Sempre più forte negli anni è cresciuta la necessità di pianificazione patrimoniale e protezione degli assetti patrimoniali familiari. – Tutela del patrimonio famigliare: Trust familiare vs. Fondo patrimoniale
In questo contesto si inseriscono due importanti strumenti che sono il trust familiare (strumento di derivazione anglo sassone disciplinato in Italia dalla convenzione dell’Aja del 1985) e il fondo patrimoniale (disciplinato dal Codice civile italiano agli artt. 167-171).
Entrambi possono essere presi in considerazione ed essere utilizzati per ragioni di protezione patrimoniale e di successione.
I due strumenti presentano però differenze significative sia dal punto di vista giuridico che pratico: vediamo quali.
Quali differenze?
Il trust familiare, che trae origine dal “trust” in senso più ampio, è un’entità giuridica creata quando un individuo (disponente o settlor) trasferisce la proprietà dei propri beni ad un soggetto denominato trustee, che li amministra per il beneficio di uno o più beneficiari espressamente designati.
Il trustee ha il dovere fiduciario di gestire il trust conformemente ai termini stabiliti dal disponente (settlor) nell’atto di trust e naturalmente nell’interesse dei beneficiari. Il trust familiare offre una maggiore flessibilità e discrezione nella gestione del patrimonio familiare, consentendo al soggetto che lo costituisce di stabilire condizioni specifiche e di determinare come e quando i beneficiari riceveranno i beni in esso conferiti.
Il Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, di contro, è un istituto normato e previsto, come detto, dal nostro ordinamento giuridico e consiste nella individuazione di un vincolo (da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo) grazie al quale determinati beni, immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vengono destinati per far fronte ai bisogni esclusivi della famiglia.
Il fondo patrimoniale, contrariamente al trust famigliare, presuppone l’esistenza del vincolo coniugale del matrimonio o dell’unione civile con la conseguenza che l’annullamento o il divorzio comportano la cessazione del fondo (ove vi siano figli minori il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio).
Il fondo patrimoniale può essere costituito esclusivamente a favore del coniuge, dei figli o di altri familiari e ha lo scopo preponderante di garantire la conservazione e l’integrità del patrimonio destinato a soddisfare i bisogni familiari. Il fondo patrimoniale è soggetto a vincoli e limitazioni più rigidi rispetto al trust familiare, in quanto la sua destinazione è strettamente legata al mantenimento e alla protezione della famiglia.
Differenze sostanziali tra i due strumenti di tutela del patrimonio famigliare
Le differenze sostanziali tra i due strumenti di tutela del patrimonio famigliare sono le seguenti:
Costituzione: può essere costituito da qualsiasi soggetto tramite un atto scritto. Il Fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, da uno di essi o da un terzo tramite atto pubblico notarile e richiede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Struttura Legale: Il trust familiare è un’entità autonoma separata dal patrimonio personale del disponente (settlor), mentre il fondo patrimoniale fa parte integrante del patrimonio familiare.
Discrezione e Controllo: Il trust familiare offre maggiore discrezione e controllo al settlor e al truste e nella gestione del patrimonio, mentre il fondo patrimoniale è soggetto a rigide limitazioni e vincoli imposti dalla legge.
Beneficiari: I beneficiari di un trust familiare possono essere designati in modo più flessibile e possono variare nel tempo, mentre i beneficiari di un fondo patrimoniale sono generalmente limitati ai familiari stretti.
Conclusioni
Sia il trust familiare sia il fondo patrimoniale sono strumenti importanti nella pianificazione patrimoniale e nella protezione degli asset familiari, ciascuno con le proprie caratteristiche e implicazioni giuridiche.
È fondamentale consultare un legale esperto in diritto di famiglia e delle successioni per valutare quale strumento sia più adatto alle proprie esigenze e circostanze specifiche.
Avv. Serena Corsini – Dipartimento di Diritto di Famiglia di A.L. Assistenza Legale
Tutela del patrimonio famigliare: Trust familiare vs. Fondo patrimoniale
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