Amministrazione di sostegno – parte seconda

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Come si presenta la domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno e la scelta e l’incarico di amministratore di sostegno. – Amministrazione di sostegno, parte seconda

Come si è visto nell’articolo precedente, l’amministrazione di sostegno è una misura di protezione mirata a tutelare la persona che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi anche solo parzialmente ovvero temporaneamente.

Pertanto tale istituto comporta la limitazione della capacità di compiere atti rilevanti giuridicamente da parte del soggetto beneficiario e offre a questi l’assistenza che viene misurata sulla base degli effettivi bisogni della persona.

Per procedere alla richiesta di un amministratore di sostegno, deve essere presentata una domanda attraverso un ricorso al Tribunale di competenza per residenza o domicilio del soggetto beneficiario della misura di protezione.

La competenza sarà quindi dell’Ufficio del Giudice Tutelare.

Amministrazione di sostegno - parte seconda

Procedura di nomina dell’amministratore di sostegno

Tale domanda deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per motivare la richiesta della misura. Vanno quindi indicate le condizioni personali e di salute del soggetto da amministrare e deve altresì essere presentata la completa situazione economica e patrimoniale del medesimo.

Il Tribunale ricevuta la domanda, fissa un’udienza per l’esame del soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno.

Tale esame viene condotto direttamente dal Giudice Tutelare personalmente. Ciò vuol dire che se il soggetto per le sue condizioni fisiche non si potesse presentare in udienza, sarà il Giudice che si recherà presso di lui ad eseguire l’esame necessario e imprescindibile per successivamente emettere un decreto di nomina di amministratore di sostegno.

Si è già visto come i soggetti legittimati a richiedere la misura siano lo stesso beneficiario, il coniuge e i parenti sino al quarto grado e gli affini sino al secondo. Ma la richiesta può provenire anche dal P.M. ovvero dai responsabili dei servizi sociali e sanitari.

L’ufficio dell’amministratore di sostegno può essere ricoperto da chi viene indicato nella richiesta dal beneficiario, ovvero dal coniuge o dai parenti o dagli affini.

Quando necessario, il Giudice Tutelare può nominare anche soggetto diverso che viene scelto dall’elenco degli amministratori di sostegno a disposizione della sezione del Giudice Tutelare.

Si tratta di professionisti in possesso di specifici requisiti che vengono abilitati tramite un percorso formativo per lo svolgimento dell’incarico (in genere professionisti quali avvocati).

Il decreto di nomina che viene emesso dal Giudice Tutelare all’esito dell’accertamento dei presupposti per l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno deve contenere le generalità della persona sottoposta ad amministrazione ed indicare nello specifico i poteri che vengono conferiti all’amministratore per il compimenti degli atti giuridici.

Compiti e poteri dell’amministratore di sostegno

Vi sono infatti atti che l’amministratore dovrà e potrà compiere in autonomia e altri che invece comportano che questi debba chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare prima di eseguirli.

L’amministratore è investito sia di compiti personali legati alla cura della persona (consenso informato, scelta delle prestazioni sanitarie suggerite dal medico curante, pulizia della casa e dell’amministrato, assunzione di badante etc., ma allo stesso tempo anche di compiti legati alla gestione economica e patrimoniale (incasso della pensione, gestione del conto corrente, gestione economica della casa etc.).

La durata dell’incarico è a tempo indeterminato, salvo non ci siano motivazioni tali per procedere alla revoca della suddetta nomina.

Amministrazione di sostegno - parte seconda

Compito precipuo dell’amministratore di sostegno è quello di tenere il Giudice Tutelare informato della situazione personale ed economica e patrimoniale del soggetto che viene amministrato, attraverso le relazioni annuali e la presentazione dei rendiconti.

Al fine del compimento di alcuni atti di natura straordinaria, come anticipato, l’amministratore di sostegno deve fare richiesta di autorizzazione al Tribunale come ad esempio per  l’acquisto per il beneficiario di beni immobili, ovvero la vendita di cespiti di titolarità del soggetto gestito, la riscossione di capitali,  ma anche assunzione di obbligazioni, per l’assenso alla cancellazione di ipoteca o per lo svincolo di pegni,  ma anche per la costituzione di ipoteche e pegni, ancora per l’accettazione o la rinuncia all’eredità, per la conclusione di contratti di locazione di mobili o immobili oltre i nove anni, per la divisione di beni immobili e da ultimo per promuovere i relativi giudizi.

Aggiornamenti dopo la Riforma Cartabia

Un ultimo cenno utile è relativamente alle novità apportate all’amministrazione di sostegno dalla riforma Cartabia della giustizia.

Con la riforma è stata prevista la possibilità per il privato cittadino di depositare online gli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione senza assistenza del difensore.  Con ciò nel nostro caso non solo la richiesta dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, ma anche la relazione annuale o il rendiconto può usufruire del canale telematico per il deposito mediante trasmissione diretta dal portale del ministero, nel quale il privato inserisce e carica i documenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario.

Per il cittadino che non dispone di una casella PEC personale, l’articolo 36 del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 prevede anche che le comunicazioni e notificazioni da parte del Tribunale dopo il deposito, (per esempio la fissazione dell’udienza in caso di domanda di nomina dell’amministratore di sostegno), potranno essere ricevute direttamente sul portale in allestimento, facendone espressa richiesta.

Attualmente tale sistema è in fase di sperimentazione e una volta collaudato a livello nazionale darà maggiore velocità alla procedura dell’amministrazione di sostegno.

Amministrazione di sostegno parte seconda

Avv. Barbara SpinellaDipartimento di Diritto di Famiglia

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