Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza
Quando ci sottoponiamo alle cure mediche all’interno di una struttura ospedaliera godiamo sempre di un diritto ben preciso.
Che si tratti di una clinica privata o di una struttura pubblica, il consenso informato è imprescindibile.
La giurisprudenza prevede che l’azione del medico sia subordinata al consenso del paziente di subire un preciso intervento.
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza: in Italia
Affinché un medico possa intervenire su di un paziente è necessario che quest’ultimo sia opportunamente informato sul tipo di intervento che subirà. Sarà informato inoltre sulle modalità e i rischi che l’intervento comporterà alla propria salute.
Inoltre il consenso dovrà essere libero e potrà essere sempre revocabile.
Ma, nei casi di emergenza e urgenza come ci si deve comportare?
E’ possibile per un medico bypassare tale procedura o è necessario ottenere il consenso informato anche negli episodi gravi e repentini come le emergenze?
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza: la Cassazione
La Cassazione si è di recente espressa riguardo a tale questione.
La sentenza numero 2177 del 2016 sostiene che per ritenere valido il modulo di consenso informato deve “essere personale (…), specifico ed esplicito, reale ed effettivo.
Inoltre, deve essere pienamente consapevole e completo, vale a dire informato.
In in altre parole, deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. Si dovrà chiarire la natura, la portata, gli effetti e i rischi dell’intervento”.
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza: la sentenza
Inoltre nel 2017 i giudici hanno stabilito attraverso la sentenza numero 26827 che il modulo sottoscritto dal paziente non può essere generico.
Si deve quindi certificare l’effettiva chiarezza del contenuto del modulo sulla base degli interventi e le relative conseguenze per il paziente.
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza: la norma
Il non adempimento del medico nella prassi del consenso informato non dà automaticamente diritto al paziente di chiedere e ottenere un risarcimento danni.
Al fine di poter ottenere un indennizzo legato al mancato consenso informato vi devono infatti essere dei danni alla salute del paziente interessato.
Per chiarire meglio:
- se le cure prestate dal medico, anche senza il consenso informato, dovessero portare benefici al paziente quest’ultimo non avrà diritto a chiedere un risarcimento danni.
- se il paziente dovesse subire dei danni alla salute ma non riconducibili alle prestazioni effettuare dal medico reo di non aver fornito il modulo di consenso informato, il paziente non potrà rivalersi sul medico stesso.
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza: la prassi
Al fine di poter capire se si può aver diritto a un risarcimento vi devono essere dei danni causati da una negligenza delle procedure di cura adottate dal medico. Lo stesso vale se i danni sono stati causati dalla struttura ospedaliera.
E’ altresì fondamentale ricordarsi che soltanto un medico può certificare il fatto che vi siano stati degli errori da parte del personale sanitario.
Quando si ha diritto a un risarcimento danni?
Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:
- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di malasanità, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.
AL Assistenza Legale
Dott. Claudio Bonato
Obbligo consenso informato anche in casi d’urgenza