Risarcimento danno chirurgia estetica

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Risarcimento danno chirurgia esteticaRisarcimento danno chirurgia estetica: può accadere che il ricorso alla chirurgia estetica, anziché rimuovere o ridimensionare gli inestetismi, accentui problematiche già esistenti, rendendo ancor più grave la situazione del paziente.

  • Risarcimento danno chirurgia estetica: la sentenza della Cassazione 12830/14

Nell’ipotesi de quo e in quelle ad essa assimilabili, con la sentenza n. 12830 del 2014 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che, qualora dagli accertamenti del caso risulti che il paziente non fosse stato dettagliatamente informato circa i possibili esiti nefasti, sarà imputabile al medico la responsabilità del danno causatogli, anche se l’intervento fosse stato eseguito ad arte.

  • Risarcimento danno chirurgia estetica: il caso della rimozione del tatuaggio

Il caso in esame, sottoposto al vagli dei giudici di Piazza Cavour, è stato azionato dall’azione intrapresa di un paziente con la quale avanzava richiesta di risarcimento danni derivanti da un intervento di chirurgia estetica finalizzato alla rimozione totale di un tatuaggio.

Se il giudice di prime cure rigettava la domanda azionata dal paziente, i giudici di appello invece gli davano ragione, condannando il chirurgo estetico al risarcimento del danno.

  • Risarcimento danno chirurgia estetica: la decisione della Corte di Appello

Riconosceva la Corte di Appello la responsabilità del medico di aver omesso la doverosa informazione relativa ad un possibile peggioramento dell’aspetto fisico, di talché, “la mancanza di informazione avrebbe reso illegittimo l’intervento, ragion per cui diviene ingiusto e contra ius il danno derivatone al paziente”.

A maggior ragione che l’intervento terapeutico somministrato al paziente non avrebbe trovato alcuna legittimazione, oltre che nell’assenza di consenso, anche nella mancanza dello stato di necessità.

  • Risarcimento danno chirurgia estetica: assenza di consenso e dello stato di necessità

A tali identiche conclusioni è giunta la Corte di Cassazione sancendo il ‘principio di diritto secondo cui: “la particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accertamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata  da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato”.

Avv. Cristiano Cominotto

Avv. Raffaele Moretti

AL Assistenza Legale

www.alassistenzalegale.it

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