Sinistri stradali causati da cani randagi: un problema di non facile soluzione

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I sinistri stradali causati da cani randagi rappresentano una problematica crescente in molte aree urbane e rurali italiane.

Questo fenomeno non solo mette a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni, ma comporta anche gravi conseguenze per gli stessi animali.

Gli incidenti stradali causati da cani randagi possono provocare agli utenti della strada sia danni patrimoniali (si pensi anche solo ai danni significativi riportati dai veicoli) sia danni non patrimoniali (si pensi al danno biologico derivante da gravi ferite riportate dal conducente e/o dai passeggeri del veicolo coinvolto).

La responsabilità per i danni causati da sinistri stradali coinvolgenti cani randagi può variare a seconda di alcune circostanze.

Sinistri stradali causati da cani randagi

Innanzitutto, bisogna valutare se il cane sia randagio in senso proprio, ossia sprovvisto di elementi di identificazione, o meno.

Nel secondo caso, infatti, essendo riconducibile ad un soggetto ben identificato, del danno cagionato dall’animale risponderà senz’altro il proprietario e ciò ai sensi dell’art. 2052 c.c., il quale prevede, appunto, che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Ciò vuol dire che il proprietario, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che il sinistro sia avvenuto per caso fortuito.

In altre parole “la liberazione dalla responsabilità del custode avviene solo con la dimostrazione del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo oppure dalla condotta del danneggiato, connotata dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento” (Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n.16034).

Sinistri stradali causati da cani randagi

Responsabilità per incidenti causati da cani randagi: le implicazioni giuridiche

La medesima giurisprudenza, d’altra parte, ha chiarito che “il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo in capo al custode. La condotta del terzo o del danneggiato rileva, invece, come fatto umano caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode

Tuttavia, se il cane è davvero randagio, come visto, non ha un proprietario.

In tali ipotesi, il soggetto responsabile deve essere individuato nella Pubblica Amministrazione (ad esempio ASL) ovvero nelle Autorità Locali (ad esempio Comuni) per non aver gestito adeguatamente il fenomeno del randagismo.

Infatti, detti Enti hanno la competenza sulla gestione del randagismo nell’area in cui è avvenuto l’incidente e la loro responsabilità deriva dal loro obbligo di controllare e gestire la popolazione dei cani randagi, come stabilito dalla Legge quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Sinistri stradali causati da cani randagi

La Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15244) ha osservato che la disciplina statuita a livello nazionale dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni, le quali, a loro volta si sono dotate di apposite normative.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15244, cit.).

Responsabilità per sinistri causati da cani randagi: le chiavi per comprendere la normativa

In definitiva, quindi, bisogna fare riferimento alla normativa regionale per identificare l’Ente responsabile, tenuto al risarcimento del danno.

A fronte dei danni arrecati – all’interno del territorio di un Comune – da un cane randagio, il soggetto passivo dell’azione va individuato in base a quanto disposto dalla normativa regionale che stabilisce l’Ente tenuto alle prevenzione del fenomeno del randagismo (nella specie, la normativa regionale di riferimento aveva indicato nella ASL l’Ente preposto a tale compito)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n.3737).

Pertanto, in Italia, qualora non si possa identificare un proprietario specifico dell’animale, i danni causati a seguito di un sinistro stradale da un cane randagio possono ben essere risarciti, in quanto la responsabilità ricade sugli Enti Locali o, comunque, sull’Ente Pubblico responsabile della gestione del randagismo, come identificato dalla legislazione regionale.

Avv.ti Sara Mischi e Giorgio Agnoli – Dipartimento di Responsabilità Civile

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