione ha inasprito le norme. Con sentenza n. 9276/14 del 24 aprile 2014 si afferma come sia compito dell’automobilista dimostrare la mancanza dell’ente proprietario della strada. La vittima è tenuta all’”individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”.

Per poter richiedere un risarcimento danni è necessario fornire le “prove dell’addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi”.

Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico: Cassazione n.11210/2017

A distanza di tre anni la Cassazione è tornata sul caso. La sentenza n. 11210/2017 ha dato ragione ad un automobilista ribadendo la necessità e l’obbligo che l’ente proprietario della strada controlli e monitori il numero selvaggina presente nei territori boschivi adiacenti le strade di sua pertinenza. Questo al fine di evitare gravi incidenti e pesanti danni fisici alle vittime.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di incidente stradale, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

AL Assistenza Legale

Avvocato Cristiano Cominotto

www.alassistenzalegale.it

Risarcimento danni fisici per incidente stradale con animale selvatico

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