Claudio trasportato sulla vettura di Alessandra e quella gita sul lago di Como

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Terzo trasportato risarcimento

Claudio era uno studente universitario di ingegneria di Milano, era in vacanza a Como per un fine settimana con la sua fidanzata Alessandra.

Quella mattina si erano messi in macchina di buon’ora per una gita sul lago.

Alessandra quella mattina aveva voluto prendere la guida della macchina, e Claudio era accanto a lei come trasportato.

Arrivati nei pressi del lago di Como la vettura condotta da Alessandra proveniente da una strada secondaria, per una disattenzione non rispettava la precedenza entrando in una rotatoria, la macchina veniva conseguentemente urtata da un’altra vettura con diritto di precedenza.

In seguito all’incidente Alessandra rimaneva miracolosamente illesa, mentre Claudio sopportava dei gravi danni.

Claudio si rivolgeva in qualità di terzo trasportato agli scriventi avvocati che, dopo aver cercato invano un accordo con l’assicurazione della vettura di Alessandra ricorrevano al Tribunale competente.

In corso di causa ed a seguito di consulenza tecnica d’ufficio venivano riconosciuti a Claudio:

90 giorni di inabilità temporanea al 100% ;

90 giorni di inabilità temporanea al 75% ;

postumi permanenti pari al 57,5% comprensivi anche dell’aspetto psichico, con incidenza del 50% sulla capacità lavorativa specifica del ragazzo ;

spese mediche pari ad euro 4600,12.

Veniva altresì confermata anche la cosiddetta perdita dell’ “efficienza estetica” dandogli una valutazione particolarmente importante tenuta in considerazione la giovane età del ragazzo e gli esiti deturpanti dell’incidente.

Tutti gli elementi sopra riportati, tenuto altresì conto della durata della ospedalizzazione, dei gravi ed irreversibili pregiudizi psicofisici con radicale mutamento delle relazioni personali sia con il mondo degli affetti che nelle relazioni lavorative, giustificavano una adeguata personalizzazione del danno oltre il limite stabilito nelle tabelle, che veniva quantificata nella misura del 30% configurando pertanto in capo al ragazzo il diritto ad ottenere la somma complessiva di euro 700.000 oltre ad interessi e rivalutazione.

Veniva altresì confermata l’incapacità lavorativa nella misura del 50% dell’attività di commesso in una libreria, svolta dal ragazzo durante il periodo universitario, attestando conseguentemente il danno patrimoniale nella complessiva somma di euro 92.700 il tutto oltre interessi e rivalutazione.

Veniva altresì riconosciuto il diritto ad entrambi i genitori del ragazzo, la signora Mara Rossi e il Sig. Giorgio Bianchi, ad ottenere un danno pari al 15% dell’incidenza dei postumi permanenti del danneggiato, considerato il danno psichico sopportato dagli stessi. Tale danno veniva valutato nella somma pari ad euro 45.000 per ciascun genitore il tutto oltre ad interessi.

L’assicurazione non presentava appello alla sentenza di primo grado.

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