Risarcimento danni di salute ai congiunti

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Risarcimento danni di salute ai congiuntiRisarcimento danni di salute ai congiunti

Quando si entra in ospedale è bene sapere quali siano le responsabilità della struttura e dei professionisti che vi operano.

Questo è opportuno aldilà della gravità della condizione fisica con la quale ci si presenta in ospedale e aldilà della durata della permanenza.

La responsabilità del medico è relativa sia al rapporto medico-paziente sia ai rapporti medico-paziente-struttura all’interno della quale il medico opera.

Risarcimento danni di salute ai congiuntiRisarcimento danni di salute ai congiunti: la legge

La giurisprudenza è ben chiara nell’affermare che in campo medico vige la doppia responsabilità.

Con questo termine si definisce la responsabilità contrattuale della struttura e la responsabilità extracontrattuale del medico.

Con la prima definizione si intende affermare che tra l’ente e il paziente viene stipulato un contratto al fine di erogare al paziente una prestazione sanitaria.

Con la seconda, invece, ci si riferisce al medico come un terzo rispetto alle due parti contraenti.

Risarcimento danni di salute ai congiuntiRisarcimento danni di salute ai congiunti: la Cassazione

Tuttavia, al giorno d’oggi, sono numerose le sentenze che equiparano l’illecito commesso da un medico dipendente dalla struttura ospedaliera alla responsabilità contrattuale, una fra tutte la numero 169 del 2006.

Con la sentenza numero 4792 del 26 febbraio 2013 la Cassazione ha sostenuto il carattere contrattuale della responsabilità del medico in base al fatto che l’obbligazione gravante sul professionista dipendente deriva da un contratto sociale con il paziente.

Da ciò ne consegue l’obbligo di una corretta esecuzione della prestazione professionale.

Risarcimento danni di salute ai congiuntiRisarcimento danni di salute ai congiunti: come agire?

Ma come comportarsi quando si vuole chiedere un risarcimento danni alla struttura ospedaliera, specialmente quando a fare tale richiesta non sia il paziente ma un suo famigliare prossimo?

La legge afferma che una richiesta di risarcimento danni può essere effettuata non solo dal diretto interessato ma anche dai suoi famigliari.

Questo proprio grazie al fatto che il contratto stipulato tra paziente e ospedale è un contratto sociale, che estende pertanto i propri benefici anche ai terzi.

Risarcimento danni di salute ai congiuntiRisarcimento danni di salute ai congiunti: il contratto sociale

Si può pertanto affermare che per questa tipologia di contratto, la richiesta di risarcimento danni è possibile non solo se fatta dal paziente vittima di errore da parte della struttura ospedaliera.

Se la vittima ne fosse impossibilitata, anche i propri famigliari ed eredi potranno avviare l’iter di richiesta di indennizzo.

 

 

 

 

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

 

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di malasanità, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

 

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

www.alassistenzalegale.it

 

 

 

 

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