Quale risarcimento si può ottenere in caso di incidente stradale

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INDICE – Quale risarcimento si può ottenere in caso di incidente stradale

I dati

Risarcimento danni incidente stradale: come funziona in Italia?

Danno biologico: criteri di calcolo per il risarcimento danni

Lesioni di lieve entità: il risarcimento per il danno biologico in caso di sinistro stradale

Lesioni gravi: il sistema di calcolo del risarcimento danni per incidente stradale

Risarcimento per la perdita del rapporto parentale nell’incidente stradale

Termini di prescrizione, quanto tempo ho per far valere i miei diritti?

I dati

In caso di investimento stradale, la compensazione per il danno subito varia in base a diversi fattori, come la gravità delle lesioni e la perdita di reddito.

Secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2020 sono stati registrati in Italia 174.924 incidenti stradali con lesioni, che hanno causato la morte di 2.775 persone e il ferimento di altre 228.178. In base ai dati forniti dall’ACI, in caso di investimento stradale, la vittima può ottenere un risarcimento variabile in base alla gravità delle lesioni riportate, che può arrivare anche a diversi milioni di euro.

Quale risarcimento si può ottenere in caso di incidente stradale

Risarcimento danni per incidente stradale: come funziona in Italia?

In Italia, l’entità del risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale dipende da diversi fattori, tra le quali il tipo di lesioni e l’età della vittima.

La voce di danno biologico, che rappresenta il pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona, si calcola in modo differente rispetto ai danni materiali. Per lesioni di una certa entità, i Tribunali utilizzano tabelle per quantificare il risarcimento dovuto alla vittima. Le tabelle maggiormente impiegate sono quelle elaborate dal Tribunale di Milano, ma anche le tabelle del Tribunale di Roma sono impiegate e riconosciute a livello nazionale

In caso di morte della vittima, ad esempio in seguito all’investimento di un pedone, ai familiari superstiti spetta il risarcimento del danno da perdita parentale. Tale risarcimeto ha l’obiettivo di compensare la fine del legame affettivo. Anche in questo caso, i criteri stabiliti nelle tabelle milanesi vengono adattati all’evento mortale. A seconda dei casi specifici, il risarcimento da perdita parentale può variare da un minimo di 30.000 euro per il coniuge a un massimo di 100.000 euro per il padre o la madre. Questi valori sono però da ritenersi puramente indicativi, in quanto ogni caso va affrontato singolarmente in base alle proprie specifiche e peculiarità.

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Danno biologico: criteri di calcolo per il risarcimento danni

La definizione di danno biologico, fornita dall’Art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, si riferisce alle lesioni temporanee o permanenti che causano un pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona, con ripercussioni negative sulla sua vita quotidiana e relazionale, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito. Per quantificare l’entità delle lesioni e il loro impatto sul danneggiato, è necessaria una perizia medico-legale. L’articolo 139 afferma infatti esplicitamente che:

“per danno biologico  si  intende  la lesione temporanea o  permanente  all’integrità  psico-fisica  della persona, suscettibile di  accertamento  medico-legale,  che  esplica un’incidenza negativa sulle  attività quotidiane  e  sugli  aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre  reddito.”

La Tabella unica nazionale (Tun) per il risarcimento del danno biologico, prevista sin dal 2005 dal Codice delle assicurazioni private, non è stata ancora attuata. Pertanto, la giurisprudenza ha adottato dei criteri di calcolo per la liquidazione degli importi da riconoscere ai danneggiati. Tali criteri si differenziano a seconda che si tratti di lesioni micro permanenti (gravità minima), macro permanenti (gravi lesioni) o di morte della persona coinvolta nel sinistro stradale (gravità massima). Va sottolineato che, oltre all’importo del risarcimento, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per cure, operazioni, farmaci e riabilitazione, purché correttamente documentate.

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Lesioni di lieve entità: il risarcimento per il danno biologico in caso di sinistro stradale

Le lesioni micro permanenti, cioè quelle che comportano un grado di invalidità compreso tra 1 e 9 punti percentuali, sono considerate dalla legge di lieve entità. Comunque comportano un pregiudizio alla salute e dunque un danno biologico, che deve essere risarcito in caso di fatto illecito, come ad esempio in caso di un incidente stradale. Il risarcimento spettante al danneggiato per le lesioni micro permanenti è forfettizzato, ovvero prestabilito in base ai valori tabellari stabiliti per ogni punto di invalidità riconosciuto.

Gli importi sono indicati in un decreto ministeriale periodicamente aggiornato per tenere conto dell’aumento del tasso di inflazione misurata dall’Istat [D. M. Sviluppo Economico (MISE) dell’8 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022]. 

Al momento, il valore del primo punto di invalidità percentuale è pari a 870,97 euro e i successivi vengono liquidati in misura crescente. L’importo totale viene decurtato dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato a partire da 10 anni in su.

