Il danno endofamiliare

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In un momento storico in cui è facile sentire evocare, anche senza una precisa cognizione di causa, il concetto del risarcimento del danno, ci si sofferma ora su una fattispecie dai risvolti umani assai dolorosi, ma della quale è più difficile di quanto sembri delineare i tratti giuridici.

La persona per la quale, nella minore età, sia stato disposto un affido extra familiare ha titolo, divenuta maggiorenne, per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dei propri genitori?

Esiste un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione dei diritti filiali che sia inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale?

Si potrebbe rispondere in senso affermativo e la categoria del danno esistenziale (rectius non patrimoniale di natura esistenziale, come anzidetto) può certamente essere di soccorso in questi casi.

Il danno endofamiliare

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha avuto il coraggio di chiarire che i doveri di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà previsti dall’art. 143 c.c. hanno natura giuridica vera e propria, e anche la famiglia è un contesto sociale sottoposto alle comuni regole della responsabilità civile.

Dalla natura giuridica degli obblighi suddetti è disceso che la loro violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.).

Danno endofamiliare e affido extra-familiare: tutelare i diritti del minore

Il minore per il quale sia stato disposto l’affido extra famigliare, astrattamente, potrebbe fare riferimento a questa categoria di danno. Il risarcimento del danno che il minore potrebbe invocare non ha alcuna natura sanzionatoria delle condotte di inadempimento dei doveri genitoriali, ma solo riparatoria del pregiudizio risentito per essere cresciuto senza l’assistenza dei genitori.

Non si tratterebbe di punire il genitore “assente”, ma di compensare il pregiudizio risentito dal minore per essere stato privato del rapporto con i genitori biologici.

Deve essere chiaro, tuttavia, che il danno endofamiliare non sfugge nemmeno in questo caso alla necessità che siano integrati i presupposti della responsabilità extracontrattuale: il fatto ingiusto, il danno conseguenza e il nesso di causalità.

Secondo Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, n.6518, “L’illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui, all’interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia, si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell’area dell’illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilità ad esso correlate”.

Non vi è e non vi può essere alcun automatismo.

Ed è questo il punto fondamentale.

Danno endofamiliare e provvedimento di affido: inquadramento dei presupposti per il risarcimento

Fondatamente, a nostro avviso, si può ritenere che non vi sia “fatto ingiusto” ove alla base della lesione del rapporto filiale vi sia un provvedimento di affido famigliare.

Ciò, infatti, priva del tratto di illiceità la condotta del genitore (che, in presenza di un provvedimento di affido, non sta agendo contra legem, ma in conformità a quanto previsto nel provvedimento di affido). Tanto più che, in presenza di un provvedimento di affido etero-famigliare, si verifica una sorta di sostituzione nei soggetti chiamati ad esercitare la responsabilità genitoriale, dai genitori naturali a quelli affidatari.

Diverso sarebbe il caso in cui alla base della lesione vi fosse, per esempio, una condanna per violazione degli obblighi di mantenimento ex art. 570 c.p.c.

Il danno endofamiliare

Il “danno” deve essere provato, con gli ordinari strumenti a disposizione di chi intenda chiederne risarcimento: in via testimoniale, tramite consulenza tecnica d’ufficio… non è sufficiente la generica allegazione di un pregiudizio risentito per essere stati privati della continuità del rapporto con le figure genitoriali.

Infine, secondo i tradizionali criteri di accertamento della responsabilità extracontrattuale, anche il “nesso di causalità” tra il fatto ingiusto e il danno.

Pur ritenendo, come la giurisprudenza degli ultimi 20 anni ha chiarito, che anche la famiglia sia un contesto nel quale far agire i principi della responsabilità civile, è altrettanto chiaro che non vi può essere alcun danno in re ipsa ma si deve offrire la dimostrazione della fondatezza delle proprie richieste creditorie, secondo i tradizionali principi della responsabilità extracontrattuale.

Avv.ti Sara Mischi e Giorgio AgnoliDipartimento Diritto di Famiglia

Il danno endofamiliare

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