A norma dell’art. 90 l.d.a., i fotografi che pubblicano le proprie immagini su Internet ne devono specificare sempre la paternità e la data di “produzione”. Se tali informazioni mancano è probabile che l’autore voglia rendere libero l’uso dell’immagine e, per quanto questa resti protetta da copyright, sarà difficile che l’autore possa dimostrarne la paternità in mancanza delle sopra dette indicazioni.
Le libere utilizzazioni e la riproduzione libera di fotografie sono regolate dall’art. 91 l.d.a.
Tale norma copre lo stesso ambito di applicazione dell’art. 70 l.d.a. ma garantisce una maggior tutela del fotografo, sia nel campo dei diritti patrimoniali che in quello dei diritti morali.
Tale articolo dispone infatti che la riproduzione libera delle fotografie nei casi ivi previsti deve prevedere il pagamento di un equo compenso. La norma si applica a tutte le fotografie tout court, siano esse opere d’arte oppure semplici fotografie. Ciò significa che anche i fotografi artisti che vedessero pubblicata, in una libera utilizzazione, la propria opera, avrebbero diritto ad alcun equo compenso. Viene tutelato inoltre il diritto morale del fotografo, disponendo l’obbligo della menzione, nella riproduzione, del suo nome. Abbiamo già detto di fare attenzione quando si prelevino immagini in Interne per corredare articoli o post.
Per quanto riguarda i servizi giornalistici l’ambito di applicazione dell’art. 65, 2°co. l.d.a., che non si applica alle opere fotografiche, si accavalla con l’ambito di operatività dell’art. 91 3°co. l.d.a., che prevede l’equo compenso. Tale norma, maggiormente favorevole al fotografo, prevale.
In base alla normativa sulla privacy, potrebbero esserci rivendicazioni e contestazioni di abuso di immagine di soggetti ritratti, con conseguenti richieste di cancellazione e di risarcimento di danni anche meramente morali.
La norma dell’art. 90 l.d.a. fornisce le corrette indicazioni, per le quali ogni esemplare della foto deve contenere:
- Il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
- L’indicazione dell’anno di produzione della fotografia;
- Il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, se la foto riproduce un’opera d’arte.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Diamo quindi alcune indicazioni operative per il navigatore in Rete
La prima regola da seguire è controllare se, per quanto riguarda l’ipotesi della fotografia ricavata da Internet, sul sito da cui la si sta prelevando compaiano indicazioni sull’autore e il copyright della foto.
A norma dell’art. 90 l.d.a., i fotografi che pubblicano le proprie immagini su Internet ne devono specificare sempre la paternità e la data di “produzione”. Se tali informazioni mancano è probabile che l’autore voglia rendere libero l’uso dell’immagine e, per quanto questa resti protetta da copyright, sarà difficile che l’autore possa dimostrarne la paternità in mancanza delle sopra dette indicazioni.
La norma dell’art. 90 ci consentirà comunque di difenderci opponendo la mancanza – come pressoché sempre avviene – delle indicazioni prescritte. E’ consigliabile, in ogni modo, qualora possibile, inviare una mail al proprietario del sito chiedendo il permesso di utilizzare l’immagine.
Per i ritratti fotografici la legge impone a chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa (art. 96 l.d.a.). Tale consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si siano svolte in pubblico (art. 97 l.d.a.), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta.
Se viene ritratto un personaggio pubblico, già affrontato su questa rivista, la sua immagine non può comunque essere utilizzata, senza autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
Affronteremo prossimamente la questione della tutelabilità delle immagini native nei social, perché la sola pubblicazione di una fotografia, prima di ogni indicazione sulla titolarità, sulla propria pagina personale, non è di per sé prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.
Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24
Come utilizzare le fotografie in Internet,
articolo di Giovanni Bonomo