Risarcimento danni per lavori in corso, la legge
In Italia la legge prevede che sia l’ente manutentore della strada a essere il responsabile di eventuali incidenti dovuti all’incuria della stessa. Questo è quanto afferma il Codice Civile all’articolo 2051. Il quale afferma esplicitamente: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nel caso di sinistri causati da lavori in corso dovuti a cantieri stradali la responsabilità sarà dunque dell’amministratore titolare della strada. Ma in questi casi la responsabilità ricade anche sull’impresa appaltatrice dei lavori. Entrambi i soggetti menzionati sono infatti considerati custodi della strada e quindi devono rispondere degli eventuali danni provocati.
Risarcimento danni per lavori in corso, il Tribunale e la sentenza
Come abbiamo detto, i responsabili di incidenti dovuti a lavori in corso sono in egual misura l’ente manutentore della strada e la ditta che sta effettuando i lavori. A fare chiarezza su questo punto è stata anche una recente sentenza del Tribunale di Firenze, la n. 3983/15. All’interno di questa sentenza i Giudici hanno inoltre specificato che, solo se i lavori sono completamente delimitati ed è impossibile accedervi, allora la responsabilità di eventuali incidenti sarà solo dell’impresa che sta curando i lavori e non più dell’ente manutentore della strada. Invece, se la strada è parzialmente percorribile, allora la responsabilità ricadrà sia sull’impresa che sull’ente manutentore.
Lavori in corso e incidenti stradali, cosa fare?
Se si fosse vittima di un incidente stradale, esistono alcune prassi che sarebbe consigliabile seguire:
- Cercare di mettere in sicurezza, per quanto la situazione lo permette, il luogo dell’incidente
- Chiamare prima possibile i soccorsi e le forze dell’ordine
- Non rilasciare alcun tipo di dichiarazione mentre si è in stato di shock
- Contattare un avvocato affinchè i propri diritti vengano garantiti al meglio
AL Assistenza Legale
Dott. Claudio Bonato