Inoltre, anche il danno biologico temporaneo, basato sui giorni di inabilità (assoluta o parziale) certificati dal medico, è risarcibile. Al momento, per ogni giorno di inabilità assoluta spettano 50,79 euro, mentre l’inabilità parziale viene decurtata in proporzione.

Per approfondire il tema vi consigliamo questo articolo.

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Lesioni gravi: il sistema di calcolo del risarcimento danni per incidente stradale

Per le lesioni e i postumi invalidanti che vanno dal 10% al 100% (ossia le lesioni macro permanenti), il risarcimento al danneggiato viene liquidato, sia secondo i parametri elaborati dall’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, noti come “Tabelle milanesi“, che secondo le tabelle del Tribunale di Roma. Queste tabelle sono riconosciute dalla giurisprudenza avendo vocazione nazionale e vengono adottate da quasi tutti i tribunali italiani.

Nello specifico, le tabelle milanesi si basano su un sistema a punti, ma tengono conto anche dell’età del danneggiato. Quanto più bassa è l’età, tanto più viene aumentata la cifra base per ogni punto di invalidità riconosciuta, poiché è maggiore l’aspettativa di vita e dunque più ampio il periodo di tempo in cui il danneggiato dovrà subire le conseguenze negative dei postumi invalidanti.

Il giudice può anche personalizzare il risarcimento, muovendosi all’interno dei valori minimi, medi e massimi previsti dalle tabelle. Ad esempio, può aumentare l’importo del 20% o del 30% se la vittima dimostra di aver subito un pregiudizio di particolare intensità e gravità.

Oltre alle lesioni macro permanenti e alla conseguente invalidità permanente, è risarcibile anche l’inabilità temporanea e il danno da perdita di capacità lavorativa. Con ciò si intende il periodo in cui l’infortunato non ha potuto svolgere le sue ordinarie mansioni e quindi ha subito un danno da mancato guadagno.

Infine, se correttamente dimostrato, è risarcibile anche il danno morale. Quest’ultimo non può essere documentato a livello medico-legale, ma il danneggiato deve dimostrarlo in base ai concreti elementi che individuano la sofferenza interiore e il patema d’animo provocato dalle lesioni subite nell’incidente stradale. Il “prezzo del dolore” viene liquidato dal giudice secondo criteri equitativi, ma tocca sempre al danneggiato provare l’entità e la consistenza del danno morale.

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Risarcimento per la perdita del rapporto parentale nell’incidente stradale

L’evento più tragico e irreparabile di un incidente stradale è la morte della persona investita. Le nuove tabelle milanesi, varate a giugno 2022, prendono atto delle recenti sentenze della Cassazione, sent. n. 10579/2021, n. 26300/2021, n. 11698/ 2022 e n. 15924/2022, e dell’orientamento della Corte di Cassazione. Secondo la Cassazione infatti il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti“, per evitare sperequazioni o eccessiva discrezionalità dei giudici.

In questi casi, il valore del punto base spettante per la perdita di un genitore, di un figlio, del coniuge non separato o del convivente di fatto è pari a 3.365 euro. Mentre, per la morte di fratelli e nipoti la cifra base scende a 1.461,20 euro. Su questo importo si applicano dei coefficienti in base all’età della vittima e dei familiari superstiti, all’eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti e all’intensità del legame affettivo.

Così, i punti attribuibili possono superare i 100 “teorici” e arrivare a un massimo di 118 in caso di perdita di genitori, figli o coniuge (116 per la perdita di fratelli e nipoti). Questi valori concreti vanno poi moltiplicati per l’importo dei rispettivi punti base, ottenendo così risarcimenti finali di diverse centinaia di migliaia di euro. A titolo meramente esemplificativo, si possono ottenere 336.500 euro per la perdita di un parente di primo grado e 146.120 euro per uno di secondo grado. Ogni caso ha comunque le proprie specifiche e peculiarità e non è quindi possibile generalizzare in tal senso.

Anche perchè il giudice non si limiterà a un mero calcolo matematico. Egli dovrà anche considerare il parametro della “qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta”, che può variare da caso a caso. Per maggiori dettagli su questi aspetti vi rimandiamo a questo articolo.

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Termini di prescrizione, quanto tempo ho per far valere i miei diritti?

I termini di prescrizione per richiedere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale dipendono dal tipo di danno e dalla parte coinvolta.

Per quanto riguarda il danno biologico, ovvero le lesioni personali riportate in seguito a un incidente, il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento è di 2 anni dalla data dell’incidente. Ciò è stabilito dagli articoli 2946 e 2947 del Codice Civile. Tuttavia, il termine di prescrizione può essere sospeso se il danneggiato non è in grado di agire per motivi di salute o di altro impedimento legittimo.

Va inoltre specificato che proprio l’art. 2947 afferma testualmente che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.”

Questo vuol dire che se nell’incidente stradale preso in esame dovessero esserci delle responsabilità penali nei confronti di chi ha causato l’incidente, le tempistiche di prescrizione si adatterebbero a quelle previste dal Codice Penale in base allo specifico reato individuato. Quindi i termini non saranno più di due anni come stabilito dal Codice Civile.

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